Cassazione Penale, Ordinanza n. 12596/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato e riguardava un solo motivo: deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, c.p. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che i presupposti per l'applicazione della recidiva non fossero stati correttamente ravvisati o motivati nella sentenza impugnata. La Corte osserva però che la motivazione di merito dava conto della relazione qualificata tra il nuovo reato e i precedenti, ravvicinati nel tempo e specifici, dai quali desumere l'inclinazione a delinquere e l'inefficacia delle pregresse sanzioni, sicché la censura non coglieva un vizio effettivamente emergente dal testo della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era logicamente coerente e giuridicamente corretta nell'applicare la recidiva ex art. 99, quarto comma, c.p., e che il controllo di legittimità non può spingersi alla rivalutazione del materiale processuale, ma solo alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo non illogico. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99, quarto comma, c.p.
La recidiva reiterata può essere applicata quando la motivazione dia conto della relazione qualificata tra il nuovo reato e i precedenti, specie se specifici e ravvicinati nel tempo, da cui desumere inclinazione a delinquere e inefficacia delle precedenti sanzioni.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo e non consente il controllo sulla rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Massime di principio
- In tema di recidiva, l'applicazione dell'aggravante è legittima quando il giudice di merito motivi sulla relazione qualificata tra il nuovo reato e i precedenti, valorizzando la specificità e la ravvicinatezza temporale dei fatti e l'inefficacia delle precedenti sanzioni.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo se il difetto emerge dal testo della sentenza; non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione del compendio probatorio.
- Nel ricorso per cassazione non è ammesso chiedere una rivisitazione del merito sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, dovendo la Corte limitarsi al controllo della tenuta logico-giuridica della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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