Sentenza del 17/07/2015 n. 15020 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché, dopo la notificazione errata del 2010, l'Agenzia non aveva ripreso il procedimento notificatorio entro un termine idoneo. La richiesta di rinnovazione della notifica formulata all'udienza del 4 giugno 2015 non è stata accolta. Non essendosi costituita la contribuente, non è stata disposta alcuna condanna alle spese.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva dichiarato improcedibile il ricorso per revocazione dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo essenziale, ai sensi dell'art. 399, comma 1, c.p.c., l'allegazione di una copia autentica della sentenza oggetto di revocazione. L'Agenzia ha impugnato tale decisione in Cassazione con un unico motivo. Tuttavia, la notifica del ricorso, effettuata nel 2010, era viziata per l'erronea indicazione del domicilio eletto e non era stata successivamente rinnovata.
Norme richiamate
Art. 399, comma 1, codice di procedura civile
La sentenza richiama la necessità di allegare copia autentica della sentenza impugnata, a pena di improcedibilità.
La CTR ha ritenuto che l'assenza della copia autentica della sentenza oggetto di revocazione comportasse l'improcedibilità del ricorso per revocazione.
Cass., Sezioni Unite, n. 17352/2009
Il vizio della notificazione del ricorso per cassazione non può essere sanato mediante una richiesta tardiva di rinnovazione quando il procedimento notificatorio non sia stato tempestivamente riattivato.
Cass., Sezione tributaria, n. 586/2010
La mancata ripresa tempestiva del procedimento di notificazione, dopo una notifica inesistente o viziata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando la notificazione di un ricorso risulta errata o inesistente, la parte deve riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio; una richiesta di rinnovazione formulata anni dopo può non essere più idonea a sanare il vizio.
- Il rispetto dei requisiti formali del giudizio di revocazione, inclusa l'allegazione della copia autentica della sentenza impugnata quando richiesta, è essenziale e la loro omissione può determinare l'improcedibilità.
- L'inammissibilità derivante da un vizio di notifica impedisce l'esame nel merito delle censure proposte.
- Se la parte resistente non si costituisce, il giudice può dichiarare l'inammissibilità senza pronunciare la condanna alle spese processuali.
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