Cassazione Penale, Sentenza n. 07054/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Coccia era imputato per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e per false comunicazioni sociali (capo B). L'accusa sosteneva che ingenti somme raccolte tra il pubblico erano state ricevute dai soci Di Maio e trasferite poi nelle casse societarie qualificate come finanziamenti soci, in modo da sottrarle alle pretese dei creditori; la difesa ha sostenuto che le somme erano mutui personali intuitu personae destinati ai soci e non beni societari, contestando valutazioni probatorie e la carenza di motivazione aggravata della Corte d'appello che aveva riformato l'assoluzione del Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Coccia limitatamente al capo A (concussione in bancarotta distrattiva) perché la Corte d'appello, pur riformando l'assoluzione di primo grado sulla base di una diversa valutazione di prove dichiarative già assunte, non ha proceduto alla riassunzione in udienza di quelle dichiarazioni come previsto dall'art. 603 c.p.p., comma 3-bis, quando la nuova decisione si fonda su diverso apprezzamento di prove dichiarative decisive. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata in relazione al capo A e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame. Il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile per le censure relative al capo B (false comunicazioni sociali) e, nel resto, inammissibile. La dichiarazione di estinzione per prescrizione del capo B non è stata riformata dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 2403 cod. civ.
Onere di vigilanza e di attivazione dei poteri informativi del collegio sindacale; la vicenda rileva per valutare omissioni del sindaco che possono concorrere alla responsabilità penale.
art. 2622 cod. civ.
Norma sulle false comunicazioni sociali richiamata in relazione al capo B; la Corte ha osservato che, essendo intervenuta la prescrizione, non era possibile pronunciare un proscioglimento di merito se non emergono dagli atti fatti che escludono il reato o la responsabilità.
art. 216 l. fall.
Norma richiamata in difesa per contestare la configurabilità della distrazione: la Corte ha spiegato che la distrazione non si risolve nel mero mutamento della causale contabile se da tale mutamento può derivare un pregiudizio ai creditori (duplicazione delle pretese).
art. 603 cod. proc. pen., comma 3-bis (nella versione d.lgs. n.150/2022)
Stabilisce l'obbligo, in caso di riforma in pejus basata anche su diverso apprezzamento di prove dichiarative acquisite in primo grado, di assumere direttamente in secondo grado quelle prove dichiarative; la Cassazione ha annullato la condanna perché tale obbligo non è stato rispettato.
art. 522 cod. proc. pen., comma 2
Norma invocata in censura per nullità, relativa a pronunce su fatti non contestati; la Corte ha valutato i profili di legittimità connessi alla motivazione ma ha ritenuto decisivo il vizio procedurale ex art. 603 c.p.p.
art. 533 cod. proc. pen., comma 1
Principio della motivazione rafforzata quando si riforma un'assoluzione: la Cassazione richiama l'obbligo di spiegare dettagliatamente le ragioni che giustificano il mutamento di valutazione.
art. 197-bis cod. proc. pen.
Norma relativa all'esame del teste assistito; la sentenza di primo grado aveva valorizzato dichiarazioni rese ai sensi di tale disposizione, la mancata riassunzione di tali dichiarazioni in appello è risultata rilevante.
art. 129 cod. proc. pen.
Disciplina la pronuncia di proscioglimento in presenza di cause di estinzione: la Cassazione richiama che il proscioglimento prevale sulla prescrizione solo se dagli atti emerge chiaramente l'assenza del fatto o l'innocenza.
art. 2467 cod. civ.
Richiamato nei motivi difensivi in relazione agli effetti della postergazione e alla rilevanza della qualificazione contabile dei versamenti; la Corte ha considerato tali profili nel quadro probatorio.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma in pejus un'assoluzione avvenuta in primo grado e lo fa sulla base di diverso apprezzamento di prove dichiarative già assunte, è obbligata a riassumere oralmente in udienza quelle prove dichiarative ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 3-bis; la mancata riassunzione comporta vizio annullabile.
- La qualificazione del denaro versato da terzi (se personale ai soci o destinato alla società) si fonda su un apprezzamento complessivo di elementi fattuali: modalità e luogo del versamento, documentazione (ricevute, uso di carta intestata), dichiarazioni rese agli investitori e uso effettivo dei fondi; la valutazione può legittimamente variare tra giudici ma deve essere adeguatamente motivata.
- La condotta di 'distrazione' non si risolve necessariamente nel mero mutamento di causale contabile; rileva se tale manovra è idonea a pregiudicare i creditori (ad esempio provocando duplicazioni di pretese o sottrazione effettiva di risorse al patrimonio sociale).
- La prescrizione che estingue il reato non autorizza il giudice a pronunciare un proscioglimento di merito salvo che dagli atti emerga in modo inequivocabile l'assenza del fatto o l'innocenza dell'imputato; in caso contrario deve prevalere la dichiarazione di estinzione.
- Nel ribaltamento di una assoluzione occorre una motivazione rafforzata: il giudice d'appello deve confutare specificamente le argomentazioni del giudice di primo grado e spiegare le ragioni probatorie che giustificano il mutamento di valutazione.
- Se la decisione d'appello si fonda in larga misura su prove testimoniali decisive acquisite in primo grado, è prassi e dovere di corretto processo valutare la riassunzione o comunque illustrare perché la diversa interpretazione non richiede integrazione istruttoria; altrimenti la decisione è vulnerabile in Cassazione.
- La posizione di controllo (es. sindaco) può integrare una responsabilità omissiva se emergono segnali di allarme e prova della consapevolezza o della colpa nell'inosservanza dei doveri di vigilanza; tuttavia la colpevolezza non può essere presunta dalla sola qualifica ricoperta senza elementi fattuali specifici.
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