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Sentenza

Sentenza del 18/10/2021 n. 1264 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'avviso di accertamento per l'anno 2012 con cui l'Agenzia ha ripreso a tassazione costi ritenuti non inerenti e note di credito per complessivi €1.114.871 (con IVA derivata circa €201.226), contestando maggiori imposte dirette, Irap e IVA. La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato l'avviso per mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 212/2000 e per carenza di contraddittorio, ritenendo che la mera presentazione dell'istanza di transazione fiscale (art.182-bis/ter l.f.) non giustificasse l'emissione anticipata dell'avviso. L'Agenzia ha impugnato sostenendo che, a seguito del p.v.c. redatto e notificato dalla Guardia di Finanza (13/09/2016) e della successiva istanza di transazione fiscale presentata dalla società (20/09/2016), si era verificata una situazione di pericolo per il recupero del credito fiscale che giustificava la notifica anticipata dell'avviso (16/11/2016), oltre a rilevare che i rilievi riguardavano prevalentemente tributi non armonizzati.

La decisione

Il Collegio d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provata la "particolare e comprovata urgenza" che legittimava la notifica dell'avviso prima del decorso dei 60 giorni, considerata la tempistica tra p.v.c. e istanza di transazione fallimentare e il concreto rischio di compromissione del recupero delle imposte. Ha inoltre osservato che i rilievi riguardavano principalmente imposte non armonizzate (con IVA derivata e minoritaria) per le quali non sussiste un obbligo di contraddittorio endo-procedimentale e che, comunque, dalla documentazione (p.v.c. e motivazioni dell'avviso) la società aveva ricevuto informazioni sufficienti a difendersi. Dispositivo: accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate; nulla sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, legge 212/2000 (Statuto del contribuente)

    salvo casi di particolare e comprovata urgenza

    Il termine di 60 giorni tra conclusione della verifica e emissione dell'avviso mira a garantire il contraddittorio; tuttavia la norma ammette una deroga quando sussista particolare e comprovata urgenza, che deve essere adeguatamente motivata dall'Amministrazione.

  • art. 182-bis e art. 182-ter legge fallimentare

    Queste disposizioni regolano l'istituto della transazione fiscale nei procedimenti concorsuali e i termini per la liquidazione/accertamento dei debiti tributari in tale contesto. Non impongono all'Amministrazione l'obbligo di emettere avvisi di accertamento, ma la presentazione dell'istanza di transazione può creare una situazione fattuale che giustifica la configurazione di un'urgenza ai fini dell'anticipata emissione dell'avviso.

  • principio del contraddittorio endo-procedimentale

    Per le verifiche che incidono principalmente su tributi non armonizzati (imposte dirette, IRAP) non sussiste un obbligo formale di svolgere un contraddittorio endo-procedimentale; resta comunque necessario che il contribuente disponga di informazioni sufficienti per esercitare la propria difesa, condizione valutata sulla base del p.v.c. e delle motivazioni dell'avviso.

Massime di principio

  • La norma dei 60 giorni prevista dallo Statuto del contribuente è finalizzata a garantire il contraddittorio, ma ammette deroga in presenza di "particolare e comprovata urgenza": l'Amministrazione deve motivare chiaramente le ragioni dell'urgenza nell'avviso.
  • La presentazione di un'istanza di transazione fiscale o l'avvio di procedure concorsuali poco dopo la redazione di un p.v.c. può costituire elemento fattuale idoneo a dimostrare il rischio di compromissione del recupero del credito tributario e quindi a giustificare l'emissione anticipata dell'avviso.
  • Quando i rilievi riguardano prevalentemente tributi non armonizzati (imposte dirette, IRAP) e l'IVA è solo una componente derivata e minoritaria, non opera l'obbligo di un contraddittorio endo-procedimentale generalizzato; tuttavia l'Amministrazione deve comunque fornire elementi e motivazioni sufficienti per non pregiudicare la possibilità di difesa del contribuente.
  • La mera esistenza delle norme fallimentari che disciplinano la transazione fiscale non obbliga l'Amministrazione a emettere accertamenti, ma può creare una situazione fattuale (pericolo per il credito) che legittima comportamenti urgenti da parte dell'Ufficio.
  • Per il contribuente che intenda contestare un'accelerazione procedimentale è strategico documentare l'assenza di effettivo pericolo per il credito e dimostrare come l'anticipo abbia compromesso il diritto di difesa; per l'Amministrazione è invece cruciale motivare e documentare l'urgenza e conservare il p.v.c. e le altre prove del rischio.

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