Circolare numero 166 del 23-7-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce le condizioni per ottenere un mutuo edilizio dell’INPS destinato all’estinzione di un mutuo ipotecario già in essere con istituti di credito o finanziari. Precisa requisiti soggettivi e oggettivi, limiti di importo e durata, documentazione da produrre entro 120 giorni dalla notifica dell’esito utile in graduatoria e casi di ammissibilità o esclusione. Sono inoltre richiamate le regole generali già vigenti per i mutui al personale e allegato il modello "E1" per la domanda.
Mutui edilizi ex art. 59 D.P.R. 509/79 per estinzione di preesistente mutuo ipotecario
Mutui edilizi ex art. 59 D.P.R. 509/79 per estinzione di preesistente mutuo ipotecario
La circolare disciplina la possibilità, introdotta dalla deliberazione consiliare n. 782 del 10 giugno 1997, di ottenere un mutuo edilizio INPS per estinguere un precedente mutuo ipotecario contratto con istituti di credito o finanziari. Il documento chiarisce i requisiti di ammissibilità, i limiti economici e temporali, la documentazione da produrre e le modalità di presentazione della domanda, rinviando per il resto alle norme generali sui mutui edilizi al personale.
Ambito di applicazione e finalità del mutuo
La nuova concessione riguarda esclusivamente i dipendenti in attività di servizio che chiedano un mutuo per estinguere un mutuo ipotecario già gravante sull’alloggio di proprietà. Il mutuo da estinguere deve essere stato contratto da almeno due anni con l’Istituto oppure con istituti di credito o finanziari.
Il mutuo originario deve essere stato stipulato per le stesse finalità previste dalla normativa di riferimento, cioè:
- acquisto;
- assegnazione da società cooperativa;
- costruzione in proprio;
- lavori di ristrutturazione.
Non è consentita l’estinzione di un mutuo che sia già a sua volta sostitutivo di un altro mutuo, anche se quest’ultimo era stato contratto per una delle finalità ammesse. La circolare ribadisce infatti che il nesso causale tra il mutuo da estinguere e le finalità normative deve essere diretto.
Requisiti soggettivi del richiedente
Il dipendente deve risultare in attività di servizio al momento della stipula del nuovo contratto di mutuo con l’Istituto. Inoltre, il titolare del mutuo da estinguere deve essere il dipendente proprietario dell’alloggio.
Nel caso in cui mutuo e proprietà siano intestati anche al coniuge non legalmente separato, il solo dipendente dovrà accollarsi il nuovo mutuo per l’intero importo residuo.
Se il precedente mutuo era stato contratto dal dipendente per lavori di manutenzione sull’alloggio di prima abitazione, il nuovo mutuo può essere concesso anche se la proprietà dell’alloggio è del coniuge e/o dei figli minorenni.
La circolare ricorda inoltre il principio generale secondo cui il mutuo edilizio può essere concesso una sola volta dall’Istituto: chi abbia già ottenuto un mutuo edilizio INPS può chiedere soltanto un nuovo mutuo sostitutivo di quello preesistente ancora in ammortamento.
Importo concedibile, limiti massimi e durata dell’ammortamento
L’importo del mutuo erogabile corrisponde al debito residuo del mutuo preesistente, quale risultante alla data di scadenza del mese di stipula del nuovo contratto. In ogni caso, l’importo non può superare i limiti massimi già previsti dalla normativa richiamata:
- L. 100.000.000 per acquisto o costruzione in proprio;
- L. 25.000.000 per lavori di manutenzione.
La durata massima dell’ammortamento, sommando le rate già versate sul mutuo da estinguere e quelle da versare sul nuovo mutuo sostitutivo, non può superare 35 anni.
Il modello di domanda richiama anche il limite stabilito dalla deliberazione consiliare n. 410 del 25 marzo 1997: l’importo delle rate mensili posticipate, comprensive di interessi, non può superare la metà degli emolumenti mensili netti spettanti al dipendente alla data della domanda, al netto di eventuali trattenute per prestiti o cessioni di stipendio in corso di ammortamento.
Requisiti dell’alloggio e dichiarazioni patrimoniali
L’alloggio su cui grava il mutuo può, alla data della domanda, non essere più abitato dal dipendente e può trovarsi anche in Comune diverso da quello dell’attuale sede di servizio o dell’attuale residenza. Tuttavia, deve aver costituito abitazione principale del dipendente e del suo nucleo familiare per almeno 5 anni dalla stipula del precedente contratto.
Le eventuali ulteriori proprietà immobiliari del dipendente e del nucleo familiare, riferite alla data di stipula del mutuo da estinguere, devono essere dichiarate con apposita dichiarazione di responsabilità. Il valore di eventuali proprietà o quote di comproprietà viene detratto dal prezzo dell’alloggio risultante dall’atto di acquisto.
