Circolare numero 82 del 2-4-2001
Nuovo modulario di domanda: "congedo parentale" (astensione facoltativa) – mod. AST.FAC. "congedo per maternità" (astensione obbligatoria) – mod. MAT.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare trasmette il nuovo Mod. AST. FAC. per le domande di congedo parentale e il Mod. MAT. per le domande di congedo per maternità, che sostituiscono i modelli precedenti e recepiscono la nuova terminologia introdotta dalla legge n. 53 del 2000. Vengono indicati i soggetti che possono utilizzare i moduli, le modalità di presentazione all’INPS e al datore di lavoro, la validità per prestazioni a pagamento diretto o a conguaglio, nonché alcune precisazioni applicative sul frazionamento del congedo parentale. La circolare contiene anche istruzioni di stampa e formato dei moduli.
Nuovi moduli per congedo parentale e congedo per maternità
Nuovi moduli per congedo parentale e congedo per maternità
La circolare trasmette due nuovi modelli di domanda: il Mod. AST. FAC. per il congedo parentale e il Mod. MAT. per il congedo per maternità. I moduli sostituiscono la precedente modulistica e recepiscono anche la nuova terminologia introdotta dalla legge n. 53 del 2000.
Sostituzione dei precedenti modelli e riferimenti normativi
Il Mod. AST. FAC. sostituisce il precedente Mod. Ind. Mat. Fac. (allegato 6 della circ. 7122 del 14.7.87) e va usato per le domande di "congedo parentale", espressione che sostituisce quella di "astensione facoltativa". Il riferimento normativo indicato è l’art. 3 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000.
Il Mod. MAT. sostituisce il precedente Mod. IND. MAT. (circ. n. 118 del 28.5.90) e riguarda le domande di "congedo per maternità", denominazione che sostituisce quella di "astensione obbligatoria". La circolare richiama gli artt. 4 e 4 bis della legge 1204/71, l’art. 5 della stessa legge e l’art. 6 bis della legge 903/77, come integrati dagli artt. 12 e 13 della legge 53/2000.
Ambito soggettivo di applicazione
Il Mod. AST. FAC. è stato predisposto per:
- lavoratrici dipendenti;
- lavoratrici autonome (art., comm., CD-CM);
- lavoratori dipendenti per i propri figli;
- lavoratori dipendenti per minori da loro avuti in adozione o in affidamento, anche provvisorio, sia nazionali sia internazionali.
Per l’adozione internazionale la circolare rinvia alle nuove procedure stabilite con la legge 476 del 31.12.98, precisando che le istruzioni generali su tale materia sono impartite separatamente.
Il Mod. MAT. è predisposto per le domande delle lavoratrici dipendenti e può essere utilizzato anche dai padri lavoratori dipendenti nei casi previsti dall’art. 13 della legge 53/2000.
Presentazione delle domande e tipologia di prestazione
Entrambi i moduli sono validi sia per le prestazioni a pagamento diretto sia per quelle a conguaglio.
Per il congedo parentale:
- la domanda va presentata al datore di lavoro e all’INPS;
- la presentazione al datore di lavoro non è necessaria per i lavoratori licenziati o sospesi;
- la domanda deve essere presentata all’INPS anche se il periodo di congedo non dà diritto all’indennità per effetto delle condizioni reddituali del richiedente.
Per il congedo per maternità:
- in caso di prestazione a pagamento diretto, la domanda va presentata solo all’INPS;
- in caso di prestazione a conguaglio, la domanda va presentata all’INPS e al datore di lavoro.
Avvertenze importanti e criteri di fruizione del congedo parentale
La circolare richiama le "Avvertenze importanti" inserite nei moduli, nelle quali sono sintetizzati i principali criteri applicativi delle nuove disposizioni.
Con particolare riguardo al punto 3, viene chiarito che quando il congedo parentale è fruito in modo frazionato è necessaria una ripresa effettiva del lavoro tra una frazione e l’altra. Tale ripresa non può essere identificata nelle ferie. Tuttavia, tra una frazione e la successiva possono essere fruiti giorni di ferie.
Ne deriva che, se le frazioni si succedono senza soluzione di continuità oppure sono interrotte soltanto da ferie, i giorni festivi e, nei casi di settimana corta, anche i sabati, compresi quelli immediatamente precedenti e successivi alle ferie, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale.
