Ordinanza n. 12111/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza n. -OMISSIS- pubbl. il 16/06/2025 RG n. -OMISSIS- Tribunale di Roma Sez. Lavoro resa all'esito del giudizio RG n. -OMISSIS- dal Giudice dott.ssa -OMISSIS-, notificata, sia ai fini dell'appello che ai fini dell'esecuzione in data 16/06/2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, passata in giudicato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, pubblicata e notificata il 16 giugno 2025 e passata in giudicato. Il ricorso è diretto a ottenere l’integrale esecuzione della pronuncia nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Dal testo non risultano specificamente indicati né il contenuto delle statuizioni civili da eseguire né le singole doglianze formulate dal ricorrente; emerge soltanto la contestazione della mancata o non integrale esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi sui fatti di causa, ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio. L’Amministrazione dovrà depositare, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell’ordinanza, una relazione chiarificatrice sulle attività già svolte o in corso di espletamento e finalizzate all’integrale esecuzione della sentenza posta a fondamento del ricorso. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 13 gennaio 2027. Non è stata adottata alcuna statuizione definitiva sull’ottemperanza, né sulle spese.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando gli elementi disponibili non consentono di verificare l’integrale esecuzione del giudicato, il giudice può disporre un incombente istruttorio acquisendo dall’amministrazione una relazione sulle attività già compiute o in corso di svolgimento e fissando una successiva udienza per la prosecuzione della trattazione.
- L’amministrazione destinataria dell’incombente istruttorio deve fornire i chiarimenti entro il termine assegnato dal giudice, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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