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Sentenza

Sentenza n. 12922/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del Decreto Ministeriale n. 267/2007, che disciplina le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento e del Decreto Ministeriale n. 83/2008 che definisce le Linee Guida di attuazione del medesimo DM 267/2007, aventi efficacia su tutto il territorio nazionale, nella parte in cui dispongono che i requisiti per la concessione della parità debbano sussistere al 31 marzo, restringendo il termine previsto dall'impianto sulla parità scolastica e, in ogni caso, ove venissero interpretati nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. -OMISSIS-, con cui si elencano le istituzioni scolastiche cui non è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall'a.s. 2025/2026, nella parte in cui figura l'istituto ricorrente; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. -OMISSIS-, con cui si elencano le istituzioni scolastiche cui è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall'a.s. 2025/2026, nella parte in cui non figura l'istituto ricorrente; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Ufficio IV, n. -OMISSIS-, con cui è stato disposto il diniego della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l'a.s. 2025/2026 presentata dall'Istituto -OMISSIS-; - della presupposta nota dell'USR Campania prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l'a.s. 2025/2026, sempre ove interpretata nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede, e quindi ove interpretata nel senso di cui al provvedimento impugnato in questa sede; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, ai predetti provvedimenti e al diniego di riconoscimento della parità scolastica di cui sopra.

Giustizia amministrativa202510035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, connesso agli elenchi delle scuole paritarie e non paritarie e agli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'istituto ha impugnato il diniego di riconoscimento della parità scolastica e gli atti presupposti, deducendo: 1) che la normativa non imporrebbe di possedere e documentare tutti i requisiti entro il 31 marzo, essendo sufficiente l'autocertificazione e la successiva integrazione documentale; 2) l'illegittimità dei decreti ministeriali n. 267/2007 e n. 83/2008, nella parte in cui avrebbero introdotto requisiti ulteriori rispetto alla legge n. 62/2000, in particolare quanto al numero degli alunni e alla documentazione tecnica; 3) la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990, per omessa specifica motivazione sulle controdeduzioni presentate a seguito del preavviso di rigetto; 4) l'insussistenza o l'avvenuto superamento delle criticità rilevate dall'Amministrazione, concernenti la gestione dell'istituto, la nomina del legale rappresentante, la certificazione igienico-sanitaria, la capienza delle aule, la sicurezza e l'idoneità statica dei locali, la documentazione antincendio, la valutazione del rischio da scariche atmosferiche, il DVR e il PTOF. L'istruttoria amministrativa aveva evidenziato, tra l'altro, una commistione con un precedente istituto operante nei medesimi locali e già destinatario di revoca della parità, l'incertezza sulla rappresentanza legale, la mancata o inidonea asseverazione della documentazione tecnica e l'incompatibilità tra il numero degli alunni prospettato e la capienza delle aule.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, nella scansione procedimentale del riconoscimento della parità, l'istituto debba essere già in possesso dei requisiti necessari al 31 marzo, termine funzionale alla tutela degli studenti, alla programmazione delle iscrizioni e all'organizzazione dei controlli amministrativi. L'Amministrazione deve tuttavia instaurare il contraddittorio e consentire la regolarizzazione delle carenze documentali mediante il preavviso di rigetto, senza che ciò possa trasformarsi nella possibilità di acquisire ex post requisiti sostanziali inesistenti al momento della domanda. Nel caso concreto l'USR aveva consentito integrazioni documentali e aveva esaminato anche le controdeduzioni dell'istituto. Il TAR ha escluso che i decreti ministeriali impugnati introducessero requisiti nuovi: la documentazione su locali, arredi, attrezzature, igiene, sicurezza e capienza degli ambienti costituisce specificazione dei requisiti già previsti dall'art. 1, comma 4, l. n. 62/2000. Il riferimento al numero degli alunni è stato ritenuto ragionevole e necessario per verificare concretamente l'idoneità dei locali. Le criticità non risultavano superate: permanevano opacità nella struttura gestionale e nella nomina del legale rappresentante, elementi di continuità con il precedente gestore, insufficienza delle aule rispetto agli alunni indicati, carenze nella documentazione asseverata sulla sicurezza e mancata dimostrazione dell'idoneità dei locali. In particolare, la certificazione ASL indicava capienze inferiori agli alunni previsti per le classi, mentre le successive modifiche del prospetto classi erano tardive e contraddette da altra documentazione. È stata respinta anche la censura procedimentale: non sussiste un obbligo di confutazione analitica di ogni osservazione del privato quando il provvedimento consideri la documentazione acquisita e sia sorretto da una motivazione sintetica ma sufficiente; non era inoltre necessario disporre nuove ispezioni prima del diniego. Il diniego è stato qualificato come atto dovuto in presenza della carenza dei requisiti. Le spese di lite sono state compensate per ragioni eccezionali, anche in considerazione della sostanziale assenza di attività difensiva dell'Avvocatura erariale.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 4, l. 62/2000

