Cassazione Penale, Ordinanza n. 36397/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno impugnato con distinti ricorsi la sentenza della Corte d’appello di Roma del 7 novembre 2025, che li aveva ritenuti responsabili dei reati contestati ai capi A e B, relativi a episodi di rapina. Il primo imputato ha dedotto: inutilizzabilità del riconoscimento e vizi motivazionali sulla responsabilità; erronea valutazione della partecipazione concorsuale e delle prove; insussistenza dell’aggravante dell’art. 112 c.p.; mancato riconoscimento dell’attenuante dell’art. 114 c.p.; erronea applicazione dell’espulsione dal territorio dello Stato. Il secondo imputato ha denunciato: omessa valutazione della dedotta discrasia tra verbale di perquisizione e verbale di arresto quanto alla genesi dell’intervento e all’individuazione degli imputati; omessa valutazione delle dichiarazioni spontanee rese in udienza e della documentazione prodotta; illogicità della valutazione dell’individuazione informale; insussistenza dell’aggravante dell’art. 112 c.p. La Cassazione ha rilevato che le censure sulla responsabilità, sul riconoscimento e sulla partecipazione concorsuale riproponevano questioni già adeguatamente esaminate in appello e miravano a ottenere una nuova lettura delle prove. Ha inoltre considerato generico il motivo del secondo imputato sulle dichiarazioni spontanee, poiché non si confrontava con la motivazione d’appello, che le aveva esaminate e giudicate ininfluenti rispetto alle complessive prove di partecipazione alle rapine.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. I motivi relativi alla responsabilità, all’utilizzabilità del riconoscimento, alla partecipazione concorsuale e alla valutazione dell’individuazione sono stati ritenuti generici, ripetitivi o diretti a una rivalutazione del merito; la Corte d’appello aveva motivato che le descrizioni fornite tempestivamente dalle persone offese agli operanti avevano consentito di individuare gli imputati in un luogo affollato. Le censure sull’aggravante dell’art. 112 c.p. sono state giudicate manifestamente infondate: il giudice può accertare incidentalmente la partecipazione di almeno cinque persone senza dover identificare o giudicare formalmente ciascun concorrente, purché la partecipazione non sia stata definitivamente esclusa; nel caso concreto la decisione d’appello aveva valorizzato le convergenti dichiarazioni di persone offese e testimoni. È stata ritenuta manifestamente infondata anche la doglianza sull’art. 114 c.p., poiché il secondo comma esclude l’attenuante della minima partecipazione in presenza dell’aggravamento ai sensi dell’art. 112 c.p., anche quando il numero dei concorrenti rilevi come aggravante speciale del reato. È stata respinta la censura sull’espulsione: la Corte d’appello aveva valutato la pericolosità sociale secondo i parametri dell’art. 133 c.p. e rilevato l’assenza di legami familiari nel territorio dello Stato, senza che la difesa avesse prodotto specifiche allegazioni documentali. Il secondo motivo del secondo ricorrente è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e pertinenza, anche perché la sentenza d’appello aveva esaminato le dichiarazioni spontanee sull’origine del possesso del coltello, reputandole ininfluenti. Ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. quando il giudice abbia riscontrato il dato storico della partecipazione al reato di cinque o più persone, senza che occorra il formale accertamento della colpevolezza di ciascuno di essi, purché la partecipazione del numero necessario di correi sia stata ritenuta, anche incidentalmente - mediante valorizzazione delle vicende contestate nei capi di imputazione, corroborate dal riepilogo delle fonti prova - e non esclusa in modo definitivo nella sua materialità
L’aggravante è configurabile quando il giudice accerta, anche incidentalmente, la partecipazione materiale al reato di almeno cinque persone; non occorre l’identificazione né l’accertamento formale della colpevolezza di ciascuna, purché la partecipazione non sia stata definitivamente esclusa.
il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 114, secondo comma, cod. pen., che esclude espressamente l'applicabilità dell'attenuante della minima partecipazione nelle ipotesi di aggravamento del reato ai sensi dell'art. 112 cod. pen., dovendo peraltro ribadirsi come tale disposizione si riferisca anche a quelle ipotesi in cui il numero delle persone concorrenti sia considerato, da diversa norma, aggravante speciale di un determinato reato
L’attenuante della minima partecipazione non è applicabile quando il reato è aggravato ai sensi dell’art. 112 c.p.; l’esclusione opera anche se il numero dei concorrenti costituisce, in base a un’altra disposizione, aggravante speciale del reato.
la Corte territoriale abbia congruamente ritenuto la sussistenza nel caso di specie delle condizioni necessarie ai fini dell’applicazione della misura facoltativa dell'espulsione dal territorio dello Stato di cui all'art. 235 cod. pen., avendo correttamente valutato la pericolosità sociale dell’imputato sulla scorta dei parametri indicati nell’art. 133 cod. pen.
La decisione sull’applicazione facoltativa dell’espulsione deve fondarsi sulla valutazione della pericolosità sociale compiuta secondo i parametri dell’art. 133 c.p.
la Corte territoriale abbia congruamente ritenuto la sussistenza nel caso di specie delle condizioni necessarie ai fini dell’applicazione della misura facoltativa dell'espulsione dal territorio dello Stato di cui all'art. 235 cod. pen., avendo correttamente valutato la pericolosità sociale dell’imputato sulla scorta dei parametri indicati nell’art. 133 cod. pen.
I parametri dell’art. 133 c.p. costituiscono il criterio per valutare la pericolosità sociale ai fini dell’applicazione facoltativa dell’espulsione prevista dall’art. 235 c.p.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità
È inammissibile per difetto di specificità il motivo di impugnazione che non si confronta con le ragioni esplicitate nella decisione impugnata.
Massime di principio
- L’aggravante della partecipazione di almeno cinque persone è configurabile quando il giudice accerti incidentalmente la partecipazione materiale del numero minimo di concorrenti, senza necessità di identificarli tutti o di accertarne formalmente la colpevolezza, purché tale partecipazione non sia stata definitivamente esclusa.
- L’attenuante della minima partecipazione è esclusa quando ricorre l’aggravamento ai sensi dell’art. 112 c.p.; l’esclusione vale anche quando il numero dei concorrenti integri un’aggravante speciale prevista da una diversa disposizione.
- La valutazione della pericolosità sociale ai fini dell’espulsione facoltativa prevista dall’art. 235 c.p. va compiuta in base ai parametri dell’art. 133 c.p.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova lettura delle fonti di prova o una rivalutazione degli elementi di fatto riservati al giudice di merito.
- Il motivo di impugnazione è inammissibile per difetto di specificità quando ripropone censure già esaminate senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.
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