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Sentenza

Sentenza n. 3311/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del silenzio diniego sull'istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente in data 26.10.2025; e per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, co. 4, c.p.a.

Giustizia amministrativa202506861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva integralmente soddisfatto l'interesse conoscitivo del ricorrente mediante la trasmissione della documentazione richiesta. Le spese di lite sono state compensate in considerazione delle peculiari caratteristiche della controversia e della relativa scansione temporale.

TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 26 ottobre 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., notificato e depositato il 6 dicembre 2025, chiedendo l'annullamento del silenzio diniego formatosi sull'istanza di accesso presentata il 26 ottobre 2025, nonché l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione dei documenti. Nel corso del giudizio ha rappresentato che, il 16 dicembre 2025, la Regione Campania aveva trasmesso la documentazione richiesta, con conseguente soddisfazione dell'interesse conoscitivo e richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito in materia di accesso e consente, nel caso concreto, la richiesta di accertamento del diritto e di ordine di esibizione dei documenti.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel definire il giudizio a seguito della sopravvenuta soddisfazione dell'interesse del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, la trasmissione da parte dell'amministrazione della documentazione richiesta determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa l'interesse conoscitivo del ricorrente.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, sopravvenga una situazione idonea a eliminare integralmente l'utilità concreta perseguita con la domanda di accesso.
  • In presenza di peculiari caratteristiche della controversia e di una specifica scansione temporale degli adempimenti amministrativi, le spese del giudizio di accesso possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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