Sentenza del 31/10/2019 n. 28053 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva escluso il recupero dell'IVA sulle vendite di kerosene non fatturate ritenendo configurabile una doppia imposizione. Secondo l'Agenzia, la società aveva ceduto gasolio emettendo fatture infedeli per cessioni di kerosene e, successivamente, aveva venduto la stessa quantità di kerosene senza emettere fattura. Pertanto, le due operazioni erano distinte e l'IVA era dovuta sia sulle fatture relative all'operazione inesistente sia sulla successiva cessione effettiva non fatturata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. Ha escluso la doppia imposizione, rilevando che la fatturazione infedele del gasolio come kerosene e la successiva vendita non fatturata del kerosene costituivano operazioni diverse. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata al pagamento di 5.000 euro per gli onorari del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7
Se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato in fattura.
L'IVA indicata in una fattura relativa a un'operazione inesistente resta dovuta per l'intero importo. Il relativo debito d'imposta è considerato 'fuori conto' e costituisce un'obbligazione autonoma rispetto a quella derivante dalle altre operazioni effettivamente realizzate.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2
La disposizione è richiamata in relazione alla qualificazione delle cessioni di beni rilevanti ai fini IVA.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67
La norma è richiamata con riferimento al principio generale del divieto di doppia imposizione, che tuttavia non opera quando le pretese fiscali riguardano operazioni diverse o un'imposta dovuta autonomamente su una fattura per operazione inesistente.
Principio generale del divieto di doppia imposizione
Il divieto non impedisce il recupero dell'IVA quando una stessa quantità di prodotto è coinvolta in due operazioni fiscalmente autonome: una fatturata in modo infedele o relativa a un'operazione inesistente e un'altra effettivamente realizzata ma non fatturata.
Massime di principio
- L'IVA indicata in una fattura per un'operazione inesistente è comunque dovuta per l'intero importo esposto, indipendentemente dall'effettiva cessione del bene descritto.
- La fatturazione di un bene diverso da quello realmente ceduto non regolarizza l'operazione effettiva e non elimina l'obbligo di fatturare correttamente la successiva o distinta cessione.
- Il divieto di doppia imposizione non si applica automaticamente quando l'amministrazione dimostra l'esistenza di operazioni distinte, anche se riferite alla stessa quantità materiale di prodotto.
- Nel valutare una contestazione IVA occorre distinguere tra il debito derivante dall'imposta indicata su una fattura infedele e quello derivante dalla cessione realmente effettuata ma omessa o non correttamente fatturata.
- La ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito può essere decisiva: una volta accertate due operazioni autonome, la Corte di cassazione può confermare il recupero fiscale senza ravvisare una duplicazione illegittima dell'imposta.
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