Ordinanza n. 742/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 20 febbraio 2026 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della commissione n. 14 istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 14/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 443; - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2025 in corso di svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di -OMISSIS-, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 5 dicembre 2025 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di correzione dell'elaborato scritto dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, con attribuzione del voto di 14/30, e conseguente non ammissione alle prove orali
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la valutazione insufficiente dell'elaborato scritto relativo all'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché la conseguente non ammissione alle prove orali e la circolare ministeriale sulle indicazioni operative per la correzione, nella parte relativa all'adeguatezza del voto meramente numerico. In sede cautelare ha contestato, in sostanza, l'inadeguatezza della valutazione rispetto ai criteri ministeriali predeterminati e resi noti, nonché il difetto di motivazione, di istruttoria e di coerenza del giudizio tecnico espresso dalla commissione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo sussistente il fumus boni iuris. Ha affermato che la discrezionalità tecnica della commissione è sindacabile quanto all'attendibilità, coerenza e correttezza delle operazioni valutative e che i nove criteri predisposti dalla competente commissione ministeriale delimitano l'esercizio del potere tecnico-discrezionale. Nel caso concreto, il giudizio di insufficienza non risultava oggettivamente riconducibile a tali criteri e si esauriva nell'attribuzione del voto numerico, senza alcun riferimento ai criteri ministeriali; ciò evidenziava anche un'inadeguata istruttoria e un difetto di motivazione, alla luce dell'art. 3 l. 241/1990. Il TAR ha quindi sospeso nelle more il provvedimento impugnato e disposto il riesame dell'elaborato da parte di una commissione istituita presso una diversa Corte d'Appello, individuata dal Tribunale, imponendo al Ministero di trasmettere l'elaborato in forma rigidamente anonima e senza riferimenti all'ordinanza. La trasmissione dovrà avvenire entro cinque giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, e la nuova valutazione entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il nuovo voto sia utile, la prosecuzione dell'esame dovrà essere curata dalla commissione competente, previa eventuale riconvocazione. È stata fissata la trattazione del merito per la prima udienza pubblica del mese di marzo 2027 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; la domanda è stata accolta disponendo la sospensione del provvedimento e il riesame dell'elaborato.
art. 3 l. 241/1990
Impone la motivazione del provvedimento; il giudice ha ritenuto insufficiente la motivazione del giudizio di inidoneità esaurita nel mero voto numerico e priva di riferimenti ai criteri ministeriali predeterminati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La discrezionalità tecnica esercitata da una commissione d'esame è sindacabile dal giudice amministrativo non per sostituire la propria valutazione a quella amministrativa, ma per verificare l'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della coerenza e correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo.
- I criteri di valutazione predeterminati dall'amministrazione e resi noti ai candidati delimitano l'esercizio della discrezionalità tecnica della commissione; la valutazione deve essere oggettivamente riconducibile a tali criteri.
- Il mero voto numerico può risultare insufficiente a motivare la valutazione negativa di una prova scritta quando non consenta di comprendere il rapporto tra il giudizio espresso e criteri valutativi predeterminati e resi conoscibili al candidato.
- Quando la valutazione di una prova d'esame non è riconducibile ai criteri predeterminati e resi noti, tale vizio può integrare, oltre al difetto di motivazione, un'inadeguata istruttoria e una carenza di coerenza e attendibilità dell'esercizio della discrezionalità tecnica.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può disporre il riesame della prova da parte di una commissione istituita presso una diversa sede, prescrivendo l'anonimato dell'elaborato e fissando termini per la trasmissione degli atti e per la nuova valutazione.
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