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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16608/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Corte regionale che aveva confermato le pronunce di primo grado favorevoli ad A.P. Logistic; ha dedotto due motivi principali in Cassazione: (1) errata interpretazione e applicazione degli artt. 7 ter e 7 quinquies d.P.R. 633/1972, contestando la qualificazione come "prestazioni culturali/artistiche/educative o simili" delle prestazioni rese da A.P. Logistic alle associazioni e sostenendo che si trattava invece di normali servizi di spedizione assoggettati al regime ordinario IVA; (2) omissione di pronuncia da parte della Corte regionale su molteplici motivi d'appello e sulla pluralità di rilievi (IVA, IRES, IRAP) contenuti nei tre avvisi di accertamento, lamentando che l'affermazione secondo cui "resta assorbito ogni altro motivo di appello" non fosse motivata e costituisse quindi omissione di decisione. A.P. Logistic ha proposto ricorso incidentale con 24 motivi a sua difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo dell'Agenzia (confermando che, nel caso concreto, le prestazioni svolte da A.P. Logistic erano riconducibili, nel loro complesso e come accessorie, all'evento culturale/religioso e rientravano nell'ambito applicativo dell'art. 7 quinquies, con conseguente territorialità italiana). Ha invece accolto il secondo motivo dell'Agenzia e ha altresì accolto il ricorso incidentale di A.P. Logistic: la Corte ha rilevato l'omissione di pronuncia su plurimi profili di appello (l'assunto di "assorbimento" non adeguatamente motivato) e ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa a tali omissioni, rinviando il procedimento alla Corte territoriale competente per un nuovo esame conforme alle indicazioni della Suprema Corte.

Norme richiamate

  • d.P.R. 633/1972, art. 7 ter, comma 1

    Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato

    Regola generale di territorialità delle prestazioni di servizi: la norma fissa il criterio di collegamento principale; va derogata solo se ricorre uno dei casi speciali (es. art. 7 quinquies).

  • d.P.R. 633/1972, art. 7 quinquies, comma 1, lett. a) e b)

    In deroga a quanto stabilito dall’art. 7 ter, comma 1: a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. ... b) le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni ... rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse

    Deroga alla regola generale: servizi connessi ad attività culturali/affini (e le loro prestazioni accessorie) si considerano effettuati dove l'attività è materialmente svolta; applicabile anche se il prestatore non è l'organizzatore, purché le prestazioni siano accessorie e necessarie all'evento.

  • Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva), art. 9

    1. Si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica ... 2. Tuttavia, c) il luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto: – attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d’insegnamento, ricreative o affini (...) è quello in cui tali prestazioni sono materialmente eseguite

    Fonte comunitaria da cui discendono le norme nazionali: stabilisce regola generale (n.1) e criteri specifici (n.2) applicabili alle attività culturali e affini; n.2 fornisce collegamenti speciali che devono essere considerati per evitare conflitti di competenza fra Stati membri.

  • Direttiva 2006/112/CE, artt. 43 e 52

    Norme della direttiva quadro IVA che ripropongono i principi di territorialità e i casi speciali, richiamate in sede di interpretazione delle disposizioni interne (trasposizione degli articoli della sesta direttiva).

  • d.lgs. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Norma processuale in materia tributaria relativa all'omessa pronuncia: la Corte ha ritenuto che l'omissione di decisione su questioni autonome e non assorbite costituisce vizio che legittima la cassazione.

  • Codice di Procedura Civile, artt. 112 e 132

    Principi procedurali richiamati per il giudizio e la motivazione; utilizzati per valutare l'ammissibilità delle censure e la correttezza della motivazione in ordine all'assorbimento/omissione di pronuncia.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. Dudda, Gillan Beach)

    Ringraziamenti interpretativi della disciplina comunitaria: chiariscono che le disposizioni speciali (n.2 art.9 della sesta direttiva) non sono subordinate alla regola generale e definiscono i criteri per individuare quando una prestazione rientra nelle categorie speciali (anche attività 'affini' o 'accessorie').

  • Cass. civ. (sul concetto di assorbimento), Sez. IV 22/06/2020 n.12193 e Sez. I 14/09/2023 n.26507

    Giurisprudenza di legittimità sul concetto di assorbimento e sulla necessità di motivare la declaratoria di assorbimento: la mancata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'assorbimento integra omissione di pronuncia.

Massime di principio

  • La regola generale di territorialità delle prestazioni di servizi è data dall'art. 7 ter (prestatore/committente); le disposizioni speciali (art. 7 quinquies) derogano solo se la prestazione rientra nelle fattispecie culturali/artistiche/sportive/educative o in prestazioni accessorie ad esse.
  • Le prestazioni accessorie rese in funzione della realizzazione di un evento culturale (anche se rese da soggetti che non svolgono abitualmente attività culturale o non sono gli organizzatori) possono essere considerate servizi 'culturali o affini' ai fini della territorialità e dell'IVA quando sono oggettivamente necessarie alla realizzazione dell'evento.
  • Per qualificare una prestazione come 'accessoria' non è richiesto un livello artistico o una specifica appartenenza settoriale del prestatore: rileva la natura e la funzione della prestazione rispetto all'attività principale.
  • In sede di impugnazione, ogni motivo autonomo e ogni distinto rilievo di accertamento devono essere esaminati e motivati separatamente dal giudice; l'affermazione generica di 'assorbimento' senza indicazione dei presupposti di fatto e di diritto costituisce omissione di pronuncia e vizia la decisione.
  • Se un giudice ritiene che una questione sia assorbita, deve esplicitare i presupposti che giustificano tale assorbimento (se operativo o improprio); altrimenti è possibile la cassazione con rinvio per nuovo esame.
  • Nelle verifiche fiscali con pluralità di atti e rilievi, l'Amministrazione deve considerare che singoli rilievi distinti richiedono autonomo esame giurisdizionale: la corte d'appello deve affrontare e decidere ciascuno se non realmente assorbito da altre questioni.

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