Sentenza n. 16832/2026 - Roma, Sezione 4T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022 e n. 417 del 13 settembre 2023 e provvedimenti individuali di inquadramento dell’8 novembre 2022 e del 18 ottobre 2023, che hanno collocato il ricorrente al livello 0 della carriera direttiva
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il dipendente aveva contestato il primo inquadramento effettuato in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022, che aveva annullato il precedente sistema di inquadramento ANAC per la prevalente valorizzazione della contiguità economica anziché giuridica. Secondo il ricorrente, ANAC avrebbe applicato solo formalmente il criterio della contiguità giuridica, mantenendo l’impianto precedente e attribuendo in modo automatico e uniforme due livelli aggiuntivi, senza valutare individualmente la professionalità maturata. Ha dedotto la mancata valorizzazione dell’anzianità e dell’esperienza pregresse, della complessità delle mansioni, dell’autonomia e delle responsabilità, nonché il difetto di istruttoria e la violazione della parità di trattamento rispetto ai dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2019. Ha chiesto l’annullamento degli atti, un nuovo inquadramento con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2019 o da diversa data, la ricostruzione della carriera e il pagamento delle differenze retributive, interessi e rivalutazione. Ha inoltre chiesto il rinvio in attesa della definizione di un distinto giudizio d’appello e del procedimento di inquadramento di dipendenti assunti successivamente mediante mobilità.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio: il rinvio ex art. 73, comma 1-bis, c.p.a. è ammesso solo in casi eccezionali, in presenza di un effettivo nesso di pregiudizialità; qui il giudizio parallelo riguardava una diversa categoria di dipendenti e la controversia poteva essere decisa alla luce di un orientamento consolidato. Nel merito ha respinto le censure, richiamando le precedenti pronunce del Consiglio di Stato e del TAR, secondo cui le delibere ANAC n. 465/2022 e n. 417/2023 hanno dato corretta attuazione alla sentenza n. 7725/2022. L’ANAC poteva esercitare la propria autonomia regolamentare e non era tenuta a riprodurre puntualmente i livelli adottati dall’AGCM; la scelta dell’anzianità di servizio come parametro oggettivo è stata ritenuta ragionevole e idonea a valorizzare l’esperienza, anche attraverso livelli stipendiali aggiuntivi. È stata respinta anche la censura di difetto di istruttoria e di disparità di trattamento: l’istruttoria è stata ritenuta articolata, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, e le contestazioni individuali di pregiudizio professionale o economico non sono state dimostrate. Ricorso e motivi aggiunti respinti; spese compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
il rinvio della trattazione del ricorso risulta ammissibile solo “per casi eccezionali”, circostanza quest’ultima individuabile tutte le volte in cui risulti dimostrata una “pregiudizialità” del parallelo giudizio instaurato dinanzi ad un diverso Giudice.
Il rinvio della trattazione è eccezionale e richiede la dimostrazione di un’effettiva pregiudizialità del giudizio parallelo; non basta la mera pendenza di un altro procedimento.
Con la decisione n. 16037 del 4 settembre 2025 (che stante la sostanziale identità del petitum è possibile richiamare ai sensi dell’art. 74 c.p.a.) questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che le questioni esaminate erano già allora “sovrapponibili a quelle fatte valere nel presente giudizio contenute nella sentenza Consiglio di Stato, V, 10 aprile 2024, n. 3289 (con cui il giudice d’appello ha definito il ricorso per l’ottemperanza della sentenza Consiglio di Stato, V, n. 7725/2022) da cui il Collegio non trova ragioni per doversi discostare”.
In presenza di sostanziale identità del petitum e di questioni sovrapponibili, il giudice può richiamare la motivazione di una precedente decisione ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
Massime di principio
- Il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. è ammesso solo in casi eccezionali e presuppone un effettivo nesso di pregiudizialità logico-giuridica con un giudizio pendente davanti a un diverso giudice; la pendenza di un procedimento relativo a una categoria diversa di soggetti non è sufficiente.
- Quando l’amministrazione esercita un’autonomia regolamentare nel rideterminare l’inquadramento del personale in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale, non è necessariamente tenuta a riprodurre in modo puntuale il modello adottato da un’altra amministrazione, purché i criteri prescelti siano coerenti con i principi fissati dal giudicato e ragionevoli rispetto alle professionalità da considerare.
- L’anzianità di servizio può essere utilizzata come parametro oggettivo per valorizzare l’esperienza professionale nell’inquadramento del personale, anche mediante livelli stipendiali aggiuntivi, quando il criterio sia applicato in modo coerente con le qualifiche e le esperienze rilevanti.
- La contestazione di un inquadramento per mancata valorizzazione della professionalità o per disparità di trattamento richiede allegazioni specifiche e riscontri riferibili alla posizione del dipendente; deduzioni generiche sul pregiudizio professionale o economico non sono sufficienti a dimostrare l’illegittimità.
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