Cassazione Civile, Ordinanza n. 27377/2024 del 22/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria aveva richiesto una maggiore imposta di registro, applicando l’aliquota proporzionale del 3%, in relazione a un’operazione complessa composta dalla costituzione di una società veicolo mediante conferimento di rami d’azienda e dalla successiva cessione, da parte di una delle società conferenti, della partecipazione nella nuova società alla propria capogruppo. L’Ufficio aveva riqualificato l’operazione come cessione di ramo d’azienda. Le società avevano impugnato l’atto; la CTP aveva accolto il ricorso aderendo alla qualificazione originaria. La CTR aveva poi rigettato sia l’appello principale dell’Agenzia sia quello incidentale delle contribuenti, ritenendo che l’Ufficio avesse travalicato i limiti dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986. In cassazione l’Agenzia deduceva violazione dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che il concetto di elementi extratestuali e di atti collegati, come introdotto dalla l. n. 205/2017, dovesse essere letto restrittivamente ma consentisse comunque di considerare negozi anteriori e successivi collegati da un nesso teleologico finalizzato a un assetto economico unitario. Le contribuenti resistevano con controricorsi e proponevano ricorsi incidentali condizionati, lamentando: motivazione apparente e contraddittoria sulla legittimazione passiva; violazione delle norme sull’imposta di registro e sulle norme civilistiche richiamate, per l’asserita estraneità di una di esse all’operazione riqualificata; mancata instaurazione del contraddittorio preventivo; nullità dell’atto per difetto assoluto di motivazione. Prima della decisione, tuttavia, l’Agenzia rinunciava al ricorso, chiedendo l’estinzione del giudizio, e le controparti accettavano la rinuncia con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia era stata accettata dai difensori delle resistenti con richiesta di compensazione integrale delle spese, sicché ricorrevano i presupposti per l’estinzione del processo. Ha inoltre precisato che non trova applicazione l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo la norma riferita ai soli casi di rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione. Le spese sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 131/1986
la CTR aveva ritenuto che l’Ufficio avesse oltrepassato i limiti del potere di riqualificazione; il ricorso principale contestava tale lettura, sostenendo che anche gli atti collegati e gli elementi extratestuali potevano essere considerati per ricostruire l’assetto economico complessivo.
art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), l. 27 dicembre 2017, n. 205
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la nuova disciplina dell’art. 20 TUR non escludeva, in senso restrittivo, la valorizzazione di atti precedenti e successivi collegati da nesso teleologico.
art. 36, comma 2, nn. 4 e 6, d.lgs. n. 546/1992
invocato per censurare la motivazione della sentenza tributaria d’appello come apparente e contraddittoria.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo incidentale sulla presunta omessa o errata pronuncia sulla legittimazione passiva.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per sostenere la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione della sentenza.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato insieme alle norme processuali tributarie sulla motivazione della decisione.
art. 111, sesto e settimo comma, Cost.
richiamato a sostegno del vizio di motivazione della sentenza impugnata.
artt. 10, 42 e 57 d.P.R. n. 131/1986
invocati per sostenere la carenza di legittimazione passiva e la non riferibilità dell’atto a una delle società.
artt. 2464, 2465 e 2555 ss. c.c.
richiamati nel motivo incidentale sulla qualificazione dell’operazione e sull’asserita estraneità di una società rispetto alla cessione riqualificata.
art. 53-bis d.P.R. n. 131/1986
richiamato per denunciare la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato in relazione alla disciplina del contraddittorio preventivo nelle operazioni elusive.
art. 7 l. n. 212/2000
invocato quale parametro dell’obbligo di motivazione dell’atto impositivo.
art. 3 l. n. 241/1990
richiamato per sostenere il difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione.
art. 44 d.lgs. n. 546/92
richiamato per chiedere la declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte afferma che non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente determina l’estinzione del processo, con regolazione delle spese secondo l’accordo intervenuto tra le parti.
- L’ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non è dovuto quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia al ricorso, poiché la disposizione è di stretta interpretazione e si applica soltanto al rigetto, all’inammissibilità o all’improcedibilità dell’impugnazione.
- Quando il processo si estingue per rinuncia accettata, la Corte non decide sui motivi di ricorso principali o incidentali, restando assorbite le questioni sostanziali e processuali prospettate dalle parti.
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