Sentenza n. 3321/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso e notificato in data 12/03/2025, con il quale il Comune di Cesa (CE) ha disposto l’annullamento del Permesso di Costruire n. -OMISSIS- e del Permesso di Costruire n. -OMISSIS-; b) dell’ordinanza di demolizione n° -OMISSIS- del 22/04/2025 (Registro Generale n° -OMISSIS-) con la quale è stata disposta la demolizione delle opere edilizie realizzate; c) per quanto occorra, della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS- del 24/02/2025; d) di ogni altro atto preordinato, conseguenziale e/o connesso comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti, comprese le indagini istruttorie se ed in quanto compiute.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d'ufficio di due permessi di costruire e successiva ordinanza di demolizione delle opere edilizie
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'annullamento d'ufficio del permesso di costruire e del permesso di costruire in sanatoria, nonché la conseguente ordinanza di demolizione. Hanno dedotto la violazione dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per tardivo esercizio del potere di autotutela, la violazione del legittimo affidamento e il difetto di motivazione, lamentando l'assenza di una motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dei titoli, ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità. Hanno inoltre sostenuto che il procedimento penale e l'ordine di demolizione contenuto nella sentenza penale fossero autonomi rispetto al procedimento amministrativo di sanatoria; che non vi fosse stata alcuna falsa rappresentazione dei fatti; che l'amministrazione avesse l'onere di verificare autonomamente gli eventuali impedimenti al rilascio dei titoli; e che l'ordinanza di demolizione fosse illegittima per illegittimità derivata. Il Comune aveva ritenuto illegittimi i titoli perché rilasciati nonostante una precedente ordinanza comunale di demolizione e una sentenza penale di condanna recante anche l'ordine di demolizione, nonché perché il permesso in sanatoria sarebbe stato fondato sulla doppia conformità ai sensi della legge regionale n. 19/2009.
La decisione
Il TAR ha accolto integralmente il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto che il Comune non avesse svolto un'autonoma valutazione dell'illegittimità dei titoli edilizi, ma si fosse limitato a conformarsi all'esito del giudizio penale e all'ordine di demolizione in esso contenuto. Il contrasto tra un titolo edilizio successivo alla sentenza penale e l'ordine demolitorio penale non legittima di per sé l'annullamento d'ufficio. Anche in presenza di una condanna penale, il procedimento amministrativo di sanatoria resta autonomo e l'amministrazione deve verificare direttamente la sussistenza dei presupposti della regolarizzazione. Gli annullamenti erano inoltre privi dell'indicazione di un interesse pubblico concreto e attuale, ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, e non consideravano l'affidamento dei destinatari, maturato anche per il decorso del tempo e per il successivo rilascio di un ulteriore titolo edilizio. Il TAR ha escluso altresì l'esistenza di un'autotutela doverosa derivante dalla sentenza penale e ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'annullamento oltre il termine ordinario di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies, comma 2-bis, non essendo stata dimostrata una falsa rappresentazione dei fatti o una dichiarazione mendace. In particolare, la contestazione relativa alla legge regionale n. 19/2009 è risultata erronea, poiché l'opera era stata realizzata nel 2010, quando la legge era già vigente. L'ordinanza di demolizione è stata annullata per illegittimità derivata, essendo fondata esclusivamente sull'annullamento dei titoli edilizi. Il Comune è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di spese, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio richiede l'illegittimità originaria dell'atto, un interesse pubblico concreto e attuale ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, la considerazione dell'affidamento dei destinatari e l'esercizio del potere entro un termine ragionevole.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
La disposizione consente, ma non impone, l'annullamento oltre il termine di dodici mesi esclusivamente nei casi tassativi di falsa rappresentazione dei fatti o dichiarazioni false o mendaci accertate con sentenza passata in giudicato.
art. 36 d.P.R. 380/2001
È richiamato quale fondamento normativo del permesso di costruire in sanatoria, nell'ambito di un procedimento amministrativo autonomo rispetto al procedimento penale.
art. 31 d.P.R. 380/2001
È richiamato indirettamente nel quadro della disciplina degli abusi edilizi e delle conseguenze demolitorie, senza costituire la disposizione centrale della decisione.
Massime di principio
- Il procedimento amministrativo di sanatoria edilizia è autonomo rispetto al procedimento penale per abuso edilizio: anche in presenza di una condanna penale e di un ordine di demolizione, l'amministrazione deve svolgere una propria istruttoria sulla sussistenza dei presupposti della regolarizzazione, mentre l'autorità penale deve considerare i provvedimenti amministrativi medio tempore adottati.
- Il mero contrasto tra un titolo edilizio rilasciato dall'amministrazione e un ordine di demolizione contenuto in una sentenza penale non legittima di per sé l'annullamento d'ufficio del titolo, in assenza degli ulteriori presupposti stabiliti dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
- L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio richiede, oltre all'illegittimità originaria, una motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, distinto dal semplice ripristino della legalità violata, nonché la ponderazione dell'affidamento maturato dal destinatario dell'atto.
- L'annullamento d'ufficio oltre il termine ordinario di dodici mesi è consentito soltanto nei casi tassativi previsti dall'art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990; la mera esistenza di una sentenza penale di condanna o di un ordine penale di demolizione non determina un'autotutela doverosa né sostituisce l'accertamento della falsa rappresentazione dei fatti.
- L'ordinanza di demolizione fondata esclusivamente sull'annullamento d'ufficio di titoli edilizi illegittimamente ritirati deve essere annullata per illegittimità derivata.
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