Sentenza del 15/05/2015 n. 9958 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio relativa agli accertamenti fiscali per gli anni 2002 e 2003. In particolare, hanno dedotto, da un lato, vizi della motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la sentenza d’appello si fosse limitata a richiamare quella di primo grado e non avesse esaminato adeguatamente le loro censure. Dall’altro, hanno contestato la percentuale di ricarico utilizzata per ricostruire i ricavi, ritenendola fondata su dati parziali e non omogenei, poiché confrontava prezzi di vendita rilevati nel 2005 con prezzi di acquisto relativi agli anni 2002 e 2003 e utilizzava un campione di merci non rappresentativo. Contestavano inoltre la legittimità della rettifica e la mancata nullità degli avvisi di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure relative all’art. 112 c.p.c. e ha escluso che la motivazione della sentenza d’appello fosse apparente, poiché essa aveva indicato la ratio decidendi e richiamato coerentemente le argomentazioni della decisione di primo grado. La Corte ha inoltre affermato che, nel processo tributario quale giudizio di impugnazione-merito, un’incongruenza nel calcolo della percentuale di ricarico non comporta necessariamente la nullità dell’accertamento, potendo il giudice procedere alla rideterminazione dei ricavi sulla base degli atti disponibili. È stata ritenuta legittima la ricostruzione presuntiva, poiché le scritture contabili erano state considerate inattendibili e il campione riguardava beni omogenei e presenti nelle diverse annualità. È stato ritenuto corretto anche l’aggiornamento dei prezzi tramite gli indici ISTAT, con variazioni del 3,1% per il 2002 e del 2,4% per il 2003. Il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia delle Entrate è stato dichiarato assorbito. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
La norma riguarda l’omessa pronuncia e i vizi di ultrapetizione o extrapetizione. La Corte ha ritenuto inconferente il richiamo, poiché i ricorrenti non avevano effettivamente dedotto tali violazioni.
Art. 132 c.p.c.
La motivazione apparente determina la nullità della sentenza solo quando le argomentazioni siano inidonee a rendere comprensibile la ratio decidendi. È invece ammissibile che il giudice d’appello recepisca la motivazione di primo grado, purché il richiamo sia effettivo e logicamente comprensibile.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1
Consente la determinazione presuntiva o induttiva dei ricavi quando le scritture contabili risultino inattendibili o incomplete. Il criterio utilizzato deve essere coerente con la natura dei beni e fondato su un campione adeguato.
TUIR, artt. 5 e 75
Le disposizioni sono state richiamate dai ricorrenti in relazione alla determinazione del reddito e all’imputazione dei componenti reddituali, ma la Corte non ha ravvisato violazioni nel metodo concreto utilizzato per ricostruire i ricavi.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12
La disposizione è stata richiamata nell’ambito della dichiarazione di estinzione del processo, successivamente revocata dalla Corte nei confronti della società e del socio per alcune annualità.
Massime di principio
- Quando la contabilità è incompleta o inattendibile, l’Amministrazione finanziaria può ricostruire presuntivamente i ricavi mediante percentuali di ricarico, purché il metodo sia coerente con la tipologia dei beni e il campione utilizzato sia adeguato e omogeneo.
- Il confronto tra dati riferiti ad annualità diverse non determina automaticamente l’illegittimità dell’accertamento, se il giudice verifica che l’attività, i prodotti e la struttura operativa siano rimasti sostanzialmente invariati e se i valori vengono adeguatamente aggiornati.
- Un errore o un’incongruenza nel calcolo del ricarico non comporta necessariamente la nullità dell’avviso di accertamento: il giudice tributario può correggere e rideterminare il reddito sulla base degli elementi disponibili.
- L’utilizzo degli indici ISTAT per aggiornare prezzi storici può essere ritenuto legittimo quando consente di rendere comparabili prezzi di acquisto e vendita relativi a periodi differenti.
- La sentenza d’appello non è nulla per motivazione apparente solo perché richiama la decisione di primo grado; il richiamo è sufficiente se consente di individuare chiaramente le ragioni della decisione.
- In cassazione non è normalmente possibile contestare la valutazione di merito sulla scelta del campione o sulla percentuale di ricarico, salvo che venga specificamente dedotta e dimostrata una violazione di legge o un vizio motivazionale rilevante.
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