Sentenza del 07/03/2018 n. 974 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Motivazione accertamento - Necessaria - Integrabile in sede processuale - Escluso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento sostenendo che l'atto non esponeva adeguatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria. L'Amministrazione non può colmare tale carenza introducendo in giudizio motivazioni ulteriori, diverse o più dettagliate rispetto a quelle contenute nell'atto notificato, né può rinviare a una fase successiva la spiegazione dei fondamenti della contestazione.
La decisione
La sentenza afferma che la motivazione dell'avviso di accertamento deve essere completa al momento della sua emissione, poiché costituisce requisito essenziale di legittimità dell'atto. L'integrazione della motivazione in sede processuale è esclusa: il giudice deve valutare la legittimità e la fondatezza della pretesa sulla base dell'atto impugnato e dei presupposti di fatto e di diritto ivi indicati. Se tali elementi mancano o sono insufficienti, l'atto è nullo e il contribuente può far valere il vizio nel processo tributario.
Norme richiamate
Art. 61 del d.P.R. 600/1973
Il contribuente può chiedere che la nullità della motivazione sia dichiarata in giudizio, nel rispetto dei termini e delle modalità previste.
La nullità dell'avviso per difetto di motivazione deve essere fatta valere dal contribuente mediante impugnazione dell'atto, nei termini e secondo le forme del processo tributario.
Principio giurisprudenziale della Corte di Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 15234 del 03/12/2001
L'avviso di accertamento deve contenere l'indicazione non soltanto degli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano.
La motivazione è un requisito imprescindibile di legittimità dell'avviso e deve consentire al contribuente di comprendere la contestazione e di difendersi senza che l'Amministrazione possa modificare o completare successivamente la causa dell'accertamento.
Massime di principio
- La motivazione di un atto impositivo deve essere completa e comprensibile già al momento della notifica.
- In giudizio l'Amministrazione può difendere e chiarire quanto già indicato nell'atto, ma non può introdurre nuovi presupposti di fatto, nuove ragioni giuridiche o una diversa causa della pretesa.
- Il contribuente deve verificare tempestivamente se l'atto indica con sufficiente precisione fatti contestati, norme applicate, periodo d'imposta e criteri di quantificazione.
- Una motivazione meramente generica o apparente può comportare la nullità dell'accertamento, purché il vizio sia contestato nei termini di impugnazione.
- Il giudice tributario deve valutare la legittimità dell'accertamento sulla base del contenuto dell'atto impugnato, non sulla base di motivazioni formulate per la prima volta durante il processo.
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