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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I801BB n. 29830 del 21/09/2021

SERVIZI DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO TAXI - MILANO - INOTTEMPERANZA

AGCMI801BB

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento n. 29830 accerta che Yellow Tax Multiservice S.r.l. non ha tempestivamente ottemperato al provvedimento AGCM n. 27245/2018, confermato dal Consiglio di Stato, che imponeva di eliminare o ridurre la portata della clausola contrattuale vietante ai tassisti aderenti l’utilizzo di piattaforme concorrenti, tra cui Mytaxi/FreeNow. La decisione unilaterale e provvisoria di non applicare la clausola, comunicata tardivamente, non è stata ritenuta sufficiente. L’Autorità ha escluso che un episodio individuale di disabilitazione dell’account ItTaxi costituisse autonoma inottemperanza, ma ha irrogato a Yellow Tax una sanzione di 5.000 euro, ridotta da 50.000 euro in ragione della crisi del settore taxi provocata dalla pandemia da Covid-19.

Yellow Tax Multiservice S.r.l. – mancata tempestiva eliminazione di una clausola contrattuale di non concorrenza nei servizi radiotaxi a Milano; accertata inottemperanza ex art. 15, comma 2, L. 287/1990 e sanzione di 5.000 euro.

Yellow Tax Multiservice S.r.l. – inottemperanza al provvedimento sui servizi radiotaxi di Milano

Il provvedimento n. 29830 riguarda la verifica dell’ottemperanza di Yellow Tax Multiservice S.r.l. al precedente provvedimento AGCM n. 27245 del 27 giugno 2018, relativo al procedimento I801B, Servizio di prenotazione del trasporto mediante taxi – Milano. L’Autorità ha accertato l’inottemperanza ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 287/1990 e ha applicato una sanzione amministrativa di 5.000 euro.

Parti e contesto concorrenziale

Yellow Tax gestisce a Milano il servizio radiotaxi 6969 e offre ai tassisti aderenti servizi di intermediazione delle corse, anche tramite l’app ItTaxi. Mytaxi Italia S.r.l., successivamente operante con il marchio FreeNow, gestisce una piattaforma che mette direttamente in collegamento tassisti e utenti ed è attiva, tra l’altro, a Milano.

Nel procedimento originario erano coinvolte Yellow Tax, Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare Società Cooperativa e Autoradiotassì Società Cooperativa. L’AGCM aveva ritenuto anticoncorrenziali le clausole contenute nei contratti con i tassisti che vietavano l’utilizzo di sistemi concorrenti di raccolta e smistamento delle corse.

Provvedimento originario e obblighi imposti

Con il provvedimento n. 27245/2018 l’Autorità aveva accertato che le clausole di non concorrenza, considerate nel loro insieme, erano suscettibili di produrre effetti anticoncorrenziali, impedendo o ostacolando l’ingresso di imprese concorrenti, in particolare Mytaxi, nel mercato milanese della fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda taxi.

La clausola di Yellow Tax vietava ai tassisti aderenti di avvalersi di qualsiasi altro sistema o fornitore concorrente di raccolta e smistamento delle corse, comprese le applicazioni, salvo il sistema pubblico di assegnazione e dispaccio delle corse presso le colonnine comunali.

L’AGCM aveva ordinato alle parti di:

  • adottare entro 120 giorni misure idonee a eliminare l’infrazione;
  • astenersi in futuro da comportamenti analoghi;
  • trasmettere entro il medesimo termine una relazione scritta sulle iniziative adottate.

Il provvedimento era stato inizialmente sospeso e poi annullato dal TAR Lazio con decisioni del 2019. Il Consiglio di Stato, con sentenze del 4 giugno 2020, ha accolto gli appelli principali dell’Autorità e riformato integralmente le decisioni del TAR, confermando la legittimità del provvedimento n. 27245/2018. I successivi ricorsi per revocazione risultavano pendenti, ma non sospendevano l’esecutività del provvedimento antitrust.

Avvio del procedimento di inottemperanza

Il 23 ottobre 2020 l’AGCM ha richiesto a Yellow Tax informazioni sulle misure adottate. La società, il 10 novembre 2020, aveva dichiarato l’impossibilità attuale di ottemperare, richiamando l’intenzione di proporre ricorso per revocazione contro la sentenza del Consiglio di Stato.

Con provvedimento n. 28543 del 2 febbraio 2021 l’Autorità ha avviato il procedimento di inottemperanza, ritenendo che Yellow Tax non avesse eliminato né ridotto la portata della clausola contrattuale e che la sua condotta potesse integrare la violazione dell’art. 15, comma 2, L. 287/1990.

