Cassazione Penale, Sentenza n. 11598/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha chiesto la ricusazione del Presidente del collegio sostenendo che questi avesse anticipato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto di accusa. In particolare, dopo l'acquisizione di due videoriprese e l'esame dibattimentale di due verbalizzanti, il giudice aveva respinto altre richieste istruttorie formulate ai sensi dell'art. 507 c.p.p., ritenendole non necessarie alla decisione. La difesa ha denunciato che tale rigetto sarebbe frutto di una "unidirezionalità di pensiero" del Presidente, che avrebbe valutato la portata delle prove richieste e anticipato un giudizio negativo, violando gli artt. 41 e 127 c.p.p. e ledendo il diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che non fosse dimostrata l'"indebita manifestazione del convincimento" richiesta dall'art. 37 comma 1 lett. b) c.p.p.: il Tribunale non ha anticipato il giudizio sulla responsabilità, ma ha compiuto una valutazione endoprocedimentale (rigetto, anche parziale, delle richieste ex art. 507 c.p.p.) neutra rispetto all'esito del processo, valutando la "necessità funzionale" delle prove alla luce di quelle già acquisite. La Corte ha inoltre confermato la legittimità dell'utilizzo della procedura de plano per dichiarare l'inammissibilità della ricusazione quando questa risulti manifestamente infondata, ai sensi dell'art. 41 comma 1 c.p.p. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e al versamento, in via equitativa, di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 37 comma 1 lett. b) c.p.p.
«se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione»
La norma consente la ricusazione quando il giudice abbia espresso indebitamente un convincimento sulla colpevolezza o innocenza; la Corte precisa che occorre una manifestazione di opinione espressa senza necessità ai fini della decisione e priva di nesso funzionale con l'atto da compiere (anticipazione del giudizio). Nel caso di specie tale requisito non è stato dimostrato.
art. 507 c.p.p.
Riferimento procedurale alle istanze di acquisizione di mezzi di prova formulate dalle parti (acquisizione di nuove prove in dibattimento). La decisione di rigettare tali richieste rientra nelle valutazioni endoprocedimentali del giudice e non costituisce di per sé anticipazione del convincimento.
art. 41 comma 1 c.p.p.
Consente al collegio di dichiarare de plano l'inammissibilità della ricusazione quando questa risulti manifestamente infondata, senza le formalità previste per la decisione sul merito (art. 127 c.p.p.). La Corte ha ritenuto corretta la procedura de plano adottata dalla Corte d'appello.
art. 127 c.p.p.
Norma che disciplina la procedura per la decisione sul merito della ricusazione (udienza, istruttoria). La Corte ricorda che tale procedura è richiesta solo quando non sussiste manifesta infondatezza e appare fumus boni iuris; qui non ricorreva tale situazione.
art. 616 c.p.p.
Prevede l'onere delle spese a carico del ricorrente se il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; applicata per la condanna alle spese processuali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in tema di responsabilità per presentazione temeraria di atti: la Corte ha ritenuto di non applicare sanzione maggiorata essendo esclusa la colpa grave del ricorrente, ma ha disposto comunque il versamento equitativo di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il rigetto di richieste istruttorie (anche dopo l'acquisizione di alcuni mezzi probatori) non equivale, di per sé, a un'anticipazione indebita del convincimento: occorre dimostrare un'opinione sulla colpevolezza/innocenza espressa senza necessità e priva di nesso funzionale con l'atto.
- La causa di ricusazione per "indebita manifestazione del convincimento" richiede elementi concreti che evidenzino valutazioni sul merito già formulate dal giudice; valutazioni endoprocedimentali non sono sufficienti.
- Quando la ricusazione appare manifestamente infondata, il giudice può dichiararne l'inammissibilità de plano e senza ritardo (art. 41 c.p.p.), senza procedere alle formalità di cui all'art. 127 c.p.p.
- La procedura corretta da seguire dipende dalla sussistenza di un fumus boni iuris: se è presente, occorre l'esame del merito con le garanzie procedurali; in assenza, è legittimo il provvedimento sommario di inammissibilità.
- Le decisioni su questioni processuali e sull'ammissibilità di nuove prove rientrano nella discrezionalità giudiziaria e non costituiscono ricusazione automatica, salvo che contengano valutazioni ingiustificate e anticipatorie sulla responsabilità.
- Il ricorrente che propone una ricusazione manifestamente infondata può essere condannato alle spese e a sanzioni equitative (versamento alla Cassa delle ammende); è pertanto necessario valutare con attenzione la fondatezza della doglianza prima di proporla.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11370/2026 del 26/03/2026
- Sentenza penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11559/2026 del 26/03/2026
- Sentenza penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11597/2026 del 26/03/2026
- Sentenza penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11607/2026 del 26/03/2026
- Sentenza penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11603/2026 del 26/03/2026
- Sentenza penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11296/2026 del 26/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →