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Ordinanza

Ordinanza n. 1112/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanzaAzione di accertamento

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento della riconducibilità dell'attività svolta come giudice di pace alla nozione unionale di lavoratore subordinato a tempo determinato, nonché l'accertamento della violazione della normativa europea derivante dall'assenza, nel periodo considerato, di una specifica tutela previdenziale e assistenziale per i giudici di pace privi di altra copertura. Ha domandato, inoltre, il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico relativo al periodo di servizio e la condanna del Ministero della Giustizia alla regolarizzazione della posizione previdenziale presso l'INPS e al versamento dei contributi. L'INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e il difetto di giurisdizione in favore del giudice contabile. Il Ministero della Giustizia ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Puglia in favore della competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma; il ricorrente ha aderito a tale eccezione.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente il difetto di giurisdizione e l'incompetenza. Ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice contabile, ritenendo che il petitum sostanziale fosse costituito dal riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Ministero della Giustizia, mentre le pretese previdenziali e assistenziali ne costituivano conseguenza. In ragione dell'assimilazione prospettata ai magistrati ordinari e dell'oggetto della controversia, relativo allo status di magistrato onorario inserito nell'organizzazione giudiziaria, ha invece rilevato d'ufficio l'incompetenza funzionale e inderogabile del TAR Puglia. L'eccezione del Ministero era stata formulata tardivamente rispetto al termine di costituzione, ma il difetto di competenza poteva essere rilevato d'ufficio fino alla decisione di primo grado; inoltre, il ricorrente aveva aderito all'eccezione. Il giudice competente è stato individuato nel TAR Lazio, sede di Roma, cui il ricorso dovrà essere riassunto nelle forme di rito. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia e per l'adesione del ricorrente all'eccezione.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 4, c.p.a.

    Consente il richiamo alle regole del processo civile sull'ordine di esame delle questioni.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per giustificare l'esame prioritario delle questioni pregiudiziali di rito.

  • art. 46 c.p.a.

    Individua il termine per la costituzione in giudizio, rispetto al quale l'eccezione di incompetenza è stata ritenuta tardiva.

  • art. 15, comma 1, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d'ufficio il difetto di competenza fino alla decisione di primo grado.

  • art. 15, comma 3, c.p.a.

    Prevede il termine per la proposizione dell'eccezione di incompetenza, la cui inosservanza ne determina l'inammissibilità come eccezione di parte.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il contraddittorio sulla questione di competenza non doveva essere nuovamente instaurato, poiché le parti l'avevano già ampiamente discussa.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato dal ricorrente per prospettare un eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea; il TAR non ha disposto il rinvio.

  • art. 106 Cost.

    Richiamato quale riferimento costituzionale alla posizione funzionale dei magistrati onorari rispetto ai magistrati ordinari.

  • art. 1, comma 2, l. 21 novembre 1991, n. 374

    Qualifica legislativamente il giudice di pace come funzionario onorario.

  • art. 11, comma 1, l. 21 novembre 1991, n. 374

    Richiamato insieme all'art. 1 per la definizione legislativa del rapporto del giudice di pace quale funzionario onorario.

  • art. 10, comma 1, l. 21 novembre 1991, n. 374

    Richiamato per l'assoggettamento del giudice di pace ai doveri previsti per i magistrati ordinari.

  • art. 42-septies, comma 1, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    Richiamato per il principio secondo cui il giudice onorario deve osservare, in quanto compatibili, i doveri previsti per i magistrati ordinari.

  • art. 20 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116

    Indicato come disposizione che ha sostituito l'art. 42-septies, comma 1, delle norme sull'ordinamento giudiziario.

  • direttiva 1999/70/CE

    Invocata dal ricorrente per il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili; la questione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Quando una controversia proposta da un magistrato onorario mira sostanzialmente al riconoscimento del rapporto di servizio, dello status o dell'inquadramento nell'organizzazione giudiziaria, le pretese previdenziali e assistenziali eventualmente connesse non mutano l'oggetto principale della domanda, individuato secondo il criterio del petitum sostanziale.
  • La competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, per le controversie concernenti lo status dei magistrati onorari sussiste anche quando il ricorso non abbia natura impugnatoria e sia formalmente proposto come azione di accertamento.
  • L'inserimento funzionale del giudice di pace nell'organizzazione giudiziaria, lo svolgimento di funzioni pubbliche e l'assoggettamento ai doveri previsti per i magistrati ordinari giustificano l'attrazione delle controversie sul relativo status nella competenza funzionale del TAR Lazio, sede di Roma.
  • L'eccezione di incompetenza territoriale proposta oltre il termine di costituzione è tardiva e inammissibile come eccezione di parte; il difetto di competenza può tuttavia essere rilevato d'ufficio dal giudice fino alla decisione di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaRiparto di giurisdizione nel pubblico impiego
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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