Cassazione Civile, Ordinanza n. 31899/2022 del 28/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato a un libero professionista un avviso di accertamento IRAP per l'anno 2010, con richiesta di maggiore imposta pari a Euro 554,00, a seguito della rideterminazione del reddito imponibile per il disconoscimento di alcuni costi. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva rigettato il ricorso; in appello la CTR aveva invece accolto l'impugnazione, ritenendo invalidante la mancata attivazione del contraddittorio preventivo da parte dell'Amministrazione finanziaria. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della L. n. 212 del 2000, sostenendo che nel caso di specie non esisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale idoneo a determinare la nullità dell'avviso, trattandosi di tributo non armonizzato e di accertamento cd. a tavolino.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la CTR del Molise non si fosse attenuta al principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui l'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo per i tributi armonizzati, mentre per i tributi non armonizzati, come l'IRAP, esso non opera in via generale negli accertamenti a tavolino, salvo specifica previsione normativa. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame nel rispetto dei principi richiamati e per la liquidazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene invocato quale vizio di violazione e falsa applicazione di legge per censurare la decisione di appello
art. 12 L. n. 212 del 2000
non è ritenuto fonte di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti IRAP a tavolino
Cass. S.U., 9 dicembre 2015, n. 24823
"in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale... solo per i tributi armonizzati... per quelli non armonizzati... sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito"
le Sezioni Unite distinguono tra tributi armonizzati e non armonizzati, escludendo per IRAP e IRPEG un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti a tavolino
Cass. sez. VI-V, 29 ottobre 2018, n. 27421
richiamata in senso conforme al principio delle Sezioni Unite
Massime di principio
- Nel processo tributario, la violazione del contraddittorio preventivo può determinare invalidità dell'atto impositivo solo nei casi in cui l'obbligo di interlocuzione endoprocedimentale sia previsto dalla legge o ricorra per i tributi armonizzati secondo i principi elaborati dalle Sezioni Unite.
- Per i tributi non armonizzati, l'Amministrazione finanziaria non è gravata da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti cd. a tavolino, salvo espressa previsione normativa.
- La decisione del giudice di merito che annulli un avviso di accertamento IRAP solo per la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo si pone in contrasto con il diritto vivente e va cassata.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è fondato quando la sentenza impugnata applichi al tributo non armonizzato una regola di invalidità derivante da contraddittorio endoprocedimentale non dovuto in via generale.
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