Circolare numero 164 del 23-7-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti dell’art. 59 della legge n. 449/1997 sull’art. 12 del d.lgs. n. 503/1992 per gli iscritti ai Fondi sostitutivi ed esaurisce i dubbi applicativi già rinviati con le precedenti circolari. Precisa che, per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1998, nel quinquennio 1998-2002 si applica integralmente la riduzione sulle quote di retribuzione eccedenti il 90% del tetto AGO, e indica puntualmente le aliquote di rendimento da usare nel 1998 per i Fondi Telefonici, Elettrici, Autoferrotranvieri soppressi e Dazieri, distinguendo per anzianità contributive e fasce retributive.
Aliquote di rendimento per la liquidazione delle pensioni a carico dei Fondi sostitutivi
Aliquote di rendimento per le pensioni a carico dei Fondi sostitutivi
La circolare interviene per chiarire l’applicazione dell’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in relazione all’art. 12 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, con particolare riferimento alle aliquote di rendimento per la liquidazione delle pensioni dei Fondi sostitutivi. Il documento completa i chiarimenti già rinviati in precedenza e definisce il regime applicabile alle anzianità contributive maturate in diversi periodi, distinguendo tra pensioni con decorrenza fino al 31 dicembre 1997 e pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1998.
Inquadramento normativo
La circolare richiama la precedente circolare n. 38 del 18 febbraio 1998, che aveva fornito le istruzioni per l’applicazione dell’art. 59 della legge n. 449/1997 agli iscritti ai Fondi sostitutivi e integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria. In quella sede era stata anche riservata un’ulteriore istruzione sugli effetti dell’abrogazione del comma 3 dell’art. 12 del d.lgs. n. 503/1992.
L’art. 59, comma 1, della legge n. 449/1997 dispone che, con effetto sulle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 1998, ai lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative si applica la tabella di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 503/1992, se non già previsto dai singoli ordinamenti. Lo stesso articolo abroga, dalla medesima data, il comma 3 dell’art. 12.
Contenuto dell’art. 12 del d.lgs. n. 503/1992
Il comma 1 dell’art. 12 modifica le aliquote di rendimento delle retribuzioni eccedenti l’importo cui si applica la percentuale massima di commisurazione del 2% per le pensioni AGO con decorrenza dal 1 gennaio 1993.
Il comma 2 estende alle forme sostitutive ed esclusive le percentuali di riduzione risultanti dal raffronto tra le aliquote di rendimento dell’AGO al di sotto del limite massimo della retribuzione annua pensionabile e quelle di cui al comma 1, fermo restando:
- i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti;
- i limiti di cui all’art. 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480;
- le eventuali percentuali di abbattimento oltre tali limiti, se più elevate.
Il comma 3 prevedeva, in fase di prima applicazione, una progressiva estensione delle nuove riduzioni con cadenza quinquennale e con scaglionamento riferito alla metà delle percentuali di riduzione. La circolare ricostruisce la disciplina transitoria già chiarita dalla circolare n. 243 del 27 ottobre 1993, secondo cui, dal 1 gennaio 1993 e per il primo quinquennio, il meccanismo di riduzione operava solo per la quota di retribuzione pensionabile eccedente il 90% del tetto pensionabile AGO.
Effetti sui Fondi telefonici ed elettrici e sul Fondo dazieri
Il documento segnala che, successivamente, i decreti legislativi di armonizzazione dei regimi dei Fondi telefonici ed elettrici con l’AGO hanno esteso agli iscritti a tali Fondi, per le anzianità maturate dopo la loro entrata in vigore, i limiti di retribuzione pensionabile del regime generale e le corrispondenti riduzioni della percentuale annua di rendimento previste dall’art. 12, comma 1.
Il Ministero del lavoro, con nota del 1 giugno 1998, ha chiarito che la disciplina transitoria del comma 3 continua a produrre effetti, anche dopo il 1 gennaio 1998, per:
- le anzianità maturate dal 1 gennaio 1993 fino alla data di entrata in vigore dei decreti di armonizzazione per i Fondi telefonici ed elettrici;
- le anzianità maturate fino al 1997 per il Fondo dazieri.
Regola applicabile alle pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1998
Per le pensioni da liquidare con decorrenza dal 1 gennaio 1998, la circolare stabilisce che, per l’intero quinquennio 1998-2002, la quota di retribuzione pensionabile eccedente il 90% del tetto pensionabile AGO è soggetta all’integrale applicazione della corrispondente percentuale di riduzione.
Per le pensioni con decorrenza fino al 31 dicembre 1997 restano invece applicabili le istruzioni già impartite con le circolari n. 243 del 27 ottobre 1993 e n. 206 del 25 luglio 1995.
Aliquote di rendimento per il Fondo Telefonici
Per le pensioni da liquidare nel 1998, il Fondo Telefonici applica le seguenti aliquote:
- anzianità assicurative fino al 31 dicembre 1992: 2,50%;
- anzianità dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1994: 1,125% sulla quota eccedente L. 121.839.400 e 2,50% fino a tale importo;
- anzianità dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1996: 1,10% sulla quota eccedente L. 121.839.400 e 2% fino a tale importo;
- anzianità dal 1 gennaio 1997: applicazione dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992 per le retribuzioni pensionabili eccedenti il tetto di L. 64.126.000 per l’anno 1998.
