Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4910/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Di Donato citava in giudizio Bardelli chiedendo la rimozione o l'arretramento di pluviale, grondaia, comignoli e di un manufatto con recinzione per violazione delle distanze dal confine e di clausole dell'atto di divisione del 24.10.1963. Bardelli oppose eccezione riconvenzionale di usucapione del diritto di mantenere tali opere nella loro collocazione, deducendo possesso ultraventennale e richiamando una licenza edilizia del 1985; inoltre sostenne che alcune canne fumarie non erano mai state utilizzate. Il Tribunale rigettò le domande di Di Donato e riconobbe l'usucapione in favore di Bardelli; la Corte d'Appello di Brescia confermò, ritenendo tempestiva l'eccezione di usucapione, non contestata tempestivamente dall'attore, rilevando il possesso ultraventennale di pluviale, comignoli, recinzione e pensilina (opere risalenti agli anni 1982-1985), ritenendo superata la presunzione di pericolosità degli artifizi ex art. 890 c.c., classificando la pensilina e recinzione come muro di cinta esonerato dall'obbligo delle distanze e interpretando la clausola di divisione del 1963 come mera modalità di demarcazione e non obbligo perpetuo sulle modalità costruttive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Di Donato con motivazione articolata sui sette motivi proposti: ha ritenuto tempestiva l'eccezione di usucapione proposta da Bardelli (anche alla luce della riassunzione che fissava nuova udienza), ha affermato che il ricorrente non aveva contestato specificamente l'usucapione nei termini processuali, ha confermato che la mancata contestazione rende rilevanti i fatti allegati ex art. 115 c.p.c., ha escluso inversione dell'onere della prova, ha ritenuto non assorbente la censura relativa al giudicato del 2011 perché la Corte d'Appello aveva valorizzato l'esecuzione e ritenuto preesistente il pluviale, ha dichiarato inammissibili o infondate le censure attinenti all'interpretazione della domanda e alla qualificazione delle opere, e ha ritenuto che l'obbligo di contribuire alla costruzione del muro di cinta non vincoli le modalità esecutive in perpetuo. Di Donato è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    La riassunzione dell'azione deve indicare l'udienza cui le parti devono comparire; il termine per proporre eccezioni come l'usucapione decorre rispetto all'udienza indicata nella riassunzione

  • art. 163-bis c.p.c.

    Rilevato solo in relazione al richiamo del termine per l'indicazione dell'udienza nell'atto di riassunzione

  • art. 360 c.p.c. (comma 1 nn. 3,4,5)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione che il ricorrente invoca; Corte valuta la fondatezza dei motivi ex limiti indicati

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice tiene conto dei fatti non specificamente contestati dalla parte che vi avrebbe interesse; la mancata contestazione tempestiva delle deduzioni altrui opera a sfavore della parte che omette

  • art. 183 c.p.c.

    Termini e limiti per dedurre fatti e produrre memorie; possibilità di contestare fatti fino alla scadenza dei termini processuali previsti

  • art. 2697 c.c.

    Principio generale sull'onere della prova richiamato nella discussione sull'asserita inversione dell'onere probatorio

  • art. 1158 c.c.

    Riferimento alla disciplina dell'usucapione ventennale quale causa di acquisto del diritto sulla servitù

  • art. 890 c.c.

    Presunzione legale di pericolosità per canne fumarie, che può essere superata con prova della non utilizzazione o sicurezza delle stesse; la Corte ha ritenuto tale presunzione superata nel caso concreto

  • art. 878 c.c.

    Disciplina delle distanze per muri di cinta; la Corte ha qualificato alcune opere come muro di cinta esonerandole dall'obbligo di distanza

  • art. 886 c.c.

    Richiamato nell'ambito delle obbligazioni relative al muro di cinta e alla ripartizione delle spese (obbligazione propter rem limitata alla contribuzione e non alle modalità costruttive)

  • art. 2909 c.c.

    Norma civile citata nella doglianza sulle servitù e conseguenze della violazione delle distanze, presa in considerazione nel quadro delle doglianze

  • art. 873 c.c.

    Richiamato nel contesto delle distanze e della qualificazione dei manufatti rispetto al confine

  • art. 1372 c.c.

    Riferimento al principio dell'autonomia contrattuale/interpretazione del negozio in tema di contestata efficacia della clausola della divisione

  • art. 11 Preleggi

    Riferimento al principio di efficacia delle norme e loro interpretazione nel contesto del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Previsione dei casi in cui sia dovuto un ulteriore contributo unificato a seguito della pronuncia; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione

Massime di principio

  • Se il convenuto propone tempestivamente in prima difesa un'eccezione riconvenzionale di usucapione, il ricorrente deve contestarne i fatti in modo specifico e tempestivo; la mancata contestazione può valere come prova (art. 115 c.p.c.)
  • In caso di riassunzione del processo, i termini processuali (es. per proporre eccezioni) devono essere calcolati rispetto all'udienza indicata nell'atto di riassunzione
  • L'onere della prova non si inverte: se una parte allega il decorso del ventennio per usucapione, l'altra deve contestare o provare il contrario nei termini processuali utili
  • Le interpretazioni della domanda e la qualificazione delle opere sono valutazioni di merito riservate ai giudici di merito e sindacabili in Cassazione solo se danno luogo a nullità o vizio di logicità decisionale rilevante
  • Le obbligazioni 'propter rem' sono tipiche e non possono essere liberamente ampliate dal contenuto letterale di un atto negoziale: obbligo di contribuire a metà per il muro di cinta non implica il vincolo perpetuo sulle modalità costruttive
  • Il giudicato ed eventuali contestazioni sull'esecuzione di una precedente sentenza vanno dedotti e impugnati nella sede e nel momento processuale idoneo (esecuzione), non possono essere ricostruiti ex novo in grado di appello diverso
  • La presunzione di pericolosità di installazioni quali canne fumarie può essere superata da elementi di fatto (es. mancato utilizzo), ma la relativa prova e contestazione devono emergere nel processo nei termini previsti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.