Nel corso del procedimento si sono svolti l’accesso agli atti, il deposito di memorie, un’audizione istruttoria, la presentazione di una proposta formale di ottemperanza, la trasmissione della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie e l’audizione finale della società.

Misure adottate da Yellow Tax

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 4 giugno 2020, Yellow Tax ha adottato una delibera del proprio Consiglio di amministrazione del 15 giugno 2020 con cui ha deciso di «soprassedere, per il momento, dall’applicare» la clausola di esclusiva, senza modificare i contratti esistenti o predisporne di nuovi.

Solo l’1 e il 2 marzo 2021 la società ha comunicato ai tassisti che la clausola doveva ritenersi temporaneamente priva di efficacia giuridica. La comunicazione specificava tuttavia che la sospensione dell’efficacia sarebbe rimasta provvisoria, in attesa dell’esito del giudizio di revocazione e del chiarimento del quadro giurisdizionale.

Dopo la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, Yellow Tax ha predisposto un nuovo «Contratto di utenza», sostitutivo dei precedenti e privo della clausola di non concorrenza. Il nuovo contratto è stato inviato il 14 luglio 2021 a tutti i tassisti, invitandoli a sottoscriverlo in sostituzione integrale del precedente.

Valutazione dell’Autorità sulle misure iniziali

L’AGCM ha escluso che la mera decisione unilaterale e provvisoria di non applicare la clausola costituisse ottemperanza. Il provvedimento originario imponeva infatti una misura definitiva diretta a eliminare o modificare contrattualmente il vincolo, non una semplice rinuncia temporanea all’esercizio della facoltà prevista dalla clausola.

Secondo l’Autorità, la clausola era inserita in un negozio contrattuale accettato anche dal tassista. La sua eliminazione richiedeva pertanto una modifica dell’assetto contrattuale, con il coinvolgimento della controparte, e non poteva essere realizzata mediante una sola deliberazione interna della società.

La sospensione provvisoria non era inoltre giustificata dalla pendenza del ricorso per revocazione. Tale ricorso non sospendeva l’esecutività del provvedimento n. 27245/2018 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 3501/2020 aveva confermato proprio nei confronti di Yellow Tax l’illegittimità della clausola nella sua portata assoluta.

L’Autorità ha inoltre ritenuto non decisivo il richiamo all’asserita incertezza della giurisprudenza, distinguendo la sentenza relativa al caso torinese, adottata in sede cautelare e prima della conclusione dell’istruttoria, dalla decisione definitiva resa nel procedimento riguardante Yellow Tax.

La misura idonea è stata individuata nell’eliminazione o nella modifica dei contratti esistenti. Di conseguenza, solo la predisposizione del nuovo contratto privo della clausola e la sua trasmissione ai tassisti, intervenute dopo la CRI, sono state considerate coerenti con l’obbligo di ottemperanza.

Segnalazione relativa alla disabilitazione di un account

Mytaxi aveva segnalato il caso di un tassista che, dopo avere sottoscritto un contratto con Yellow Tax per utilizzare ItTaxi, aderiva anche a FreeNow. L’account ItTaxi era stato successivamente disabilitato e il tassista era stato informato che il rapporto con Yellow Tax non poteva proseguire per la rottura del rapporto fiduciario.

Yellow Tax ha sostenuto che l’interruzione fosse stata determinata dall’esposizione sulla vettura di grandi pellicole pubblicitarie recanti il marchio FreeNow, accanto alla targa identificativa di Yellow Tax, e non dalla doppia adesione alle piattaforme.

L’AGCM ha ritenuto l’episodio episodico e caratterizzato da elementi non univoci. Ha quindi escluso che costituisse una specifica e ulteriore inottemperanza al provvedimento n. 27245/2018, riconducendo ragionevolmente l’interruzione del rapporto all’uso del marchio e non alla mera adesione del tassista a entrambe le piattaforme.

Qualificazione giuridica dell’inottemperanza

L’Autorità ha ritenuto che la condotta di Yellow Tax, consistente nella decisione unilaterale di non applicazione o inefficacia provvisoria della clausola e nella tardiva comunicazione ai tassisti, avesse perpetuato la situazione anticoncorrenziale accertata nel procedimento originario.

