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Sentenza

Sentenza n. 73/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione, - della nota del Comune di Peccioli - Servizio programmazione urbanistica, qualificazione urbana e ambiente del 27.10.2025 prot. n. 13124 con la quale il Comune resistente ha contestato la formazione del silenzio-assenso sulla istanza ex art. 44 del d.lvo n. 259/2003 e s.m. presentata da Inwit il 4.8.2024 per la realizzazione di una nuova infrastruttura di tlc nel territorio comunale in via di Mezzo di fabbrica snc, Loc. Fabbrica, su un'area distinta al catasto al foglio 73 p.lla n. 299-292 (nome sito PNRR-NIN1051 PECCIOLI - codice sito I472PI); - della nota del medesimo Servizio comunale del 2.9.2025 prot. n. 10748, con la quale si faceva presente che "l'individuazione dell'area indicata nell'istanza non è compatibile con le previsioni del Piano Comunale di Telefonia Mobile vigente che individua le aree idonee presso gli impianti sportivi"; - del provvedimento del 9.9.2025 a firma del responsabile del Servizio associato SUAP, con cui si comunica il preavviso di rigetto dell'istanza di autorizzazione; - in quanto occorrer possa: (*) del Regolamento comunale per l'installazione di impianti di telecomunicazione (anche solo "Regolamento comunale impianti", approvato con delibera C.C. n. 29/2014, nella parte in cui non consente l'installazione di SRB al di fuori delle aree individuate nel programma comunale ivi allegato, individuando anche in termini generici le aree sensibili; (**) della nota dell'ARPAT - Area Vasta Costa del 4.9.2025 prot. n. 72322; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche se non conosciuto; - nonché previo accertamento della formazione del silenzio-assenso sulla istanza di autorizzazione ex art. 44 CCE per l'installazione dell'impianto di telecomunicazioni di cui è causa;

Giustizia amministrativa202503640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: atti comunali contestanti la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione per l’installazione di una nuova stazione radio base, inclusi il parere di incompatibilità localizzativa, il preavviso di rigetto e la diffida a realizzare l’intervento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato il 4 agosto 2025 un’istanza di autorizzazione ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base. Il Comune ha rilevato l’incompatibilità del sito prescelto con il Piano comunale di telefonia mobile, ha trasmesso un preavviso di rigetto e, successivamente, ha contestato la formazione del silenzio-assenso, sostenendo che il parere negativo del 2 settembre 2025 e le successive comunicazioni impedissero il perfezionamento del titolo tacito. La ricorrente ha chiesto in via principale l’accertamento della formazione del silenzio-assenso e, in subordine, l’annullamento degli atti per contrasto con la normativa di favore per le infrastrutture di comunicazione elettronica, incompetenza e violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la natura non provvedimentale di alcuni atti, la sostituzione del piano comunale impugnato e la tardività dell’impugnazione della nota del 2 settembre 2025; nel merito ha sostenuto che il parere negativo e le comunicazioni successive costituissero atti ostativi al silenzio-assenso e che il preavviso di rigetto sospendesse il termine procedimentale.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari, ritenendo sussistente l’interesse della ricorrente a ottenere l’accertamento dell’esistenza del titolo abilitativo e a rimuovere la diffida comunale, che determinava un arresto procedimentale lesivo. Nel merito ha accertato la formazione del silenzio-assenso il 3 ottobre 2025, decorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla domanda del 4 agosto 2025. Il parere comunale del 2 settembre 2025 è stato qualificato come atto meramente istruttorio ed endoprocedimentale, non idoneo a costituire un diniego implicito; il preavviso di rigetto del 9 settembre 2025 non ha sospeso né interrotto il termine speciale previsto dall’art. 44 d.lgs. n. 259/2003. Anche le note del 13 e 15 ottobre 2025, oltre a essere interlocutorie, erano successive alla scadenza del termine e quindi tardive. Il TAR ha inoltre affermato che l’eventuale incompatibilità dell’intervento con il Piano comunale non impedisce, di per sé, la formazione del silenzio-assenso: una volta perfezionato il titolo tacito, l’eventuale illegittimità sostanziale rileva sul piano dell’annullabilità e può essere fatta valere mediante autotutela, non come impedimento alla formazione del titolo. Le censure subordinate sono state assorbite. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 4.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese nei confronti delle amministrazioni statali costituite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. n. 259/2003

    L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici (...) viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento (...) della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale.

    Disciplina speciale dell’autorizzazione per infrastrutture di comunicazione elettronica e del relativo procedimento accelerato.

  • art. 44, comma 6, d.lgs. n. 259/2003

    Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.

    La richiesta di integrazione documentale può intervenire una sola volta e nei termini previsti; il termine riprende dalla completa integrazione.

  • art. 44, comma 6-bis, d.lgs. n. 259/2003

    L'istanza di autorizzazione (...) si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 (...) ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

    Il silenzio-assenso si forma decorso il termine perentorio, salvo diniego o parere negativo dell’organismo competente ai controlli radioprotezionistici; un parere comunale meramente istruttorio non è sufficiente a impedirne la formazione.

  • art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003

    Il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda.

    Il termine di sessanta giorni è perentorio e, nel caso esaminato, è decorso senza un provvedimento conclusivo idoneo a impedire il silenzio-assenso.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Non presente nel testo della pronuncia oltre al riferimento alla disposizione.

    Nei procedimenti ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 si applica quanto previsto sul preavviso di rigetto in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi e al divieto di fondare il diniego definitivo su motivi non comunicati, ma il preavviso non sospende né interrompe il termine speciale per il silenzio-assenso.

  • art. 14 l. n. 36/2001

    Non presente nel testo della pronuncia oltre al riferimento alla disposizione.

    Individua l’organismo competente a effettuare i controlli di compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità.

Massime di principio

  • Nel procedimento speciale di autorizzazione per infrastrutture di comunicazione elettronica disciplinato dall’art. 44 d.lgs. n. 259/2003, il termine di sessanta giorni previsto dal comma 10 è perentorio e il silenzio dell’amministrazione, ricorrendone i presupposti, equivale ad accoglimento dell’istanza.
  • Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 è applicabile ai procedimenti ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 quanto alla comunicazione dei motivi ostativi e al divieto di adottare un diniego definitivo fondato su motivi nuovi, ma non sospende né interrompe il termine perentorio per la formazione del silenzio-assenso.
  • Una nota comunale che rilevi l’incompatibilità localizzativa dell’impianto con il piano comunale e sia seguita da un preavviso di rigetto, invitando l’interessato a presentare osservazioni, ha natura istruttoria ed endoprocedimentale e non costituisce, salvo elementi univoci incompatibili con tale qualificazione, un provvedimento implicito di diniego.
  • L’incompatibilità sostanziale dell’istanza con la pianificazione comunale non impedisce la formazione del silenzio-assenso quando siano decorsi i termini e manchi un atto ostativo tempestivo e idoneo: l’eventuale illegittimità del titolo tacito riguarda il piano della validità e dell’annullabilità, non quello della sua esistenza.
  • Il provvedimento amministrativo implicito è configurabile solo eccezionalmente, quando il comportamento o l’atto dell’amministrazione renda univoca e senza alternative ragionevoli la volontà provvedimentale; non può essere desunto da atti interlocutori o meramente istruttori.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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