Documentazione da produrre entro 120 giorni
La domanda deve essere corredata della documentazione richiesta entro 120 giorni dalla notifica del collocamento in posizione utile in graduatoria. Per i dipendenti già collocati in posizione utile e già destinatari di notifica di ammissione prima dell’emanazione della circolare, il termine di 120 giorni decorre dalla data di notifica della circolare stessa.
La documentazione richiesta comprende, tra l’altro:
- copia dell’atto di proprietà dell’alloggio;
- certificazione della Conservatoria dei registri immobiliari da cui risulti l’iscrizione ipotecaria, con copia del contratto di mutuo e indicazione della causale;
- certificato storico catastale ventennale rilasciato dal nuovo catasto urbano e/o terreni;
- estratto autentico di mappa catastale del fabbricato e/o del terreno;
- planimetria in scala adeguata dell’immobile e degli eventuali accessori;
- copia del certificato comunale di abitabilità;
- copia della licenza o concessione edilizia;
- attestazione dell’istituto mutuante relativa al capitale residuo;
- dichiarazione dell’istituto mutuante circa il rilascio dell’assenso alla cancellazione dell’ipoteca una volta estinto il mutuo.
Per la documentazione alternativa ammessa la circolare rinvia all’allegato 1 della deliberazione del Comitato esecutivo n. 487 del 25 maggio 1990.
Ulteriore documentazione personale richiesta
Il dipendente deve inoltre trasmettere:
- certificato di stato civile oppure estratto dell’atto di matrimonio, dal quale risulti il regime patrimoniale della famiglia e le eventuali successive variazioni annotate ai sensi dell’art. 162 c.c.;
- stato di famiglia e certificato di residenza, oppure dichiarazione di responsabilità sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni;
- dichiarazione di responsabilità che specifichi se, alla data di stipula del mutuo da estinguere, il dipendente o un componente del nucleo familiare convivente e a carico risultasse proprietario di altri alloggi e/o avesse fruito delle agevolazioni di cui all’art. 4, lett. b) della normativa.
In caso di proprietà di altri alloggi, alla dichiarazione devono essere allegati i relativi atti di possesso e le planimetrie o piante degli immobili in scala 1:100 o 1:50.
Documentazione catastale ed edilizia: chiarimenti e sostituzioni ammesse
La circolare fornisce precisazioni sulla documentazione catastale ventennale:
- per alloggi costruiti e accatastati da più di 20 anni è sufficiente il certificato storico ventennale del catasto urbano;
- per alloggi costruiti e accatastati da meno di 20 anni occorre il certificato storico del catasto urbano insieme a quello del catasto terreni;
- per alloggi di recente costruzione non ancora censiti in catasto occorre il certificato storico ventennale del catasto terreni con la copia della denuncia di accatastamento;
- per mutuo richiesto per costruzione in proprio occorre il certificato storico catastale ventennale del catasto terreni.
In alternativa al certificato storico catastale ventennale può essere prodotta copia autenticata degli atti di trasferimento intervenuti nel ventennio, con certificato catastale attuale. Nelle province con sistema tavolare, la certificazione dell’ufficio tavolare può sostituire sia il certificato storico catastale sia l’atto di possesso dell’area o dell’alloggio. Può essere ammessa anche la visura notarile che ricostruisca i possessori dell’ultimo ventennio e la regolarità degli atti di trasferimento.
Se manca il certificato comunale di abitabilità, possono essere presentati congiuntamente:
- copia del progetto con eventuali varianti e i visti di approvazione comunale, insieme alla relativa concessione edilizia;
- dichiarazione del costruttore e del direttore dei lavori che attesti il rispetto del progetto, della normativa urbanistica e l’eventuale esecuzione di varianti, indicando anche l’epoca presumibile di ultimazione dei lavori.
In alternativa a tali documenti può essere presentata la concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dell’art. 39 della legge n. 724/1994, con il progetto necessario. Per gli alloggi costruiti prima del 1967, se sia accertata l’impossibilità di produrre la documentazione richiesta, può essere presentato il certificato di igienicità rilasciato dalla competente U.S.L., la cui ammissibilità sarà valutata dal Coordinamento generale tecnico edilizio dell’Istituto.
Domanda, modello e adempimenti interni
La domanda deve essere presentata con il facsimile del modello "E1", allegato alla circolare, in duplice copia (originale e fotostatica) e corredata di tutti i documenti prescritti, a pena di decadenza. Nel modulo il dipendente dichiara, sotto la propria responsabilità, di non aver già usufruito di altro mutuo ipotecario dell’Istituto e di aver preso conoscenza della normativa applicabile.
