Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16663/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Due distinti ricorsi: 1) Ivan Giraldo contestava, in primo luogo, la nullità della citazione per il giudizio di appello per omessa o tardiva notifica e, nel merito, la mancata considerazione dell'atto notarile di cessione quote (7/9/2016) che attesterebbe la consegna delle scritture contabili al successore (Sarrocco), nonché l'assenza di prove che lo collegassero al ruolo di amministratore di fatto e l'insussistenza del dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale; criticava inoltre l'entità della liquidazione del danno e la misura della pena. 2) Paola Ziliotto impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale sostenendo che: la società era sostanzialmente inattiva durante la sua gestione; i bilanci su cui si fonda la colpa sarebbero stati artefatti dal successore; mancava la prova del dolo specifico e del nesso causale tra la sua condotta e il pregiudizio ai creditori; chiedeva la derubricazione al reato colposo (art.217 l.f.), il riconoscimento di attenuanti e la censura sulla provvisionale alla parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi "fondati, per quanto di ragione". Ha dichiarato infondata, per genericità, la censura di Giraldo sulla notifica iniziale ma ha rilevato carenze motivazionali della Corte d'appello sul punto centrale dell'accertamento (soprattutto circa la valutazione delle prove documentali e la contestata consegna delle scritture) e ha accolto in parte i rilievi di Giraldo sul mancato esame puntuale delle deduzioni difensive. Analogamente per Ziliotto la Cassazione ha ritenuto fondate, in parte, le censure relative alla motivazione insufficiente in ordine all'elemento soggettivo (dolo specifico) e al nesso causale, nonché alla possibile derubricazione ex art.217 l.f. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo esame e motivazione conforme alle indicazioni fornite dalla Cassazione. In sintesi: annullamento con rinvio per rinnovato esame a causa di motivazione apparente e lacune istruttorie nella valutazione degli elementi rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notifica al difensore di fiducia quando l'imputato è irreperibile nel domicilio dichiarato; la Corte conferma la legittimità di tale modalità nel procedimento d'appello quando sussistono le condizioni previste

  • art. 601 cod. proc. pen. e artt. 599 e ss. cod. proc. pen.

    Riguardano il decreto di citazione per il giudizio di appello e le regole sulla notificazione; la Corte ha esaminato la regolarità cronologica e formale delle notifiche e la rilevanza processuale della tardività

  • art. 216, primo comma, n. 2, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare)

    Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale; la giurisprudenza richiede per la forma 'specifica' il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto; la Corte ha richiamato la distinzione tra omessa tenuta/occultamento (dolo specifico) e tenuta fraudolenta a dolo generico

  • art. 217, comma 2, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare)

    Prevede la bancarotta semplice documentale che può farsi carico anche di condotte colpose o dolose in assenza del dolo specifico richiesto dall'art.216; la Corte invita a valutare se la condotta contestata possa essere derubricata a questa fattispecie

  • art. 219, terzo comma, legge fallimentare e art. 114 cod. pen.

    Riguardano attenuanti e trattamento sanzionatorio; la Corte ha osservato che eventuali richieste di attenuanti devono essere esaminate e motivate adeguatamente dal giudice d'appello

  • art. 2700 cod. civ.

    Attribuisce al documento notarile efficacia probatoria 'fino a querela di falso'; la Corte richiama che un atto notarile di cessione può essere elemento decisivo ma deve essere valutato e contrapposto alle altre prove

  • art. 530 cod. proc. pen. (oltre ogni ragionevole dubbio)

    Richiama il principio dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio: il giudice deve confrontare la tesi accusatoria con le ricostruzioni difensive e motivare perché le scarti

  • art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e principi sulla motivazione d'appello

    Il giudice d'appello ha l'obbligo di fornire una motivazione autonoma e dialogica rispetto al primo grado; il rinvio 'per relationem' è accettabile solo se adeguatamente integrato e giustificato

  • art. 417 e art. 429 cod. proc. pen.

    Regole sull'enunciazione del fatto nell'imputazione; la Corte ricorda che l'atto di accusa deve essere sufficientemente chiaro da consentire la difesa, ma non richiede descrizioni minuziose dei dettagli

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Riguarda la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra accusa e giudicato; la Corte ha ritenuto non sussistente tale nullità nel caso di Ziliotto quando la contestazione era formulata anche in forma alternativa

Massime di principio

  • La notifica al difensore di fiducia è valida quando l'imputato è irreperibile nel domicilio dichiarato (art.161, comma 4 cpp); l'assenza fisica dell'imputato non annulla automaticamente il rapporto processuale se la procedura di notifica al difensore è regolare.
  • In appello il giudice deve fornire una motivazione autonoma e dialogica: non è sufficiente il mero rinvio alla sentenza di primo grado; le critiche difensive specifiche vanno esaminate e confutate con ragionamenti puntuali o la decisione rischia l'annullamento per motivazione apparente.
  • Per la bancarotta fraudolenta documentale (art.216 l.f.) è necessario accertare il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori; l'irreperibilità dell'amministratore è indice rilevante ma, da sola, non basta senza altri elementi (es. sproporzione passivo/attivo, distrazione di beni).
  • La distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice documentale (art.217) dipende in larga parte dall'elemento soggettivo: se manca il dolo specifico, la condotta può essere riconducibile alla fattispecie colposa o semplice.
  • Un atto notarile che dichiara la consegna delle scritture è prova di rilievo (prova fino a querela di falso), e deve essere valutato nel contraddittorio; se le difese adducono che le scritture sono state effettivamente consegnate al successore, il giudice deve esaminare e motivare la scelta probatoria.
  • La determinazione dei danni civili e della provvisionale richiede adeguata motivazione e prova sommaria; la mera formula di stile non è sufficiente per giustificare provvisionali esecutive.
  • Se il giudice di merito omette esami probatori o lascia aperti contraddittori rilevanti (es. disconoscimento di firme, atti notoriamente determinanti), la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame più approfondito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.