Aliquote di rendimento per il Fondo Elettrici
Per il Fondo Elettrici, la circolare indica:
- anzianità fino al 31 dicembre 1992: 2,51428%;
- anzianità dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1994: 1,13143% sulla quota eccedente L. 121.839.400 e 2,51428% fino a tale importo;
- anzianità dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1996: 1,10% sulla quota eccedente L. 121.839.400 e 2% fino a tale importo;
- anzianità dal 1 gennaio 1997: applicazione dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992 sulle retribuzioni eccedenti il tetto di L. 64.126.000 per il 1998.
Aliquote di rendimento per il soppresso Fondo Autoferrotranvieri
Per il Fondo Autoferrotranvieri, soppresso dal 31 dicembre 1995, sono indicate le seguenti regole:
- anzianità fino al 31 dicembre 1992: 2,50%;
- anzianità dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1994: 1,125% sulla quota eccedente L. 121.839.400 e 2,50% fino a tale importo;
- anzianità dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995: 1,10% sulla quota eccedente L. 121.839.400 e 2% fino a tale importo;
- anzianità dal 1 gennaio 1996: applicazione dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992 per le retribuzioni eccedenti il tetto di L. 64.126.000 per il 1998.
Aliquote di rendimento per il Fondo Dazieri
Per gli iscritti al Fondo Dazieri, inseriti in un quadro speciale ad esaurimento ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 694/1972, le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1997 seguono le aliquote dell’art. 1 della legge 24 marzo 1996, n. 370:
- 32,50% per i primi 5 anni di servizio;
- 1,70% dal 6° al 30° anno;
- 1% per ogni anno successivo al 30°.
La circolare precisa che, con 40 anni di iscrizione al Fondo, si può raggiungere un importo massimo di pensione pari all’85% della retribuzione pensionabile.
Per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1998, relativamente alle anzianità dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1997, l’aliquota da applicare è pari a 0,90% sulla quota eccedente L. 121.839.400; sulla quota fino a tale importo restano ferme le aliquote del 1,70% dal 6° al 30° anno e dell’1% per ogni anno successivo al 30°.
Punti principali
Quadro normativo e chiarimenti interpretativi
La circolare richiama la legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, e il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 12. Spiega che l’art. 59 ha esteso, con effetto sulle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 1998, l’applicazione della tabella di cui all’art. 12, comma 1, ai lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative, abrogando contestualmente il comma 3 del medesimo articolo. Viene inoltre richiamato il chiarimento del Ministero del lavoro del 1 giugno 1998, secondo cui la disciplina transitoria del comma 3 continua a produrre effetti anche dopo il 1 gennaio 1998 per le anzianità maturate dal 1 gennaio 1993 fino all’entrata in vigore dei decreti di armonizzazione per i Fondi telefonici ed elettrici e fino al 1997 per il Fondo dazieri.
Regola generale per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1998
Per le pensioni da liquidare con decorrenza dal 1 gennaio 1998, la circolare precisa che, per tutto il quinquennio 1998-2002, la quota di retribuzione pensionabile eccedente il 90% del tetto pensionabile previsto nell’assicurazione generale obbligatoria è soggetta all’integrale applicazione della corrispondente percentuale di riduzione. Per le pensioni con decorrenza fino al 31 dicembre 1997 restano ferme le istruzioni contenute nelle circolari n. 243 del 27 ottobre 1993 e n. 206 del 25 luglio 1995.
Aliquote di rendimento per il Fondo Telefonici
Per le anzianità assicurative fino al 31 dicembre 1992 si applica l’aliquota del 2,50%. Per le anzianità dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1994: 1,125% sulla quota di retribuzione eccedente L. 121.839.400 e 2,50% fino a tale importo. Per le anzianità dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1996: 1,10% sulla quota eccedente L. 121.839.400 e 2% fino a tale importo. Per le anzianità dal 1 gennaio 1997 si applica l’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992 per le retribuzioni eccedenti il tetto di L. 64.126.000 per il 1998.
Aliquote di rendimento per il Fondo Elettrici
Per le anzianità assicurative fino al 31 dicembre 1992 l’aliquota è pari al 2,51428%. Per le anzianità dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1994: 1,13143% sulla quota eccedente L. 121.839.400 e 2,51428% fino a tale importo. Per le anzianità dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1996: 1,10% sulla quota eccedente L. 121.839.400 e 2% fino a tale importo. Per le anzianità dal 1 gennaio 1997 si applica l’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992 per le retribuzioni oltre il tetto di L. 64.126.000 per il 1998.
Aliquote di rendimento per il soppresso Fondo Autoferrotranvieri
Per le anzianità fino al 31 dicembre 1992 l’aliquota è pari al 2,50%. Per le anzianità dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1994: 1,125% sulla quota di retribuzione eccedente L. 121.839.400 e 2,50% fino a tale importo. Per le anzianità dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, anno di soppressione del Fondo: 1,10% sulla quota eccedente L. 121.839.400 e 2% fino a tale importo. Per le anzianità dal 1 gennaio 1996 si applica l’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992 sulle retribuzioni eccedenti il tetto di L. 64.126.000 per il 1998.
Aliquote di rendimento per il Fondo Dazieri
Per il Fondo Dazieri, inserito in un quadro speciale ad esaurimento, per le anzianità contributive fino al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote dell’art. 1 della legge 24 marzo 1996, n. 370: 32,50% per i primi 5 anni di servizio, 1,70% dal 6° al 30° anno e 1% per ogni anno successivo al 30°. La circolare evidenzia che con 40 anni di iscrizione al Fondo si può raggiungere l’85% della retribuzione pensionabile. Per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1998, per le anzianità dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1997, l’aliquota è pari a 0,90% sulla quota eccedente L. 121.839.400 e, fino a tale importo, restano ferme le percentuali di 1,70% dal 6° al 30° anno e 1% oltre il 30°.
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