Sentenza n. 1762/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi n. 4/2026, relativa a opere realizzate sulle particelle catastali nn. 454, 455 e 456 del foglio 23 e ritenute prive del prescritto titolo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di ripristino del 4 giugno 2026, notificata il 5 giugno 2026, deducendo che le opere insistessero su manufatti preesistenti interessati da pregresse procedure di condono e fossero qualificabili come ristrutturazione ricostruttiva, anziché come nuova costruzione. Ha inoltre lamentato la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di istruttoria. Il Comune ha contestato la riferibilità dei titoli di sanatoria invocati alle particelle oggetto dell’accertamento, sostenendo che le opere fossero state realizzate dopo l’incendio del 2025 e senza titolo edilizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rigettato la censura relativa ai presupposti dell’ordinanza perché il ricorrente non ha indicato puntualmente le pratiche di condono né provato che i relativi titoli riguardassero le opere e le particelle interessate; il Comune aveva specificamente contestato tale coincidenza e il sopralluogo aveva accertato opere prive di titolo. Ha respinto la doglianza sulla mancata comunicazione di avvio perché il ripristino conseguente all’accertamento di un abuso edilizio è atto vincolato, il ricorrente non ha indicato quali apporti partecipativi avrebbero potuto modificare l’esito e dagli atti risultava la sua presenza al sopralluogo. Ha infine escluso il difetto di istruttoria, rilevando che l’amministrazione aveva svolto accertamenti tecnici e sopralluoghi e che la ricostruzione alternativa del ricorrente era priva di adeguato supporto probatorio e documentale. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 64, comma 1, c.p.a.
Secondo i principi generali che regolano la distribuzione dell’onere della prova nel processo amministrativo, spetta al ricorrente dimostrare i fatti posti a fondamento della pretesa azionata ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a.
Chi ricorre deve provare i fatti posti a fondamento della propria pretesa, inclusa la coincidenza tra le opere contestate e quelle eventualmente interessate da titoli di sanatoria.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Inoltre, il principio di non contestazione previsto dal successivo comma 2 trova applicazione soltanto con riferimento ai fatti non specificamente contestati dalla controparte.
La non contestazione opera solo per i fatti che la controparte non abbia contestato in modo specifico; se la riferibilità dei titoli alle opere è specificamente contestata, resta a carico del ricorrente la relativa prova.
artt. 7 e ss. l. 241/1990
È infatti consolidato l’orientamento secondo cui l’ordinanza di demolizione o di ripristino costituisce atto vincolato conseguente all’accertamento dell’abuso edilizio, sicché la mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità del provvedimento, trovando applicazione l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990 tutte le volte in cui il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato.
La mancata comunicazione di avvio non invalida l’ordinanza vincolata di ripristino quando, accertato l’abuso, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
È infatti consolidato l’orientamento secondo cui l’ordinanza di demolizione o di ripristino costituisce atto vincolato conseguente all’accertamento dell’abuso edilizio, sicché la mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità del provvedimento, trovando applicazione l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990 tutte le volte in cui il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato.
Il vizio derivante dall’omessa partecipazione non comporta l’annullamento quando il provvedimento è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 60 c.p.a.
Alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026, dato avviso della possibilità di definizione immediata del giudizio mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, dopo aver dato avviso alle parti della possibilità di decisione immediata.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La natura delle questioni dedotte e le peculiarità del contesto fattuale oggetto di giudizio integrano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio operato dall’art. 39 c.p.a..
La natura delle questioni e le peculiarità del caso concreto costituiscono giusti motivi per compensare integralmente le spese.
art. 39 c.p.a.
La natura delle questioni dedotte e le peculiarità del contesto fattuale oggetto di giudizio integrano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio operato dall’art. 39 c.p.a..
Il rinvio dell’art. 39 c.p.a. rende applicabile al processo amministrativo la disciplina dell’art. 92, comma 2, c.p.c. sulla compensazione delle spese.
Massime di principio
- Chi invoca una domanda o un titolo di sanatoria per contrastare una misura repressiva edilizia deve provare l’effettiva coincidenza tra le opere oggetto della misura e quelle interessate dalla procedura di regolarizzazione; la mera allegazione della domanda o del titolo non basta.
- Nel processo amministrativo il ricorrente deve provare i fatti posti a fondamento della propria pretesa; la regola di non contestazione opera soltanto per fatti non specificamente contestati dalla controparte.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità di un’ordinanza di demolizione o ripristino conseguente all’accertamento di un abuso edilizio quando l’atto è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. La doglianza partecipativa richiede inoltre l’indicazione degli specifici apporti che avrebbero potuto incidere sull’esito.
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