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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04654/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per il reato indicato; il motivo principale dedotto dalla difesa era il diniego della rimessione in termine per richiedere l'ammissione al giudizio abbreviato, al fine di beneficiare della nuova diminuzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022). La difesa invocava la retroattività della norma più favorevole ai sensi dell'art. 2 cod. pen. e della giurisprudenza (anche CEDU) sul principio della legge più mite, sostenendo che la modifica ha effetti sostanziali sul trattamento sanzionatorio e andrebbe applicata anche ai fatti anteriori alla riforma.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato che, pur riconoscendo la natura sostanziale della diminuente premiale prevista dall'art. 442, comma 2-bis, le disposizioni che individuano i presupposti, i termini e le modalità di accesso al giudizio abbreviato hanno natura processuale. Pertanto, il termine per richiedere il rito abbreviato, se ormai decorso, non è recuperabile con rimessione in termine: la richiesta di rimessione avrebbe comportato la regressione del procedimento a fasi già definite. Conseguentemente è stata confermata la condanna della ricorrente a mesi sei di arresto e euro 1.000 di ammenda, e la condanna al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, l. 18 aprile 1975, n. 110

    Norma relativa alla fattispecie di reato per la quale la ricorrente è stata condannata; utilizzata per inquadrare il capo di imputazione sostanziale.

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina del giudizio abbreviato: la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui le modifiche che incidono sul trattamento sanzionatorio possono avere natura sostanziale, ma l'accesso al rito rimane regolato da disposizioni processuali.

  • art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022)

    Prevede un'ulteriore diminuzione di pena per la mancata impugnazione della sentenza di condanna; la Corte riconosce la sua natura sostanziale ma precisa che l'applicazione pratica dipende dall'accesso al rito, regolato da norme processuali non sempre recuperabili retroattivamente mediante rimessione in termine.

  • art. 2 cod. pen.

    Principio della legge penale più favorevole e sua retroattività: la Corte osserva che, pur essendo applicabile in generale, non può valere per recuperare termini processuali scaduti quando ciò comporterebbe la regressione del procedimento; quindi non è stato ritenuto sufficiente a ottenere la rimessione in termine.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Norma sulla restituzione in termini: la giurisprudenza richiamata dalla Corte esclude la possibilità di restituzione in termini quando questa determinerebbe regressione del procedimento a fasi già definite, impedendo così l'accesso tardivo al rito abbreviato per ottenere la nuova diminuzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese nel processo di cassazione: la Corte ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 25, comma 2, Cost.

    Richiamato dalla difesa per sostenere che il trattamento sanzionatorio legato alla scelta del rito ha rilevanza costituzionale; la Corte prende atto dell'argomento ma lo ritiene non idoneo a superare l'ostacolo procedurale rappresentato dall'irrecuperabilità del termine.

Massime di principio

  • La modifica legislativa che introduce una diminuzione di pena collegata a una scelta processuale può avere natura sostanziale e, in astratto, essere più favorevole e soggetta a retroattività ex art. 2 cod. pen.;
  • Tuttavia, il diritto di accedere a un rito speciale (es. giudizio abbreviato) è disciplinato da norme processuali che fissano termini e condizioni: se tali termini sono scaduti non sempre è possibile ottenere la restituzione in termine per beneficiare retroattivamente della norma più favorevole;
  • La richiesta di rimessione in termine finalizzata a ottenere un vantaggio premiale è spesso respinta quando la rimessione determinerebbe la regressione del procedimento a fasi già concluse o pregiudicherebbe la certezza e la regolarità del processo;
  • Per beneficiare di modifiche sanzionatorie favorevoli collegate al rito, occorre agire tempestivamente: il difensore deve valutare e chiedere l'accesso al rito prima della scadenza dei termini processuali previsti;
  • Se la norma più favorevole è pienamente sostanziale e il procedimento non è giunto a una fase che impedisca l'applicazione, può essere invocata la retroattività; altrimenti la soluzione pratica dipende dalla possibilità effettiva di accedere al rito secondo le regole processuali vigenti.

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