Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 83 del 3-4-2001

La legge n. 388/2000, all'art. 76 ha previsto che all'Inpgi siano iscritti, oltre ai giornalisti professionisti e i praticanti, anche i giornalisti pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare applica ai giornalisti pubblicisti con rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica l’obbligo di iscrizione all’INPGI previsto dall’art. 76 della legge n. 388/2000, con facoltà di optare per il mantenimento dell’INPS entro il 30 giugno 2001. Fornisce istruzioni pratiche su denunce, codici da utilizzare, versamenti contributivi, trattamento dei casi di opzione e recupero dell’esonero per il contributo di maternità. Vengono inoltre precisate le esclusioni dal calcolo di alcune contribuzioni accessorie e la gestione transitoria del contributo contro gli infortuni.

Iscrizione dei giornalisti pubblicisti alla gestione previdenziale principale INPGI e istruzioni operative

Iscrizione dei giornalisti pubblicisti alla Gestione Previdenziale Principale INPGI

La circolare disciplina l’applicazione dell’art. 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che estende l’obbligo di iscrizione all’INPGI ai giornalisti pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Vengono inoltre fornite le istruzioni operative per aziende editoriali e datori di lavoro in relazione alle denunce contributive, ai versamenti e ai casi di opzione per la permanenza nell’INPS.

Ambito normativo e soggetti interessati

L’art. 76 della legge n. 388/2000 sostituisce l’art. 38 della legge n. 416/1981 e affida all’INPGI, in regime di sostitutività, la gestione delle forme di previdenza obbligatoria non solo per i giornalisti professionisti e praticanti, ma anche per i giornalisti pubblicisti di cui all’art. 1, commi 2 e 4, della legge n. 69/1963, quando titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

La nozione di pubblicista viene ribadita: si tratta di chi svolge attività giornalistica non occasionale e retribuita, anche se esercita altre professioni o impieghi.

Opzione per il mantenimento dell’iscrizione INPS

La norma consente ai pubblicisti di optare per il mantenimento dell’iscrizione presso l’INPS. L’opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 388/2000, e dunque entro il 30 giugno 2001.

Per i rapporti già in essere alla data di decorrenza della norma, i contributi relativi al periodo dal 1° gennaio 2001 fino alla data dell’eventuale opzione devono essere versati all’INPGI. Se l’opzione viene esercitata, l’INPGI trasferirà tali importi all’INPS; in tal caso, le aziende dovranno versare all’INPS il saldo corrispondente alla differenza tra la contribuzione dovuta all’INPGI e quella, più elevata, dovuta all’INPS.

Adempimenti delle aziende e denunce mensili

A decorrere dalla denuncia delle retribuzioni di gennaio 2001, da presentare entro il 20 febbraio 2001, le aziende che abbiano alle proprie dipendenze giornalisti pubblicisti con rapporto subordinato di natura giornalistica devono includerli nella denuncia mensile inviata all’INPGI.

Se l’azienda non risulta già iscritta alla Gestione Previdenziale Principale dell’INPGI, deve presentare richiesta di iscrizione. Inoltre, devono essere comunicati i nominativi dei pubblicisti che hanno formalizzato l’opzione per la permanenza presso l’INPS, allegando copia dell’opzione stessa.

Per la denuncia cartacea, relativamente alle retribuzioni di gennaio 2001, oltre ai modelli DASC 1 e DASC 3 deve essere compilato anche il modello DASC 2 con i dati anagrafici dei giornalisti pubblicisti. Per la procedura informatica DASM, i dati devono essere inseriti tramite la funzione "nuovo dipendente".

Qualifiche da utilizzare nelle denunce

Nella compilazione delle denunce indirizzate all’INPGI, le aziende devono utilizzare le qualifiche già impiegate per i giornalisti praticanti e professionisti, aggiungendo una specificazione numerica iniziale:

  • 1 = professionista;
  • 2 = praticante;
  • 3 = pubblicista.

Sono riportati esempi applicativi, come il caso del redattore ordinario indicato con il codice 007 preceduto dal numero della categoria.

Fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi

La circolare conferma che per il personale pubblicista continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi. Per consentire la corretta fruizione dei benefici, i datori di lavoro devono indicare analiticamente, con separata comunicazione, i nominativi dei dipendenti interessati e il riferimento normativo in base al quale i benefici sono stati concessi.

Aliquote contributive e contributi esclusi

Le aliquote contributive di riferimento sono quelle già previste per i dipendenti giornalisti praticanti e professionisti. Tuttavia, per i pubblicisti non devono essere computati:

  • il contributo per il Fondo Integrativo dell’1,50%;
  • l’addizionale dello 0,35%;
  • il contributo di solidarietà del 10% sull’importo dell’1,50% destinato al Fondo Integrativo.

Contributo di maternità: obbligo, codice e versamento

Resta confermato l’obbligo del versamento all’INPS del contributo di maternità, anche per i giornalisti pubblicisti. La denuncia del contributo di maternità, fissato allo 0,65% dal 1° luglio 2000, deve essere effettuata con i codici P430 o P43M nel quadro B-C del modello DM10/2, seguiti dalle indicazioni relative a N.DIPENDENTI, N.GIORNATE e RETRIBUZIONI. Il versamento deve essere eseguito tramite modello F24.

