Ordinanza n. 2362/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Palermo); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Palermo); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026 nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Palermo); - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - dell’elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l’odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 11 dell’esame di Biologia del primo appello, del quesito n. 21 dell’esame di Fisica del primo appello e del quesito n. 1 dell’esame di Fisica del secondo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - dell’esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n. 11 dell’esame di Biologia del primo appello, del quesito n. 21 dell’esame di Fisica del primo appello e del quesito n. 1 dell’esame di Fisica del secondo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova di Biologia del primo appello, dell’esame di Fisica del primo appello e dell’esame di Fisica del secondo appello, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza rispettivamente dei quesiti nn. 11, 21 e 1 palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n. 11 dell’esame di Biologia del primo appello, al quesito n. 21 dell’esame di Fisica del primo appello e al quesito n. 1 dell’esame di Fisica del secondo appello; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 11 dell’esame di Biologia del primo appello, al quesito n. 21 dell’esame di Fisica del primo appello e al quesito n. 1 dell’esame di Fisica del secondo appello di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente, e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia - Palermo) e di ogni altra misura ritenuta opportuna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie nazionali 2025/2026 e atti della procedura di accesso a Medicina e Chirurgia, inclusi i decreti ministeriali disciplinanti il semestre filtro, la formazione della graduatoria, l'assegnazione delle sedi e i quesiti d'esame
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore procedura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate l'8, il 21 e il 28 gennaio 2026, i decreti ministeriali nn. 418/2025, 454/2025, 600/2025 e 1115/2025, gli atti relativi alla predisposizione, validazione e correzione dei quesiti, nonché il proprio punteggio e l'assegnazione a una sede diversa da quella indicata come prima scelta. Ha dedotto, in particolare, l'illegittimità del sistema di formazione della graduatoria introdotto dal d.m. n. 1115/2025, per modifica sopravvenuta delle regole, violazione della par condicio, dell'anonimato, dell'affidamento e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; l'illegittimità della valorizzazione dei voti rifiutati al primo appello; l'erroneità o fuorvianza di specifici quesiti di Biologia e Fisica; la violazione della trasparenza nelle modalità di correzione, nella predeterminazione delle risposte corrette, negli elenchi dei sinonimi ammessi e nel funzionamento del sistema informatico; l'irragionevolezza della difficoltà e della durata delle prove e la disomogeneità dell'attività didattica tra gli Atenei; l'illegittima mancata redistribuzione dei posti residui mediante ulteriori scorrimenti; l'eccesso di delega e l'illegittimità costituzionale della disciplina, anche per la differenziazione tra Atenei statali e non statali e tra corsi in lingua italiana e inglese. Ha chiesto, oltre all'annullamento, l'ammissione al corso di Medicina e Chirurgia presso l'Università di Palermo.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, riservando le valutazioni definitive al merito. Ha ritenuto, in via sommaria, legittimo il sistema introdotto dal d.m. n. 1115/2025: la graduatoria per sezioni e fasce, con bonus differenziati, tutela i candidati che hanno conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie e ordina progressivamente i candidati ammessi grazie alla disciplina sopravvenuta, senza alterare le modalità di svolgimento delle prove. La valorizzazione del voto rifiutato al primo appello, limitata all'ipotesi di esito negativo al secondo appello, è stata considerata coerente con la disciplina degli esami universitari e fondata sull'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025. Il ricorrente, avendo conseguito almeno 18/30 in soltanto due delle tre materie, è stato ammesso alla graduatoria e immatricolato proprio grazie alla disciplina sopravvenuta; l'assegnazione a Caltanissetta, anziché a Palermo, dipende dalla posizione in graduatoria. È stata rilevata anche l'assenza della prova di resistenza, poiché il ricorrente non ha dimostrato che l'eliminazione dei vizi dedotti o l'applicazione delle regole originarie avrebbe prodotto una posizione utile per la prima sede prescelta. Le doglianze sulla diversa strategia di preparazione sono state giudicate ipotetiche e riconducibili all'autoresponsabilità del candidato. I quesiti contestati non hanno evidenziato, allo stato, errori manifesti o illogicità, anche alla luce dei pareri tecnici ministeriali; il sistema basato sulle coorti è stato ritenuto preferibile alla sommatoria dei punteggi, che avrebbe stravolto la lex specialis. La mancata immediata redistribuzione di tutti i posti residui non è stata ritenuta illegittima, essendo compatibile con le esigenze organizzative del secondo semestre e con l'utilizzo dei posti per trasferimenti, passaggi e iscrizioni agli anni successivi. Le questioni relative alla trasparenza della correzione, alla predeterminazione delle risposte, ai sinonimi, al sistema informatico e ai verbali hanno richiesto invece approfondimento istruttorio: il TAR ha ordinato al Ministero, al CINECA e alle Università, per quanto di competenza, di fornire chiarimenti documentati entro 40 giorni. Le censure sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità didattica non hanno evidenziato un vizio macroscopico. Non è stato ravvisato, in sede cautelare, né eccesso di delega né sufficiente fumus per le questioni di legittimità costituzionale prospettate. Il periculum è stato escluso perché il ricorrente è già immatricolato al corso di Medicina presso la sede di Caltanissetta, indicata come seconda scelta. È stata ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti dei candidati collocati nella graduatoria nazionale, con termini e modalità specificati in motivazione, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente per complessivi 500 euro, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; la domanda è stata valutata secondo la sommaria delibazione propria della fase cautelare, con esame di fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 30 c.p.a.