La condotta integra la violazione dell’art. 15, comma 2, L. 287/1990, disposizione che consente all’AGCM di sanzionare l’inottemperanza alla diffida contenuta in un precedente provvedimento. Il nuovo contratto privo della clausola, trasmesso solo dopo la CRI, non ha eliminato l’inottemperanza già realizzata, pur rappresentando la prima misura effettivamente conforme all’ordine dell’Autorità.

Sanzione e criteri di quantificazione

Poiché nel procedimento originario non era stata applicata a Yellow Tax la sanzione prevista dall’art. 15, comma 1, L. 287/1990, l’Autorità ha applicato il regime dell’art. 15, comma 2, che consente una sanzione fino al 10% del fatturato.

Per la quantificazione sono stati considerati i criteri dell’art. 11 della legge n. 689/1981, richiamato dall’art. 31 della legge n. 287/1990, con particolare riguardo a:

  • gravità della violazione;
  • opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione;
  • condizioni economiche dell’impresa.

La violazione è stata ritenuta grave perché Yellow Tax non si era adeguata a una diffida chiara, la cui esecuzione avrebbe potuto essere realizzata agevolmente, come dimostrato dalla tempestiva ottemperanza delle altre società destinatarie del provvedimento n. 27245/2018.

La sanzione è stata inizialmente quantificata in 50.000 euro. L’Autorità ha tuttavia tenuto conto del drastico crollo della domanda di taxi determinato dall’emergenza pandemica da Covid-19 e della grave crisi economica del settore, riducendo l’importo finale a 5.000 euro.

Esito e adempimenti

L’AGCM ha deliberato che il comportamento di Yellow Tax integra inottemperanza al provvedimento n. 27245 del 27 giugno 2018, in violazione dell’art. 15, comma 2, L. 287/1990, e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro.

Il pagamento deve essere effettuato entro 90 giorni dalla notificazione. In caso di ritardo si applicano gli interessi di mora e, per l’ulteriore ritardo, la maggiorazione prevista dall’art. 27, comma 6, L. 689/1981. La società deve trasmettere all’Autorità copia della documentazione attestante il pagamento; è inoltre prevista la possibilità di pagamento rateale ai sensi dell’art. 26 della medesima legge per le imprese in condizioni economiche disagiate.

Il provvedimento è impugnabile davanti al TAR Lazio entro 60 giorni dalla notificazione oppure mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Punti principali

Provvedimento originario e condotta anticoncorrenziale

Nel procedimento I801B l’AGCM aveva accertato che Taxiblu, Yellow Tax e Autoradiotassì applicavano clausole di non concorrenza nei rapporti con i tassisti aderenti, idonee a ostacolare l’ingresso di Mytaxi nel mercato milanese dei servizi di raccolta e smistamento della domanda taxi.

Obbligo di ottemperanza

Il provvedimento n. 27245/2018 imponeva alle imprese di adottare entro 120 giorni misure idonee a eliminare l’infrazione, astenersi da condotte analoghe e trasmettere una relazione sulle iniziative adottate. Il provvedimento è stato annullato dal TAR Lazio, ma integralmente confermato dal Consiglio di Stato il 4 giugno 2020.

Misure iniziali insufficienti

La delibera del CdA del 15 giugno 2020, con cui Yellow Tax aveva deciso di soprassedere provvisoriamente all’applicazione della clausola, e le comunicazioni ai tassisti dell’1 e 2 marzo 2021 non hanno modificato i contratti né eliminato definitivamente il vincolo.

Misura finalmente idonea

Solo dopo la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie Yellow Tax ha predisposto un nuovo contratto di utenza privo della clausola anticoncorrenziale e lo ha trasmesso a tutti i tassisti per la sottoscrizione, adottando una misura coerente con l’obbligo di ottemperanza.

Segnalazione Mytaxi

L’episodio relativo alla disabilitazione dell’account ItTaxi di un tassista che aderiva anche a FreeNow è stato ritenuto episodico e riconducibile, secondo gli elementi disponibili, all’uso del marchio FreeNow sulla vettura, non alla doppia adesione alle piattaforme; pertanto non è stato qualificato come autonoma inottemperanza.

Sanzione

Ai sensi dell’art. 15, comma 2, L. 287/1990, non essendo stata applicata una sanzione nel procedimento originario, l’AGCM ha considerato applicabile una sanzione fino al 10% del fatturato. La sanzione è stata inizialmente quantificata in 50.000 euro e ridotta a 5.000 euro per la grave crisi economica del settore taxi durante la pandemia.

Come è indicizzato

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