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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40729/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il provvedimento impugnato (sentenza del GIP di Ravenna del 09/04/2024) ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di Ceroni per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (riqualificazione dall'originaria imputazione di violenza privata), per tardività della querela. I fatti: Ceroni avrebbe apposto una catena con due lucchetti alla porta dell'abitazione comune dell'ex moglie, impedendone l'accesso. Il Procuratore ha proposto ricorso per cassazione contestando: 1) la errata applicazione della legge penale e la riqualificazione da violenza privata (art. 610 c.p.) a esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.), sostenendo che la condotta ha prodotto la privazione ingiustificata del possesso e non rientra nella fattispecie dell'art. 392; 2) il vizio di motivazione del GIP, ritenuto apodittico e illogico nella parte in cui giustifica la riqualificazione; 3) l'inapplicabilità della causa di non procedibilità per tardività della querela, con richiamo alla giurisprudenza secondo cui la tardività non sarebbe rilevante per reati originariamente perseguibili d'ufficio poi resi procedibili a querela dal d.lgs. 10/10/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha disposto la conversione del ricorso per cassazione in appello e ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Bologna per il giudizio. La conversione è stata ordinata perché il ricorso conteneva la censura di vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), che, secondo consolidata giurisprudenza, impone la conversione ex art. 569, comma 3 c.p.p. La Corte non si è pronunciata nel merito sulle censure sostanziali (riqualificazione del fatto o sulla tardività della querela).

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen.

    Norma sulla violenza privata; applicata nella contestazione originaria (imputazione non condivisa dal GIP), rilevante per valutare se l'ostruzione all'accesso integri violenza privata piuttosto che esercizio arbitrario.

  • art. 392 cod. pen.

    Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose; utilizzata dal GIP per la riqualificazione della condotta e contestata dal Procuratore come errata applicazione della legge penale.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Consente la censura per vizio di motivazione; la presenza di tale censura nel ricorso per cassazione comporta, secondo la giurisprudenza, la conversione in appello.

  • art. 569, comma 3 c.p.p.

    Prevede la conversione del ricorso per cassazione in appello quando il ricorso contenga motivi che non possono essere rimessi alla cognizione della Corte di Cassazione (es. vizio di motivazione).

  • d.lgs. 10 ottobre 2022

    Riferimento normativo richiamato dal ricorrente in relazione al mutamento della procedibilità di taluni reati (da perseguibili d'ufficio a procedibili a querela), posto a fondamento dell'argomentazione secondo cui la tardività della querela non dovrebbe precludere la condizione di procedibilità.

Massime di principio

  • Se un ricorso per cassazione contiene la censura di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), la Corte di Cassazione di norma converte il ricorso in appello e trasmette gli atti alla Corte d'appello competente (art. 569, comma 3 c.p.p.).
  • La distinzione tra violenza privata (art. 610 c.p.) ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.) dipende dalla natura dell'illecito: se si impedisce materialmente l'esercizio del possesso o dell'uso di un bene altrui si può configurare violenza privata; se si tratta di una forma di autotutela volta a far valere una pretesa che l'agente ritiene di avere, può rientrare nell'art. 392, ma la riqualificazione richiede motivazione circostanziata.
  • La tardività della querela, per reati procedibili a querela di parte, di norma determina l'improcedibilità; tuttavia, quando la procedibilità è stata modificata da una successiva disposizione normativa (es. conversione di reati da perseguibili d'ufficio a procedibili a querela), occorre verificare la giurisprudenza e l'interpretazione applicabile al caso concreto prima di escludere automaticamente la rilevanza della querela tardiva.
  • Il Procuratore ha la possibilità di impugnare la sentenza di proscioglimento, e l'inserimento nel ricorso di censure non attinenti alla Corte di Cassazione (come il vizio di motivazione) può determinare il passaggio del giudizio in sede d'appello.
  • Per la difesa, è strategico contestare l'ammissione del ricorso o sollevare questioni di inammissibilità, ma la presenza di censura di motivazione riduce la probabilità di archiviazione diretta in Cassazione e può portare alla restituzione degli atti ad un giudice d'appello.

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