La circolare dispone infine che i dirigenti diffondano capillarmente il contenuto del provvedimento e facciano firmare immediatamente per presa visione una copia a tutto il personale in servizio, anche se in forza ad altre unità. Per il personale assente per lungo periodo deve essere inviata comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Quadro normativo richiamato
Nel testo sono richiamate, tra le altre, le seguenti fonti e deliberazioni:
- D.P.R. 509/1979, art. 59;
- deliberazione del Comitato esecutivo n. 487 del 25 maggio 1990;
- deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 410 del 25 marzo 1997;
- deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 782 del 10 giugno 1997;
- messaggio n. 15284 del 7 aprile 1998.
La circolare si colloca quindi come atto di chiarimento operativo sulla nuova ipotesi di mutuo sostitutivo, con particolare attenzione ai requisiti di ammissibilità, ai controlli documentali e alle condizioni economiche e temporali della concessione.
Punti principali
Finalità e ambito della nuova concessione
È ammessa la concessione del mutuo, su richiesta dei dipendenti in attività di servizio, per estinguere un preesistente mutuo ipotecario gravante sull’alloggio di proprietà, purché contratto da almeno due anni con l’Istituto o con istituti di credito o finanziari. Il mutuo da estinguere deve avere la stessa causale prevista dalla normativa originaria: acquisto, assegnazione da cooperativa, costruzione in proprio o ristrutturazione. Non è consentita l’estinzione di un mutuo già sostitutivo di altro mutuo.
Requisiti soggettivi del richiedente
Il richiedente deve essere in servizio al momento della stipula del nuovo contratto. Il titolare del mutuo da estinguere deve essere il dipendente proprietario dell’alloggio. Se il mutuo e la proprietà sono intestati anche al coniuge non legalmente separato, il solo dipendente deve accollarsi il nuovo mutuo per l’intero importo residuo. Se il precedente mutuo era stato contratto per manutenzione dell’abitazione principale, il nuovo mutuo può essere concesso anche se la proprietà dell’alloggio è del coniuge e/o dei figli minorenni.
Importo concedibile e limiti di durata
L’importo erogabile corrisponde al debito residuo del mutuo preesistente alla scadenza del mese di stipula del nuovo contratto. In ogni caso non può superare i limiti massimi previsti dalla normativa: L. 100.000.000 per acquisto o costruzione in proprio e L. 25.000.000 per lavori di manutenzione. La durata complessiva dell’ammortamento, considerando le rate già pagate sul vecchio mutuo e quelle del nuovo, non può superare 35 anni.
Requisiti dell’alloggio e ulteriori proprietà
L’alloggio può anche non essere più abitato dal dipendente al momento della domanda e può trovarsi in un Comune diverso da quello della sede di servizio o della residenza attuale, ma deve aver costituito abitazione principale del dipendente e del suo nucleo familiare per almeno 5 anni dalla stipula del precedente mutuo. Le eventuali ulteriori proprietà immobiliari del dipendente e del nucleo familiare devono essere dichiarate sotto responsabilità, e il loro valore viene detratto dal prezzo dell’alloggio indicato nell’atto di acquisto.
Documentazione da presentare entro 120 giorni
Entro 120 giorni dalla notifica della collocazione in posizione utile in graduatoria deve essere presentata la documentazione richiesta, in doppia copia ove previsto. Sono richiesti, tra l’altro, atto di proprietà dell’alloggio, certificazione ipotecaria della Conservatoria con copia del contratto di mutuo e causale, certificato storico catastale ventennale, estratto di mappa, planimetria, certificato comunale di abitabilità, licenza o concessione edilizia, attestazione dell’istituto mutuante sul debito residuo e dichiarazione per l’assenso alla cancellazione dell’ipoteca. La mancata o incompleta produzione nei termini comporta decadenza.
Ulteriore documentazione personale e dichiarazioni
Il dipendente deve trasmettere anche certificato di stato civile o estratto dell’atto di matrimonio con il regime patrimoniale, stato di famiglia e residenza oppure dichiarazione sostitutiva, nonché una dichiarazione di responsabilità sulla proprietà di altri alloggi e sull’eventuale fruizione di agevolazioni ex art. 4 lett. b della normativa. In caso di altri immobili vanno allegati i titoli di proprietà e le relative planimetrie.
Ammissione in graduatoria e termine speciale per chi è già stato ammesso
Per i dipendenti già collocati in posizione utile e già destinatari di notifica di ammissione prima della circolare, il termine di 120 giorni decorre dalla data di notifica di quest’ultima. La circolare richiama inoltre la precedente disciplina e le disposizioni già impartite per la concessione di mutui per estinzione di un preesistente mutuo INPS.
Modello di domanda e diffusione interna
È allegato il facsimile del modello "E1" da usare per la domanda di mutuo. I dirigenti devono dare massima diffusione alla circolare, farne prendere visione al personale in servizio e comunicarla con raccomandata ai dipendenti assenti per lungo periodo.
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