Cassazione Penale, Sentenza n. 16663/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Due distinti ricorsi: 1) Ivan Giraldo contestava, in primo luogo, la nullità della citazione per il giudizio di appello per omessa o tardiva notifica e, nel merito, la mancata considerazione dell'atto notarile di cessione quote (7/9/2016) che attesterebbe la consegna delle scritture contabili al successore (Sarrocco), nonché l'assenza di prove che lo collegassero al ruolo di amministratore di fatto e l'insussistenza del dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale; criticava inoltre l'entità della liquidazione del danno e la misura della pena. 2) Paola Ziliotto impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale sostenendo che: la società era sostanzialmente inattiva durante la sua gestione; i bilanci su cui si fonda la colpa sarebbero stati artefatti dal successore; mancava la prova del dolo specifico e del nesso causale tra la sua condotta e il pregiudizio ai creditori; chiedeva la derubricazione al reato colposo (art.217 l.f.), il riconoscimento di attenuanti e la censura sulla provvisionale alla parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi "fondati, per quanto di ragione". Ha dichiarato infondata, per genericità, la censura di Giraldo sulla notifica iniziale ma ha rilevato carenze motivazionali della Corte d'appello sul punto centrale dell'accertamento (soprattutto circa la valutazione delle prove documentali e la contestata consegna delle scritture) e ha accolto in parte i rilievi di Giraldo sul mancato esame puntuale delle deduzioni difensive. Analogamente per Ziliotto la Cassazione ha ritenuto fondate, in parte, le censure relative alla motivazione insufficiente in ordine all'elemento soggettivo (dolo specifico) e al nesso causale, nonché alla possibile derubricazione ex art.217 l.f. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo esame e motivazione conforme alle indicazioni fornite dalla Cassazione. In sintesi: annullamento con rinvio per rinnovato esame a causa di motivazione apparente e lacune istruttorie nella valutazione degli elementi rilevanti.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notifica al difensore di fiducia quando l'imputato è irreperibile nel domicilio dichiarato; la Corte conferma la legittimità di tale modalità nel procedimento d'appello quando sussistono le condizioni previste
art. 601 cod. proc. pen. e artt. 599 e ss. cod. proc. pen.
Riguardano il decreto di citazione per il giudizio di appello e le regole sulla notificazione; la Corte ha esaminato la regolarità cronologica e formale delle notifiche e la rilevanza processuale della tardività
art. 216, primo comma, n. 2, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare)
Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale; la giurisprudenza richiede per la forma 'specifica' il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto; la Corte ha richiamato la distinzione tra omessa tenuta/occultamento (dolo specifico) e tenuta fraudolenta a dolo generico
art. 217, comma 2, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare)
Prevede la bancarotta semplice documentale che può farsi carico anche di condotte colpose o dolose in assenza del dolo specifico richiesto dall'art.216; la Corte invita a valutare se la condotta contestata possa essere derubricata a questa fattispecie
art. 219, terzo comma, legge fallimentare e art. 114 cod. pen.
Riguardano attenuanti e trattamento sanzionatorio; la Corte ha osservato che eventuali richieste di attenuanti devono essere esaminate e motivate adeguatamente dal giudice d'appello
art. 2700 cod. civ.
Attribuisce al documento notarile efficacia probatoria 'fino a querela di falso'; la Corte richiama che un atto notarile di cessione può essere elemento decisivo ma deve essere valutato e contrapposto alle altre prove
art. 530 cod. proc. pen. (oltre ogni ragionevole dubbio)
Richiama il principio dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio: il giudice deve confrontare la tesi accusatoria con le ricostruzioni difensive e motivare perché le scarti
art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e principi sulla motivazione d'appello
Il giudice d'appello ha l'obbligo di fornire una motivazione autonoma e dialogica rispetto al primo grado; il rinvio 'per relationem' è accettabile solo se adeguatamente integrato e giustificato
art. 417 e art. 429 cod. proc. pen.
Regole sull'enunciazione del fatto nell'imputazione; la Corte ricorda che l'atto di accusa deve essere sufficientemente chiaro da consentire la difesa, ma non richiede descrizioni minuziose dei dettagli
art. 522 cod. proc. pen.
Riguarda la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra accusa e giudicato; la Corte ha ritenuto non sussistente tale nullità nel caso di Ziliotto quando la contestazione era formulata anche in forma alternativa
Massime di principio
- La notifica al difensore di fiducia è valida quando l'imputato è irreperibile nel domicilio dichiarato (art.161, comma 4 cpp); l'assenza fisica dell'imputato non annulla automaticamente il rapporto processuale se la procedura di notifica al difensore è regolare.
- In appello il giudice deve fornire una motivazione autonoma e dialogica: non è sufficiente il mero rinvio alla sentenza di primo grado; le critiche difensive specifiche vanno esaminate e confutate con ragionamenti puntuali o la decisione rischia l'annullamento per motivazione apparente.
- Per la bancarotta fraudolenta documentale (art.216 l.f.) è necessario accertare il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori; l'irreperibilità dell'amministratore è indice rilevante ma, da sola, non basta senza altri elementi (es. sproporzione passivo/attivo, distrazione di beni).
- La distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice documentale (art.217) dipende in larga parte dall'elemento soggettivo: se manca il dolo specifico, la condotta può essere riconducibile alla fattispecie colposa o semplice.
- Un atto notarile che dichiara la consegna delle scritture è prova di rilievo (prova fino a querela di falso), e deve essere valutato nel contraddittorio; se le difese adducono che le scritture sono state effettivamente consegnate al successore, il giudice deve esaminare e motivare la scelta probatoria.
- La determinazione dei danni civili e della provvisionale richiede adeguata motivazione e prova sommaria; la mera formula di stile non è sufficiente per giustificare provvisionali esecutive.
- Se il giudice di merito omette esami probatori o lascia aperti contraddittori rilevanti (es. disconoscimento di firme, atti notoriamente determinanti), la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame più approfondito.
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