Esonero contributivo e recupero per i mesi interessati

Dal 1° febbraio 2001 si applica anche ai pubblicisti l’esonero previsto dall’art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000, nella misura dello 0,40%, da operare esclusivamente sul contributo di maternità versato.

Per il recupero dell’esonero, i datori di lavoro devono:

  • esporre nei quadri B-C l’importo della contribuzione dovuta per maternità (0,65%) con i codici P430 o P43M, senza riduzioni;
  • indicare nel quadro D del modello DM10/2 la riduzione pari allo 0,40% con il codice R601, preceduto dalla dicitura "ESONERO MATERNITÀ".

Qualora, con riferimento alle denunce dei mesi di febbraio e marzo 2001, l’esonero non sia stato operato, il recupero può essere effettuato entro il termine di scadenza del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare, utilizzando il codice R605 con la dicitura "ARR. ESONERO MATERNITÀ".

Contributo contro gli infortuni

Per il contributo contro gli infortuni la circolare non introduce immediatamente nuove regole, ma rinvia a successivi chiarimenti. Nel frattempo le aziende devono continuare a versarlo secondo le modalità già utilizzate sino al 31 dicembre 2000.

Punti principali

Estensione dell’iscrizione INPGI ai pubblicisti

Dal 1° gennaio 2001 l’art. 76 della legge n. 388/2000 estende la gestione previdenziale INPGI anche ai giornalisti pubblicisti di cui all’art. 1, commi 2 e 4, della legge n. 69/1963, purché titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Prima di tale data, tali rapporti rientravano nell’AGO gestita dall’INPS.

Opzione per il mantenimento dell’INPS

I pubblicisti possono optare per mantenere l’iscrizione presso l’INPS. L’opzione deve essere esercitata entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge n. 388/2000, quindi entro il 30 giugno 2001. Le aziende devono comunicare i nominativi dei lavoratori che hanno esercitato l’opzione e trasmetterne copia.

Denunce e iscrizione delle aziende

Dalla denuncia delle retribuzioni di gennaio 2001, da presentare entro il 20 febbraio 2001, le aziende con pubblicisti subordinati devono includerli nella denuncia mensile INPGI. Se l’azienda non è già iscritta alla gestione previdenziale principale INPGI, deve presentare la relativa richiesta. Per i rapporti già in essere, i versamenti dal 1° gennaio 2001 fino alla data dell’eventuale opzione vanno comunque effettuati all’INPGI, che provvede poi al trasferimento all’INPS se l’opzione viene esercitata.

Fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi

La norma conferma per il personale pubblicista l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi. Per consentirne l’applicazione, i datori di lavoro devono indicare analiticamente, con separata comunicazione, i nominativi dei dipendenti interessati e la normativa sulla base della quale i benefici sono stati concessi.

Qualifiche e modalità di denuncia

Nella compilazione delle denunce verso INPGI, le aziende devono usare le qualifiche già previste per professionisti e praticanti, anteponendo un codice numerico identificativo della categoria: 1 per professionista, 2 per praticante, 3 per pubblicista. Per la denuncia cartacea, per le retribuzioni di gennaio 2001, oltre ai modelli DASC 1 e DASC 3 va compilato anche il modello DASC 2 con i dati anagrafici dei pubblicisti; per la procedura informatica DASM i dati vanno inseriti con la funzione "nuovo dipendente".

Aliquote e contributi esclusi

Le aliquote contributive da applicare sono quelle già note per giornalisti praticanti e professionisti. Per i pubblicisti vanno invece esclusi dal computo il contributo al Fondo Integrativo dell’1,50%, l’addizionale dello 0,35% e il contributo di solidarietà del 10% sull’importo dell’1,50% destinato al Fondo Integrativo.

Contributo di maternità: denuncia, versamento ed esonero

Resta fermo l’obbligo del versamento all’INPS del contributo di maternità. Per la denuncia del contributo di maternità, pari allo 0,65% dal 1° luglio 2000, devono essere usati i codici P430 o P43M nel quadro B-C del modello DM10/2, con indicazione di N.DIPENDENTI, N.GIORNATE e RETRIBUZIONI. Il versamento avviene tramite modello F24. Dal 1° febbraio 2001 si applica anche a questi lavoratori l’esonero dello 0,40% previsto dall’art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000, da operare esclusivamente sul contributo di maternità versato.

Recupero dell’esonero per i mesi di febbraio e marzo 2001

Se, per le denunce dei mesi di febbraio e marzo 2001, i datori di lavoro non hanno applicato l’esonero sul contributo di maternità, possono recuperarlo entro il termine di scadenza del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare, utilizzando il codice R605 nel quadro D del modello DM10/2, con la dicitura "ARR. ESONERO MATERNITÀ".

Contributo contro gli infortuni

La circolare rinvia a successive istruzioni per il contributo contro gli infortuni. Fino ad allora, le aziende devono continuare a versarlo con le modalità già utilizzate fino al 31 dicembre 2000.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.