Cassazione Penale, Ordinanza n. 23992/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondate e/o non scrutinabili le censure perché estranee ai limiti del giudizio di rinvio e comunque meramente rivalutative. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non avendo ravvisato elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata, pronunciata in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Firenze, aveva confermato la decisione di primo grado nei confronti dell'imputato, ribadendo la configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 219, terzo comma, della legge fallimentare, quale unico punto devoluto al giudice del rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione. Con il ricorso si lamentava, in sintesi, il mancato accesso ai programmi di giustizia riparativa e il diniego della pena sostitutiva della detenzione domiciliare. In particolare, il ricorrente sosteneva che tali istanze dovessero essere accolte o comunque valutate favorevolmente, mentre la Corte territoriale le aveva respinte. La Cassazione ha rilevato che, essendo il giudizio di rinvio circoscritto alla sola circostanza aggravante, le questioni relative alla giustizia riparativa e al trattamento sanzionatorio non erano state devolute al giudice di rinvio; inoltre, il ricorrente non aveva allegato specifici profili di utilità della giustizia riparativa in relazione al fatto per cui si procede. Quanto alla pena sostitutiva, il diniego era sorretto da motivazione concreta fondata sulla personalità dell'imputato, sui precedenti penali e sulla mancata resipiscenza.
Norme richiamate
art. 219, terzo comma, legge fallimentare
la circostanza aggravante era l'unico punto devoluto al giudice del rinvio dopo l'annullamento della Cassazione
art. 624 c.p.p.
richiamato per il principio del giudicato progressivo e per delimitare i punti coperti da preclusione nel giudizio di rinvio
art. 129-bis c.p.p.
l'accesso ai programmi di giustizia riparativa richiede la verifica di profili di utilità rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede
art. 62, n. 6 c.p.
la relativa attenuante è menzionata come profilo che può incidere sul trattamento sanzionatorio e sull'interesse alla giustizia riparativa
art. 30, comma 4, d.lgs. 150/2022
non è richiamato espressamente nel testo fornito
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio la cognizione del giudice è rigorosamente circoscritta ai soli punti devoluti dalla sentenza rescindente; le questioni estranee a tale perimetro restano coperte da preclusione e non possono essere riesaminate.
- L'interesse all'accesso ai programmi di giustizia riparativa deve essere concretamente allegato dalla parte, evidenziando specifici profili di utilità rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede.
- Le istanze di giustizia riparativa che incidono sul trattamento sanzionatorio presuppongono che nel giudizio sia effettivamente devoluta o ancora aperta la questione relativa alla pena o alle circostanze rilevanti ai fini sanzionatori.
- Il diniego di una pena sostitutiva può essere legittimamente fondato sui precedenti penali e sulla personalità dell'imputato, purché la motivazione sia specifica, puntuale e concreta e consenta di desumere una prognosi sfavorevole in ordine alla finalità rieducativa, al rischio di recidiva e all'osservanza delle prescrizioni.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una richiesta di rivalutazione del merito, specie quando la decisione impugnata sia già sorretta da motivazione adeguata e logicamente coerente.
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