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Circolare

Circolare numero 180 del 23-12-2014

Premessa 1. Accesso e Decadenza dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. 1.1 Soggetti che perfezionano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato con età pari o superiore a 62 anni. 1.2 Soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni. 1.3 Soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni ed ai quali si applica l’articolo 6, comma 2-quater, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 e s.m.i.. 1.4 Soggetti nei cui confronti continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i.. 1.5 Soggetti iscritti alla Gestione Pubblica, al Fondo Speciale FS ed all’ex IPOST. 2. Valutazione ai fini pensionistici della contribuzione figurativa accreditata a seguito della fruizione delle indennità mensili di disoccupazione ASpI e mini-ASpI. 3. Sinergie tra le Linee di prodotto servizio Prestazioni a sostegno del reddito ed Assicurato Pensionato.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quando si verifica la decadenza o il mancato accesso alle indennità ASpI e mini-ASpI in caso di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, distinguendo le diverse situazioni contributive e anagrafiche. Vengono inoltre precisati gli effetti della contribuzione figurativa accreditata durante la fruizione delle prestazioni ai fini pensionistici e fornite indicazioni organizzative per il coordinamento tra le strutture INPS competenti. Le istruzioni si fondano sul riscontro del Ministero del Lavoro del 25 giugno 2014.

Istruzioni operative su ASpI e mini-ASpI in rapporto al raggiungimento dei requisiti pensionistici e alla contribuzione figurativa

ASpI e mini-ASpI: decadenza per raggiungimento dei requisiti pensionistici e effetti della contribuzione figurativa

La circolare interviene per coordinare la disciplina delle indennità mensili di disoccupazione ASpI e mini-ASpI con le regole pensionistiche, alla luce dell’art. 2, comma 40, lett. c), della legge n. 92/2012 e del riscontro del Ministero del Lavoro del 25 giugno 2014. L’obiettivo è stabilire con precisione quando le prestazioni di disoccupazione non sono concedibili o cessano, in relazione alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, e chiarire il valore della contribuzione figurativa accreditata durante il godimento delle indennità.

Decadenza o mancato accesso all’ASpI e mini-ASpI in caso di pensionamento

La regola generale è che il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata determina la decadenza dall’ASpI o dalla mini-ASpI, ovvero impedisce l’accesso alla prestazione se la decorrenza della stessa coinciderebbe o seguirebbe la prima decorrenza utile della pensione.

Per i soggetti che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata con età pari o superiore a 62 anni, la conseguenza è immediata sul piano amministrativo: le domande di disoccupazione devono essere respinte se la prestazione dovrebbe decorrere dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti pensionistici. Se la prestazione è già in corso, la decadenza opera dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, che coincide con la prima decorrenza utile della pensione.

Pensione anticipata prima dei 62 anni

La circolare distingue il caso dei soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni. In assenza di domanda di pensione anticipata, essi possono continuare a fruire dell’ASpI o della mini-ASpI fino al compimento dei 62 anni; la decadenza avviene quindi dal primo giorno del mese successivo al compimento di tale età, quando si apre la prima decorrenza utile della pensione anticipata senza penalizzazioni.

Se, invece, il soggetto presenta domanda di pensione anticipata prima del mese precedente il compimento dei 62 anni, manifesta la volontà di accedere alla pensione anche con la riduzione percentuale prevista dalla normativa: in tal caso la decadenza dall’ASpI o mini-ASpI decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione, che coincide con la decorrenza del trattamento anticipato.

Applicazione dell’art. 6, comma 2-quater, del d.l. n. 216/2011

Per alcuni lavoratori la riduzione percentuale della pensione anticipata non si applica, in forza dell’art. 6, comma 2-quater, del d.l. n. 216/2011, convertito dalla legge n. 14/2012, quando il requisito di anzianità contributiva è maturato entro il 31 dicembre 2017 con contribuzione derivante esclusivamente da lavoro effettivo e da specifici periodi equiparati espressamente indicati. La circolare richiama anche il messaggio n. 5280 dell’11 giugno 2014.

Per questi soggetti, se la decorrenza dell’ASpI o mini-ASpI coinciderebbe con il perfezionamento del requisito contributivo che non comporta penalizzazioni sulla pensione anticipata, la domanda di disoccupazione deve essere respinta. Qualora in istruttoria emerga invece che la pensione anticipata sarebbe soggetta alla riduzione percentuale ex art. 24, comma 10, del d.l. n. 201/2011, la sede deve informare l’interessato della possibilità di chiedere il riesame del provvedimento di reiezione, rinunciando alla domanda di pensione anticipata.

