Sentenza del 23/11/2015 n. 3799 - Comm. Trib. Prov. Bari
Accertamento - Operazioni inesistenti - Risultanze contabili presso terzi - Ulteriori prove - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che le risultanze contabili provenienti da un soggetto terzo non possono, da sole, fondare una rettifica impositiva nei confronti del contribuente. Sono necessari ulteriori elementi di prova, idonei a dimostrare concretamente l'inesistenza o l'erroneità dei costi dichiarati. Ne consegue l'accoglimento della contestazione del contribuente, con esclusione della sufficienza del solo dato contabile dell'appaltatore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha disatteso l'ammontare dei costi dichiarati dal contribuente sulla base delle diverse risultanze contabili dell'impresa appaltatrice. La contestazione riguarda quindi l'utilizzo della contabilità di un soggetto terzo come unico elemento per rettificare i costi sostenuti dal committente e determinare una maggiore pretesa fiscale.
Massime di principio
- La contabilità di un terzo può costituire un elemento indiziario, ma non è normalmente sufficiente, da sola, a rettificare la posizione fiscale di un altro soggetto.
- Quando l'Amministrazione contesta costi o operazioni dichiarati dal contribuente, deve fornire ulteriori elementi oggettivi e convergenti che dimostrino l'inesistenza, l'inattendibilità o l'ammontare diverso dell'operazione.
- Le eventuali divergenze tra la contabilità del committente e quella dell'appaltatore non determinano automaticamente la prevalenza della versione dell'appaltatore né la falsità dei costi dichiarati dal committente.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe conservare contratti, fatture, pagamenti tracciabili, stati di avanzamento, documentazione tecnica e ogni altra prova dell'effettiva esecuzione e del costo delle prestazioni.
- L'accertamento deve essere motivato su una valutazione complessiva degli elementi disponibili; unicamente su risultanze contabili provenienti da terzi, senza riscontri aggiuntivi, la pretesa impositiva è vulnerabile.
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