    b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti

    La disposizione richiede il possesso sostanziale e la dimostrazione dell'idoneità di locali, arredi e attrezzature, anche sotto i profili igienico-sanitario e della sicurezza; il requisito deve essere verificato con riferimento al concreto numero degli alunni e alle modalità di funzionamento della scuola.

  • art. 1-bis l. 27/2006

    Richiamata quale fonte applicabile ai requisiti per il riconoscimento della parità scolastica.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Impone il contraddittorio procedimentale mediante preavviso di rigetto e consente all'istante di regolarizzare carenze documentali, senza comportare la possibilità di acquisire successivamente requisiti sostanziali originariamente inesistenti.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di diniego deve essere motivato, ma non è necessario replicare analiticamente a ogni osservazione del privato quando la motivazione sintetica consenta di comprendere le ragioni della decisione.

  • art. 1.7 D.M. 267/2007

    Prevede l'obbligo di allegazione della documentazione rilevante a corredo dell'istanza di riconoscimento della parità scolastica.

  • par. 3.6 D.M. 83/2008

    Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione: […] c. disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche idonei in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, in considerazione del numero degli alunni

    Specifica gli elementi documentali necessari a consentire un controllo oggettivo e trasparente dei requisiti legislativi, senza introdurre obblighi nuovi rispetto alla legge.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato per le misure cautelari provvisorie adottate nella fase cautelare, senza incidere sull'esito del giudizio di merito.

  • D.M. 18 dicembre 1975

    Richiamato quale parametro tecnico relativo allo standard minimo di superficie per alunno nella scuola secondaria di secondo grado.

  • D.M. 26 agosto 1992

    Richiamato quale parametro tecnico in materia di prevenzione incendi e capienza massima delle aule scolastiche.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento della parità scolastica, l'istituto richiedente deve possedere già entro il termine previsto per la presentazione dell'istanza i requisiti sostanziali necessari per operare nell'anno scolastico successivo; la successiva fase istruttoria serve a verificarli e non a consentirne la formazione postuma.
  • Il preavviso di rigetto impone all'Amministrazione di instaurare il contraddittorio e di consentire la regolarizzazione delle carenze documentali, ma tale facoltà non può essere utilizzata per acquisire ex post requisiti sostanziali inesistenti al momento della domanda né per eludere l'onere di allegazione documentale previsto dalla disciplina applicabile.
  • La documentazione richiesta dai decreti ministeriali attuativi in materia di locali, arredi, attrezzature, igiene, sicurezza e capienza degli ambienti non costituisce un'aggiunta illegittima ai requisiti della legge n. 62/2000 quando è funzionale a dimostrare concretamente l'idoneità delle strutture scolastiche.
  • La verifica dell'idoneità dei locali scolastici deve essere condotta in relazione al numero effettivo o programmato degli alunni e alle concrete modalità di funzionamento della scuola; l'incompatibilità tra capienza certificata delle aule e numero degli studenti costituisce ragione sufficiente per negare la parità scolastica.
  • Il provvedimento conclusivo che esamina la documentazione e le controdeduzioni dell'istante non deve confutare analiticamente ogni singola osservazione, purché esponga in modo comprensibile le ragioni ostative; in presenza di carenze sostanziali adeguatamente accertate non è necessaria una nuova ispezione prima del diniego.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privatePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaBuona fede e correttezza della PA

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