La circolare ricorda inoltre che, se durante la sospensione della prestazione per attività lavorativa viene accreditata contribuzione sufficiente a perfezionare il requisito utile alla pensione anticipata senza riduzione, la decadenza dall’indennità opera dal primo giorno del mese successivo a tale perfezionamento.

Regime previgente delle decorrenze e categorie salvaguardate

Per i soggetti ai quali continuano ad applicarsi le regole pensionistiche anteriori al d.l. n. 201/2011, compreso il sistema delle finestre di accesso, la decadenza dall’ASpI e mini-ASpI va riferita alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anzianità. Ne consegue che le prestazioni di disoccupazione cessano dalla data di apertura della finestra pensionistica e che devono essere respinte le domande la cui decorrenza sarebbe successiva a tale momento.

Le istruzioni si applicano, in particolare, a:

  • soggetti che hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011;
  • soggetti rientranti nelle salvaguardie pensionistiche;
  • non vedenti, con le limitazioni indicate dalla circolare;
  • invalidi in misura non inferiore all’80%, con le medesime limitazioni indicate;
  • soggetti che accedono alla pensione in totalizzazione;
  • lavoratrici che, in via sperimentale, possono accedere entro il 2015 al trattamento di anzianità con calcolo contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004.

Soggetti iscritti alla Gestione pubblica, al Fondo speciale FS e al Fondo Poste

Per gli iscritti alla Gestione pubblica, al Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e al Fondo di Quiescenza Poste, la prima decorrenza utile della pensione può coincidere con il giorno successivo alla maturazione dei requisiti, previa cessazione del rapporto di lavoro. In questi casi la decadenza dall’ASpI o mini-ASpI opera dal giorno successivo al perfezionamento dei requisiti pensionistici e, dunque, alla prima decorrenza utile della pensione.

Le domande di disoccupazione devono essere respinte quando la loro decorrenza sia coincidente con quella della pensione.

Contribuzione figurativa da ASpI e mini-ASpI ai fini pensionistici

La circolare chiarisce che la contribuzione figurativa accreditata per i periodi di fruizione dell’ASpI e della mini-ASpI è utile ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, salvo i casi in cui la normativa richieda espressamente il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

In particolare, per la pensione anticipata la contribuzione figurativa è utile sia per il diritto sia per la misura. Diversamente, non può essere valorizzata ai fini del requisito dei 35 anni di contribuzione richiesto per la pensione di anzianità secondo la disciplina previgente, poiché tale requisito presuppone contribuzione effettiva in costanza di lavoro. Le sedi sono invitate a definire le posizioni ancora pendenti applicando questo criterio.

Coordinamento tra strutture operative INPS

La circolare richiede un coordinamento stretto tra la linea di prodotto-servizio "Assicurato Pensionato" e la linea "Prestazioni a sostegno del reddito". I responsabili territoriali devono assicurare la collaborazione tra gli operatori affinché siano disponibili le informazioni necessarie per applicare correttamente le regole sopra illustrate: data di perfezionamento dei requisiti pensionistici, decorrenza delle pensioni, eventuali aggiornamenti del conto assicurativo e verifica dell’applicabilità della riduzione percentuale della pensione anticipata.

Chi liquida una pensione deve controllare se risultino in corso o presentate domande di ASpI o mini-ASpI e trasmettere tempestivamente le informazioni utili agli uffici che trattano le prestazioni di disoccupazione.

Punti principali

Quadro normativo e motivo dei chiarimenti

L’art. 2, comma 40, lett. c), della legge n. 92/2012 prevede la decadenza dall’ASpI e dalla mini-ASpI al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. La disciplina differisce da quella previgente dell’indennità ordinaria di disoccupazione, per la quale operava l’incompatibilità con i trattamenti pensionistici diretti. Per chiarire il coordinamento tra prestazioni di disoccupazione e pensioni, l’INPS richiama il parere del Ministero del Lavoro del 25 giugno 2014 e fornisce le relative istruzioni operative.

Raggiungimento dei requisiti per pensione di vecchiaia o anticipata con età pari o superiore a 62 anni

Per i soggetti che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata con età pari o superiore a 62 anni, non è consentito accedere all’ASpI o alla mini-ASpI dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti pensionistici, che coincide con la prima decorrenza utile della pensione. Se la prestazione è già in corso, la decadenza opera dalla stessa data. Devono quindi essere respinte le domande la cui decorrenza ricadrebbe successivamente a tale momento.

Pensione anticipata con età inferiore a 62 anni

I soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata prima dei 62 anni possono continuare a percepire l’ASpI o la mini-ASpI fino al compimento di 62 anni, se non presentano domanda di pensione anticipata. In tal caso decadono dal primo giorno del mese successivo al compimento del 62° anno. Se invece presentano domanda di pensione anticipata prima del mese precedente quello del 62° anno, decadono dall’ASpI o mini-ASpI dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, che costituisce la decorrenza della pensione anticipata.

Effetti dell’art. 6, comma 2-quater, del d.l. n. 216/2011

Per i soggetti con età inferiore a 62 anni ai quali si applica l’art. 6, comma 2-quater, del d.l. n. 216/2011, la riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per chi accede prima dei 62 anni non opera se il requisito contributivo è maturato entro il 31 dicembre 2017 con contribuzione derivante esclusivamente da attività effettiva e da periodi assimilati indicati dalla norma. In tali casi, le domande di ASpI o mini-ASpI vanno respinte se la decorrenza della prestazione coinciderebbe con il perfezionamento del requisito contributivo. Se, in istruttoria, emerge invece l’applicabilità della riduzione percentuale ex art. 24, comma 10, il richiedente deve essere informato della possibilità di chiedere il riesame del provvedimento di reiezione rinunciando alla domanda di pensione anticipata.

Decadenza per nuova contribuzione accreditata durante una prestazione sospesa

Poiché i titolari di ASpI e mini-ASpI possono svolgere attività lavorativa con sospensione della prestazione, può accadere che la contribuzione accreditata per tale attività faccia maturare, nei soggetti sotto i 62 anni, il requisito contributivo utile alla pensione anticipata senza riduzione percentuale. In questi casi la decadenza dall’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento del requisito contributivo.

Soggetti soggetti al regime previgente delle decorrenze pensionistiche

Per i soggetti ai quali continuano ad applicarsi le regole pensionistiche anteriori al d.l. n. 201/2011, la decadenza dall’ASpI e dalla mini-ASpI è collegata alla prima decorrenza utile della pensione, ossia alla data di apertura della c.d. finestra di accesso. Le domande di prestazione vanno respinte se la decorrenza richiesta è successiva a tale prima decorrenza utile. Le istruzioni si applicano, tra gli altri, a chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti salvaguardati, ai non vedenti e agli invalidi almeno all’80%, ai pensionati in totalizzazione e alle lavoratrici che accedono in via sperimentale al pensionamento secondo il sistema contributivo ai sensi della legge n. 243/2004.

Soggetti iscritti alla Gestione pubblica, Fondo speciale FS e Fondo di quiescenza Poste

Per gli iscritti alla Gestione pubblica, al Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e al Fondo di Quiescenza Poste, la pensione può decorrere dal giorno successivo alla maturazione dei requisiti, previa cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. La decadenza da ASpI e mini-ASpI opera quindi dal giorno successivo al perfezionamento dei requisiti pensionistici. Le domande di disoccupazione devono essere respinte quando la decorrenza della prestazione coincide con quella del trattamento pensionistico.

Contribuzione figurativa accreditata durante ASpI e mini-ASpI

La contribuzione figurativa riconosciuta per i periodi di fruizione dell’ASpI e della mini-ASpI è utile sia ai fini del diritto sia ai fini della misura dei trattamenti pensionistici, ma non nei casi in cui la legge richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata. In particolare, per la pensione anticipata la contribuzione figurativa è valutabile ai fini del diritto e della misura; non vale però ai fini del requisito dei 35 anni di contribuzione richiesto per la pensione di anzianità secondo la disciplina previgente. Le sedi devono riesaminare le posizioni non ancora definite applicando questo criterio.

Coordinamento tra le strutture INPS

Le strutture devono assicurare collaborazione tra gli operatori della linea "Assicurato Pensionato" e quelli della linea "Prestazioni a sostegno del reddito" per acquisire tempestivamente le informazioni necessarie: data di maturazione dei requisiti pensionistici, decorrenza dei trattamenti, aggiornamento del conto assicurativo e presenza dei presupposti per l’eventuale riduzione percentuale della pensione anticipata. Chi liquida una pensione deve verificare se esistano contestuali domande o prestazioni ASpI o mini-ASpI e comunicare rapidamente le informazioni utili agli uffici competenti.

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