Sentenza del 19/07/2016 n. 6319 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO - Base imponibile - Cessione d'azienda - Avviamento - Determinazione del valore - Criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti contestavano la determinazione del maggior valore dell’azienda compravenduta, sostenendo in modo generico l’inadeguatezza del metodo utilizzato dall’Ufficio. Non avevano tuttavia indicato il criterio concretamente applicato nell’atto di compravendita per determinare il valore dell’avviamento e dei beni aziendali, né avevano dimostrato l’esistenza di peculiarità dell’esercizio ceduto tali da rendere irragionevole il valore accertato o avevano proposto criteri alternativi idonei a dimostrare la congruità del valore dichiarato.
La decisione
L’accertamento è stato ritenuto legittimo perché l’Ufficio aveva indicato in modo chiaro ed esaustivo i criteri utilizzati per determinare il maggior valore dell’attività. La contestazione delle società è stata considerata insufficiente, non essendo supportata da elementi concreti o da una diversa valutazione attendibile. È stata tuttavia riconosciuta la possibilità di ridurre, secondo equità, l’arco temporale considerato per stimare la capacità dell’azienda di produrre reddito, con conseguente ridimensionamento del valore dell’avviamento.
Norme richiamate
Imposta di registro – determinazione del valore dell’azienda e dell’avviamento
Ai fini dell’imposta di registro, il valore dell’azienda può essere determinato considerando il complesso dei beni trasferiti e la capacità dell’impresa di produrre reddito, inclusa la componente di avviamento. L’Amministrazione deve esplicitare i criteri utilizzati, mentre il contribuente deve fornire elementi specifici per dimostrare l’erroneità o l’eccessività della stima.
Principio di motivazione dell’avviso di accertamento
L’avviso è legittimo quando espone in modo chiaro e comprensibile i criteri seguiti per la rettifica del valore, consentendo al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e di difendersi concretamente.
Valutazione equitativa dell’avviamento
La stima dell’avviamento può essere corretta in via equitativa quando l’arco temporale utilizzato per presumere la capacità dell’azienda di produrre reddito risulti eccessivo rispetto alle caratteristiche concrete dell’attività.
Massime di principio
- Una contestazione meramente generica del metodo di stima utilizzato dall’Amministrazione non è sufficiente: il contribuente deve indicare quale criterio alternativo sia corretto e produrre dati concreti a sostegno.
- L’avviso di accertamento è adeguatamente motivato se descrive i criteri e gli elementi utilizzati per determinare il maggior valore dell’azienda, dell’avviamento e dei beni aziendali.
- Per superare la presunzione di congruità della stima dell’Ufficio occorre documentare specifiche peculiarità dell’azienda, come redditività ridotta, durata limitata dell’attività, condizioni del mercato o altri fattori che incidano sul valore economico.
- La determinazione dell’avviamento deve tenere conto non solo della redditività attesa, ma anche del periodo durante il quale si presume che tale capacità reddituale possa conservarsi; un periodo eccessivo può giustificare una riduzione equitativa del valore.
- In una situazione analoga, è opportuno confrontare puntualmente il metodo dell’Ufficio con quello utilizzato nell’atto di cessione e con eventuali metodi alternativi, supportando ogni contestazione con documentazione contabile, economica e di mercato.
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