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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07134/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di due finanziamenti chirografari erogati a una società poi fallita, qualificati dalla banca come misure di sostegno per ripristino di liquidità e in parte utilizzati per estinguere un'esposizione pregressa sul conto corrente. Il curatore si è opposto sostenendo che i finanziamenti avessero aggravato il passivo e che, essendo stati concessi a impresa già in insolvenza e con funzione di ritardare l'emersione della crisi, fossero contrari al buon costume e quindi irripetibili ex art. 2035 c.c. Il tribunale ha rigettato l'opposizione della banca, ritenendo che la concessione del credito fosse abusiva e che i contratti di finanziamento fossero nulli ex art. 1418 c.c., oltre a ritenere irripetibili le somme erogate ai sensi dell'art. 2035 c.c. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha negato che la violazione delle regole di sana e prudente gestione comporti nullità o contrarietà al buon costume, sostenendo che gli artt. 217 e 218 l.fall. non prevedono nullità del contratto e che il reato di ricorso abusivo al credito riguarda il fallito, non il finanziatore; (2) ha dedotto che, per configurare l'abusiva concessione del credito, occorrerebbero ulteriori accertamenti su prosecuzione non conservativa dell'impresa, nesso causale e aggravamento del dissesto, e ha sostenuto che il ripianamento di una precedente esposizione non integra di per sé aggravamento; (3) ha lamentato motivazione omessa o apparente, deducendo che mancava un accertamento puntuale della condotta illecita, del danno-evento, del danno-conseguenza e del nesso causale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, confermando che il giudice di merito aveva accertato, con motivazione sufficiente, che la banca aveva concesso i finanziamenti pur conoscendo lo stato di insolvenza della società, che i finanziamenti avevano aggravato il dissesto almeno per l'importo erogato e ne avevano ritardato l'emersione, e che tali elementi bastavano a sorreggere la qualificazione di nullità dei contratti ex art. 1418 c.c. e l'irripetibilità delle somme ex art. 2035 c.c. La Corte ha precisato che, quando il finanziamento è stipulato in violazione di norme imperative che incriminano la sua conclusione o lo inseriscono in una fattispecie di reato-contratto, la nullità deriva dall'illiceità del negozio; ha inoltre ribadito che la nozione di buon costume comprende anche condotte contrarie ai principi di correttezza delle relazioni di mercato e di tutela della massa dei creditori. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 217, comma 1, n. 4, l.fall.

    È richiamato come disposizione che impone al fallito di non aggravare il dissesto e di richiedere senza indugio il fallimento; la Corte valorizza la sua connessione con la stipulazione del finanziamento in una situazione di insolvenza, come indice della illiceità del negozio e del concorso nella fattispecie penale.

  • art. 218 l.fall.

    La Corte lo menziona nel confronto con la tesi della ricorrente, osservando che non ogni violazione delle regole di gestione bancaria comporta nullità del contratto; il rilievo decisivo deriva solo quando la stipulazione del contratto si collochi nell'area di una norma penale che ne vieta la conclusione.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità è confermata quando il contratto è stipulato in violazione di norme imperative, in particolare quando la sua conclusione integra o concorre a integrare un illecito penale; l'atto negoziale è nullo per contrarietà a norme imperative.

  • art. 2035 c.c.

    La Corte conferma l'irripetibilità delle somme erogate perché le prestazioni sono state ritenute contrarie al buon costume, inteso in senso ampio come contrasto con i principi etici e di correttezza delle relazioni di mercato, non solo con morale sessuale o decenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 38 TUB

    Citato dalla ricorrente come termine di paragone per sostenere che i limiti di finanziabilità e le regole prudenziali non incidono sulla validità del contratto.

  • art. 13 del d.l. 23/2020

    Citato dalla ricorrente per affermare che il ripianamento di un'esposizione pregressa è consentito e non integra di per sé aggravamento del dissesto.

Massime di principio

  • Un contratto di finanziamento può essere colpito da nullità ex art. 1418 c.c. quando la sua stessa stipulazione si inserisca in una fattispecie vietata da norme imperative, specie se la conclusione del negozio realizza o concorre a realizzare il risultato penalmente proibito.
  • La mera violazione di regole di sana e prudente gestione non determina automaticamente la nullità del contratto; occorre che la violazione si traduca nella stipulazione di un negozio illecito secondo il paradigma del reato-contratto o della norma imperativa che vieta la conclusione dell'atto.
  • In tema di finanziamento a impresa in insolvenza, il giudice può valorizzare indici oggettivi della situazione debitoria, la consapevolezza del finanziatore e l'effetto di aggravamento o ritardo dell'emersione della crisi per qualificare la condotta come illecita.
  • Ai fini dell'art. 2035 c.c., il buon costume non coincide soltanto con la morale sessuale o il decoro, ma comprende anche le prestazioni contrastanti con i principi etici e di correttezza che governano le relazioni di mercato, specie se il pagamento è finalizzato a mantenere artificialmente in vita un'impresa decotta in danno della massa dei creditori.
  • L'intento di pregiudicare i creditori non rende di per sé nullo il contratto; la nullità richiede la violazione di una norma imperativa o la riconducibilità del motivo illecito a una finalità vietata dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoInadempimentoMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioni
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaOnere della prova

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