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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19172/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su mere doglianze in fatto e su censure già vagliate e respinte dalla sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, escludendo che l'inammissibilità sia dipesa da assenza di colpa del ricorrente, richiamando al riguardo Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva già ritenuto responsabile e aveva regolato il trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge che in sede di legittimità sono state riproposte doglianze di merito, dirette a contestare il giudizio di responsabilità e, separatamente, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la congruità della pena base, determinata nel minimo edittale, e l'aumento per la continuazione, ritenuto giustificato dalla gravità dei fatti. La Corte di cassazione rileva che tali censure erano meramente fattuali e riproduttive di motivi già esaminati e disattesi dalla sentenza impugnata con argomentazioni giuridicamente corrette.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità sia priva di colpa.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    La somma da versare alla Cassa delle ammende non è dovuta solo se il ricorso è stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione di censure di fatto già esaminate e motivate in modo congruo dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non sono deducibili doglianze che mirino a una nuova valutazione del compendio probatorio o del giudizio di responsabilità, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una risposta giuridicamente corretta e logicamente coerente.
  • La contestazione del trattamento sanzionatorio, incluse la valutazione delle attenuanti generiche, la determinazione della pena base e l'aumento per la continuazione, deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; altrimenti la censura è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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