Richiamato per la domanda di accertamento e condanna dell'amministrazione all'ammissione al corso e all'adozione delle misure conseguenti.
d.lgs. n. 71/2025
Costituisce la disciplina primaria della riforma dell'accesso ai corsi interessati, subordinando l'ammissione al secondo semestre al conseguimento dei crediti formativi previsti e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale, rimettendo alla disciplina ministeriale le modalità di formazione della graduatoria.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
Prevede, secondo quanto esaminato dal TAR, l'ambito di applicazione della riforma, con esclusione, nella prima applicazione, delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese; la disciplina non è stata ritenuta manifestamente incostituzionale.
art. 76 Cost.
Parametro invocato per la censura di eccesso di delega; il TAR ha ritenuto che la legge delega n. 26/2025 non imponesse l'applicazione immediata e uniforme del nuovo sistema a tutte le tipologie di corsi e di Atenei.
art. 3 Cost.
Il sistema di selezione e la differenziazione transitoria tra categorie di Atenei e corsi sono stati ritenuti fondati su criteri oggettivi e su ragioni organizzative non arbitrarie.
art. 34 Cost.
Non è stata ravvisata una violazione del diritto all'accesso all'istruzione, in quanto la selezione si fonda su criteri oggettivi, sul superamento di esami universitari e su una graduatoria nazionale di merito.
art. 97 Cost.
La dedotta violazione non è stata adeguatamente specificata né collegata concretamente alla posizione del ricorrente.
art. 99 c.p.a.
Non applicato per una rimessione all'Adunanza plenaria; il riferimento ai pubblici proclami e all'integrazione del contraddittorio riguarda invece le modalità di notificazione ai numerosi controinteressati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la legittimità di un sistema di graduatoria nazionale può essere valutata favorevolmente quando la disciplina sopravvenuta amplia la platea degli ammessi ma conserva una preferenza stabile per chi aveva rispettato le condizioni originarie, ordinando gli ulteriori candidati in fasce progressive coerenti con la loro distanza da tali condizioni.
- La modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria non viola di per sé affidamento e par condicio se non incide sulle modalità di svolgimento delle prove, sui programmi o sul livello di preparazione richiesto e se bilancia l'ampliamento degli ammessi con la tutela dei candidati che avevano regolato le proprie scelte secondo la disciplina originaria.
- La valorizzazione di una votazione rifiutata al primo appello può essere ritenuta coerente con la natura degli esami universitari quando il recupero sia consentito solo dopo un esito negativo al secondo appello e la disciplina primaria rimetta all'amministrazione la regolazione della rinuncia ai voti prima della graduatoria.
- Il candidato che impugna la graduatoria deve fornire la prova di resistenza, dimostrando concretamente che l'eliminazione del vizio dedotto o l'applicazione di criteri diversi avrebbe determinato una posizione utile per la sede richiesta; una mera contestazione astratta delle regole non è sufficiente.
- La mancata immediata utilizzazione di tutti i posti residui mediante ulteriori scorrimenti non determina necessariamente l'illegittimità della procedura quando il nuovo sistema universitario richieda la definizione tempestiva delle immatricolazioni per garantire la continuità didattica e consenta l'impiego dei posti per trasferimenti, passaggi o iscrizioni successive.
- Quando le censure sulla correzione informatizzata, sulla predeterminazione delle risposte, sui sinonimi e sui verbali non possono essere definite sulla base della cognizione sommaria, il giudice cautelare può rigettare la sospensiva e disporre contestualmente incombenti istruttori documentali per la fase di merito.
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