Cassazione Civile, Sentenza n. 39375/2021 del 10/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la decisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che aveva respinto il reclamo sulle elezioni del 24/02/2017 per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma. Principalmente sostenevano che l'ing. Carla Cappiello risultava eletta per tre mandati consecutivi (2005-2009, 2009-2013, 2013-2017) e che la sua conferma nel 2017 violava il divieto di superare tre mandati consecutivi previsto dall'art. 2, comma 4 septies d.l. 29/12/2010 n.225 in relazione all'art. 2, comma 4 del DPR 8/7/2005 n.169. I ricorrenti denunciavano inoltre irregolarità elettorali e una campagna di propaganda tramite numerosi corsi formativi tenuti poco prima delle elezioni, nonché il conseguente "inquinamento" del voto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo (violazione della norma sul limite dei tre mandati consecutivi), dichiarando che anche i mandati sorti da operazioni elettorali successivamente annullate e seguiti da commissariamento devono essere computati ai fini del limite dei tre mandati consecutivi. In ragione di ciò la Corte ha cassato la decisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e rinviato la causa al medesimo Consiglio in diversa composizione per conformarsi al principio di diritto enunciato e decidere anche sulle spese. Gli altri motivi (terzo e quarto) sono stati respinti; il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili alcuni documenti prodotti tardivamente e ha precisato che l'ineleggibilità è personale e, se accertata, comporta solo l'annullamento dell'elezione del soggetto ineleggibile e la sua sostituzione, senza invalidare l'intera tornata elettorale.
Norme richiamate
art. 2, comma 4-septies, d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (conv. L. 26/02/2011 n.10)
le disposizioni ... si applicano ... con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi
La Corte ha interpretato che il limite dei tre mandati consecutivi si applica tenendo conto anche dei mandati derivanti da elezioni poi annullate e seguite da commissariamento; il computo è riferito alla durata oggettiva delle consiliature e non è escluso dal mero annullamento amministrativo dell'elezione
art. 2, comma 4, DPR 8 luglio 2005, n. 169
regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali
Applicato insieme all'art. 2 comma 4-septies D.L. 225/2010: il divieto di mandati consecutivi mira al ricambio e va interpretato in termini funzionali alla parità di accesso alle cariche, computando le consiliature anche se la relativa elezione è stata in seguito annullata
art. 3, commi 11 e 12, DPR 8 luglio 2005, n. 169
l'elettore vota tra coloro che si sono candidati
Conferma che il sistema è di voto per candidati (e non formalmente di "voto di lista"); pertanto l'ineleggibilità di un candidato è personale e non invalida automaticamente l'intera elezione
art. 6 decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382
contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale
Stabilisce la procedura di reclamo amministrativo al Consiglio/Commissione centrale (poi Consiglio Nazionale) contro i risultati elettorali degli Ordini professionali
art. 17 regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
contested grounds for cassation (eccesso di potere e incompetenza)
Indica i casi in cui contro le decisioni del Consiglio Nazionale è possibile ricorrere in Cassazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione / omesso esame di fatto decisivo
Usato dai ricorrenti per censurare la decisione del C.N.I.; la Corte ricorda i limiti di questa censura: l'omesso esame è rilevante solo se il fatto era decisivo e non semplicemente controverso nella valutazione del giudice merito
art. 115 e 116 c.p.c.
onere della prova e valutazione delle prove
Riferite nella censura sulla valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che le critiche alla valutazione probatoria non integrassero vizio di nullità decisivo ai fini della cassazione
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020 n.176)
procedura per la trattazione e discussione orale in Cassazione (norma di svolgimento del giudizio)
La causa è stata decisa anche con le forme e procedure previste da questa norma emergenziale; la Corte ha ammesso discussione orale e memorie
Giurisprudenza e pronunce richiamate
Sentenza Corte Cost. n.173/2019; Cass. SU n. 32781/2018; Cass. SU n. 18047/2010; altre pronunce citate
La Corte si è richiamata alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità che valorizza il principio del ricambio e conferma che i limiti di mandato non devono essere elusi con interpretazioni formali; la sentenza costituzionale n.173/2019 è stata centrale per la motivazione
Massime di principio
- Il limite dei tre mandati consecutivi per i consiglieri degli ordini professionali si calcola rispetto alle consiliature effettivamente insediate: anche un mandato derivante da elezione successivamente annullata e seguito da commissariamento può essere computato ai fini del conteggio dei mandati
- Il divieto dei mandati consecutivi persegue la finalità costituzionale di garantire parità di accesso alle cariche e il fisiologico ricambio; le interpretazioni che escludono automaticamente dal computo mandati annullati sono incompatibili con tale finalità
- L'ineleggibilità per superamento del limite è personale: se accertata, comporta l'annullamento dell'elezione del soggetto ineleggibile e la sua sostituzione con il candidato non eletto seguente, senza invalidare automaticamente l'intera tornata elettorale
- Le doglianze relative a violazioni deontologiche o a forme di propaganda richiedono di dimostrare il nesso causale con l'alterazione del risultato elettorale; altrimenti il sindacato giurisdizionale di legittimità tende a ritenere valide le operazioni di voto
- In sede di Cassazione è determinante indicare chiaramente la violazione di legge e collegare i fatti ai profili di diritto; le censure basate sulla diversa valutazione delle prove o su argomentazioni generiche difficilmente producono l'annullamento della decisione impugnata
- Proceduralmente: i reclami sugli esiti elettorali degli ordini vanno presentati al Consiglio Nazionale (o Commissione centrale) e il ricorso in Cassazione è ammesso nei limiti fissati dalla normativa (eccesso di potere/incompetenza e violazione di legge)
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