Cassazione Penale, Sentenza n. 22541/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva respinto la richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo per equivalente, deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.: il Tribunale avrebbe errato nell'applicare il criterio della solidarietà passiva fra correi nel sequestro per equivalente, nonostante le Sezioni Unite (sentenza Massini, 16/09/2024) avessero escluso la solidarietà e imposto che la confisca/sequestro sia limitata al profitto concretamente conseguito dal singolo concorrente, con il criterio residuale della divisione in parti uguali solo ove la quota individuale non sia individuabile. Nestola sosteneva inoltre che la motivazione del Tribunale del riesame era erronea nel ritenere che fosse l'indagato a dover provare in sede cautelare l'esatta quota di arricchimento, e che la difesa aveva invece fornito elementi (e calcoli) per una quantificazione della sua quota o, in subordine, per l'applicazione della ripartizione in parti uguali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce, affermando che il principio stabilito dalle Sezioni Unite (Massini) si applica anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Ne consegue che, in fase cautelare, il sequestro deve essere motivato indicando la plausibile quota di profitto riferibile al singolo concorrente sulla base del compendio indiziario disponibile (giudizio prognostico), gravando in primo luogo sull'accusa l'onere di individuare il quantum e lasciando al difensore la possibilità di controprova. Solo se non è possibile determinare neppure in sede cautelare la quota individuale, si può ricorrere al criterio residuale della ripartizione in parti uguali; va invece esclusa ogni solidarietà passiva automatica. Il provvedimento è dunque annullato e rinviato per nuova valutazione conforme ai principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità richiamati dalle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma richiamata come motivo di cassazione per vizio di motivazione: il ricorso deduce che il provvedimento impugnato ha violato la giurisprudenza consolidata della Cassazione in materia di sequestro/confisca per equivalente e della non applicabilità della solidarietà passiva.
Sezioni Unite, sentenza n. 13783 del 16/09/2024 (Massini)
Sez. U, n. 13783 del 16/09/2024, dep. 2025, Massini
Principio di diritto: in caso di concorso di persone nel reato, la confisca/sequestro per equivalente è legittima solo nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto concretamente conseguito; l'accertamento va fatto caso per caso in contraddittorio; solo se non è possibile individuare la quota individuale si applica, a titolo residuale, la ripartizione in parti uguali; è esclusa ogni forma di solidarietà passiva.
Sezioni Unite, sentenza n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade
Richiama il principio che in sede cautelare è sufficiente una plausibile indicazione prognostica del profitto individuale sulla base degli elementi disponibili; la motivazione cautelare va modulata sullo stato interlocutorio del procedimento.
Cost., art. 3
Riferito per motivare la necessità del controllo di proporzionalità e l'eguaglianza di trattamento nella modulazione della misura ablativa/sanzionatoria.
Cost., art. 27, comma 3
Richiamato come fondamento del principio di individualizzazione della responsabilità penale e della proporzionalità della sanzione, applicabile anche alla valutazione dell'ablazione patrimoniale.
Corte costituzionale, sentenza n. 112 del 2019
Corte cost., sent. n. 112 del 2019
Usata dalle Sezioni Unite per sostenere che il sindacato di proporzionalità relativo alle pene ha valenza anche per altre sanzioni (e per la valutazione retrospettiva/prospettica della proporzionalità).
Massime di principio
- Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in reato plurisoggettivo non può applicarsi automaticamente la solidarietà passiva: bisogna mirare al profitto concretamente conseguito dal singolo.
- L'onere primario di individuare il quantum del profitto individuale grava sull'accusa; l'indagato ha diritto di controprovare (dimostrare assenza o minore entità dell'arricchimento).
- In sede cautelare la motivazione può basarsi su un giudizio prognostico/plausibile (compendio indiziario) e non richiede la certezza probatoria del giudizio definitivo, ma deve comunque spiegare le ragioni della quantificazione individuale.
- Solo se, anche con la valutazione prognostica cautelare, non è possibile determinare la quota individuale del profitto, può operare il criterio residuale della divisione in parti uguali tra i concorrenti.
- Le misure ablative (confisca/sequestro) sono sottoposte al controllo di proporzionalità (adeguatezza, necessità, proporzionalità in senso stretto) e non devono eccedere rispetto al vantaggio effettivamente conseguito dal singolo.
- La difesa, quando possibile, deve fornire calcoli e elementi alternativi per la quantificazione della quota; in mancanza di tali elementi, il giudice cautelare deve comunque motivare perché non è possibile una quantificazione individuale.
- Quando il sequestro disposto nei confronti di un concorrente copre importi che eccedono il profitto complessivo o replica l'intero profitto per ciascun correi, la misura è potenzialmente viziata per violazione del principio di proporzionalità e va riconsiderata.
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