Indicazioni per la stampa e la diffusione dei moduli
Per l’allestimento tipografico, i moduli devono essere stampati in formato A3 (cm. 29,7 x 42), in modo che, una volta ripiegati, assumano il formato A4 (cm. 21 x 29,7).
La disposizione delle pagine è la seguente:
- facciata anteriore: pagina 4 a sinistra e pagina 1 a destra;
- facciata posteriore: pagina 2 a sinistra e pagina 3 a destra.
La stampa sarà curata dalle Sedi utilizzando gli stanziamenti di bilancio previsti per l’approvvigionamento di modulari. È inoltre precisato che, nei moduli consultabili sul sito Internet/Intranet, alcuni riquadri sono celeste chiaro per il Mod. AST. FAC. e verde chiaro per il Mod. MAT.
In alternativa, i moduli possono essere stampati da PC, per singola pagina, in formato A4, utilizzando i file scaricabili dal sito Internet/Intranet.
Allegati
La circolare segnala due allegati in formato PDF compresso, corrispondenti ai moduli trasmessi.
Punti principali
Sostituzione dei moduli e nuova denominazione
Il Mod. AST. FAC. sostituisce il precedente Mod. Ind. Mat. Fac. e deve essere utilizzato per le domande di "congedo parentale", nuova denominazione che sostituisce quella di "astensione facoltativa" ai sensi dell’art. 3 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000. Il Mod. MAT. sostituisce il precedente Mod. IND. MAT. e deve essere usato per le domande di "congedo per maternità", nuova denominazione che sostituisce quella di "astensione obbligatoria".
Ambito soggettivo di utilizzo dei moduli
Il Mod. AST. FAC. è predisposto per le domande delle lavoratrici dipendenti e autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre) e dei lavoratori dipendenti per i propri figli o per minori avuti in adozione o in affidamento, anche provvisorio, nazionali e internazionali. Il Mod. MAT. è predisposto per le domande delle lavoratrici dipendenti e può essere utilizzato anche dai padri lavoratori dipendenti nei casi previsti dall’art. 13 della legge n. 53/2000.
Prestazioni e destinatari della presentazione
Entrambi i moduli sono validi sia per prestazioni a pagamento diretto sia per prestazioni a conguaglio. Per il congedo parentale il modulo deve essere presentato al datore di lavoro e all’INPS; la presentazione al datore di lavoro non è necessaria per i lavoratori licenziati o sospesi. La domanda va presentata all’INPS anche quando il periodo di congedo non dà diritto all’indennità per ragioni reddituali. Per il congedo per maternità, in caso di pagamento diretto la domanda va presentata solo all’INPS, mentre in caso di pagamento a conguaglio va presentata sia all’INPS sia al datore di lavoro.
Avvertenze importanti e frazionamento del congedo parentale
Nelle "Avvertenze importanti" sono riepilogati i principali criteri applicativi delle nuove disposizioni. In particolare, al punto 3 viene precisato che, se il congedo parentale è fruito in modo frazionato, tra una frazione e l’altra deve esservi una ripresa effettiva del lavoro, che non può essere individuata nelle ferie. È però possibile fruire di giorni di ferie tra una frazione e la successiva. Se le frazioni si susseguono in modo continuativo, oppure sono intervallate soltanto da ferie, i giorni festivi e, nei casi di settimana corta, anche i sabati, compresi quelli immediatamente prima e dopo le ferie, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale.
Istruzioni di stampa e formato dei moduli
Per l’allestimento tipografico i moduli devono essere stampati in formato A3, così da essere ripiegati e assumere il formato A4. La facciata anteriore deve riportare la pagina 4 a sinistra e la pagina 1 a destra; la facciata posteriore la pagina 2 a sinistra e la pagina 3 a destra. La stampa è affidata alle Sedi, utilizzando gli stanziamenti di bilancio per l’approvvigionamento di modulari. È inoltre precisato che alcuni riquadri hanno colore celeste chiaro per il Mod. AST. FAC. e verde chiaro per il Mod. MAT.; i moduli possono anche essere stampati da PC, per singola pagina, in formato A4, tramite i file disponibili su Internet/Intranet.
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