Cassazione Penale, Ordinanza n. 11416/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per detenzione di stupefacente finalizzata allo spaccio, ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano sostanzialmente reiterativi delle doglianze già esaminate in appello e miravano a contestare la ricostruzione della destinazione della sostanza allo spaccio, proponendo una lettura alternativa dei fatti. La Corte di appello aveva fondato il proprio giudizio su plurimi elementi: il dato quantitativo della sostanza, le modalità di custodia, l'assenza di reddito idoneo a giustificare l'acquisto come scorta e il possesso di strumenti per la pesatura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché integralmente reiterativo di questioni già decise con motivazione ampia e congrua dalla Corte di appello. Ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la valutazione di merito sulla destinazione della sostanza allo spaccio, in quanto sorretta da argomentazione completa e non arbitraria, e ha rilevato che il ricorrente si limitava a contrapporre elementi di fatto alternativi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice per il delitto oggetto di condanna, ricondotto alla detenzione di stupefacente finalizzata allo spaccio in base agli indici fattuali valorizzati dai giudici di merito.
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non determinata senza colpa del ricorrente, non sarebbe dovuta la sanzione pecuniaria; nel caso concreto la Corte esclude l'assenza di colpa e applica la somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre, senza un reale confronto critico, questioni già esaminate e motivate in modo adeguato dal giudice di merito.
- La motivazione sulla destinazione a spaccio della sostanza stupefacente può fondarsi su una valutazione unitaria di plurimi indici fattuali, tra cui quantità detenuta, modalità di custodia, assenza di reddito compatibile con l'acquisto per uso personale o di scorta e possesso di strumenti di pesatura.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito mediante la mera contrapposizione di elementi di fatto alternativi rispetto a quelli già valorizzati nella sentenza impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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