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Sentenza

Sentenza n. 2638/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 939/2025, relativo all’attribuzione della Carta del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 939/2025 del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e condannato il Ministero ad accreditare complessivamente € 2.500,00 in buoni elettronici, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all’effettiva attribuzione. Deduce il mancato adempimento del giudicato e chiede l’ottemperanza, le spese e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha verificato che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione era passata in giudicato, che era stata ritualmente notificata all’Amministrazione e che erano rispettati i termini di legge. Il Ministero non ha allegato né provato l’avvenuto pagamento, né dedotto fatti modificativi o estintivi del credito. Ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e accreditare l’importo complessivo di € 2.500,00 per gli anni scolastici indicati, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per l’ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte per liquidare e corrispondere le somme e imponendo il deposito di una relazione sugli adempimenti. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 550,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza e della tutela esecutiva accordata.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    La resistente Amministrazione, pertanto, deve essere condannata a rilasciare la “Carta del docente” in favore della parte ricorrente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza in oggetto per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza.

    Nel dare esecuzione al titolo, il TAR dispone che al credito riconosciuto si aggiungano gli interessi legali o la rivalutazione monetaria secondo il criterio previsto dalla norma, fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo e la rituale notificazione all’amministrazione debitrice, l’assenza di allegazioni circa l’avvenuto adempimento o di fatti modificativi o estintivi del credito giustifica l’ordine di esecuzione del giudicato.
  • Quando il titolo giudiziale riconosce un credito per l’attribuzione della Carta del docente e stabilisce gli accessori, l’ottemperanza può imporre all’amministrazione l’emissione della Carta e l’accredito dell’importo dovuto, con interessi legali o rivalutazione secondo quanto statuito nel titolo.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione all’ordine di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un termine per l’esecuzione sostitutiva e prevedendo la rendicontazione degli adempimenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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