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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31604/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La società ricorrente aveva venduto a un privato un immobile inserito in un complesso immobiliare realizzato in proprio; nel contratto era previsto, a carico dell'acquirente, l'obbligo di corrispondere una somma annua per i servizi comuni gestiti dal costruttore-venditore. Poiché l'acquirente non aveva pagato, la società otteneva decreto ingiuntivo; nell'opposizione, la controparte eccepiva il difetto di competenza territoriale invocando il foro del consumatore. Il Tribunale, decidendo sull'opposizione, ha accolto l'eccezione e ha dichiarato competente il Tribunale di Nocera Inferiore. La società ha proposto regolamento di competenza con tre censure: 1) violazione dell'art. 38 c.p.c., sostenendo che l'eccezione di incompetenza fosse irrituale perché non indicava i fori alternativi e la loro irrilevanza rispetto al foro del consumatore; 2) violazione degli artt. 1341 e 1469 c.c. nonché dell'art. 38 cod. cons., assumendo che il foro del consumatore operi solo in presenza di clausole vessatorie e che nel caso concreto tali clausole mancassero; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, trattandosi di foro inderogabile, non era necessaria l'indicazione dei fori alternativi da escludere; ha richiamato il precedente secondo cui, una volta negato il foro del consumatore, grava su chi lo contesta l'onere di indicare i fori concorrenti. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che l'applicazione del foro del consumatore dipende dalla qualità soggettiva della parte che agisce come consumatore e non dalla presenza di clausole vessatorie nel contratto. Nel caso concreto, la società costruttrice/gestore operava quale professionista. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di argomentazione e comunque infondato perché le spese erano state regolate secondo soccombenza. La Corte ha quindi confermato la competenza per territorio del Tribunale di Nocera Inferiore quale foro del consumatore e ha condannato la ricorrente alle spese di lite, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    In materia di foro inderogabile, l'eccezione di incompetenza non richiede l'indicazione dei fori alternativi da escludere quando si invochi il foro del consumatore; l'onere di indicare i fori concorrenti sorge per chi nega l'applicazione del foro inderogabile.

  • art. 1341 c.c.

    La disciplina delle clausole vessatorie non condiziona l'operatività del foro del consumatore.

  • art. 1469 c.c.

    La presenza o assenza di clausole vessatorie non è decisiva per l'applicazione del foro del consumatore.

  • art. 38 codice del consumo

    Il foro del consumatore si applica in base alla qualità soggettiva della parte che agisce come consumatore, a prescindere dalla natura vessatoria delle clausole contrattuali.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Non emergono ragioni per una diversa regolazione delle spese rispetto alla soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il foro del consumatore è un foro inderogabile che opera in ragione della qualità soggettiva della parte che agisce come consumatore, non della presenza nel contratto di clausole vessatorie.
  • Chi contesta l'applicazione del foro del consumatore deve indicare i fori concorrenti o alternativi una volta escluso il foro inderogabile; non è invece necessario tale onere per chi lo invoca.
  • Nel regolamento di competenza, un motivo che si limiti a una contestazione generica della regolazione delle spese è inammissibile se privo di specifiche argomentazioni.
  • La regolazione delle spese che segua il criterio della soccombenza non è censurabile quando non sia dedotto e dimostrato un concreto vizio della decisione

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaClausole vessatorie
RamiProcesso civileConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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