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Decreto dirigenziale n. 404 del 22/12/2022

Decreto per i requisiti e le procedure utili ad autorizzare le stazioni di prova ATP non dipendenti dall’amministrazione statale, nonché le attività di controllo finalizzate alla verifica del permanere dei requisiti e del regolare esercizio delle attività delle stesse.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina in modo organico l’autorizzazione, il funzionamento e la vigilanza delle stazioni di prova ATP private, cioè laboratori non dipendenti dall’amministrazione statale che eseguono le prove previste dall’Accordo ATP sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili. Vengono fissati requisiti soggettivi e tecnici, modalità di istanza, visita ispettiva, obblighi di comunicazione e poteri di controllo, oltre a un regime transitorio per le stazioni già autorizzate. Il provvedimento si innesta sulla legge di ratifica dell’Accordo ATP, sul DPR n. 404/1979 e tiene conto dell’esigenza di uniformare le stazioni già operative e di dare attuazione all’orientamento giurisprudenziale richiamato in premessa.

Disciplina requisiti, procedure e controlli per l’autorizzazione delle stazioni di prova ATP non dipendenti dall’amministrazione statale

Disciplina delle stazioni di prova ATP non dipendenti dall’amministrazione statale

Il decreto definisce il quadro regolatorio per il riconoscimento e il controllo delle stazioni di prova ATP private, in attuazione dell’Accordo ATP del 1° settembre 1970, della legge n. 264/1977 e del DPR n. 404/1979. Il provvedimento mira a uniformare requisiti, procedura autorizzatoria, vigilanza e regime transitorio delle stazioni già operative.

Base normativa e finalità

La disciplina è fondata sull’Accordo ATP, ratificato ed eseguito con la legge 2 maggio 1977, n. 264, e sul DPR 29 maggio 1979, n. 404, che demanda al Ministro dei trasporti l’autorizzazione delle stazioni di prova non statali. In premessa è richiamata anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 04118/2020 e il successivo provvedimento del 22 settembre 2021, quale contesto dell’esigenza di aprire ulteriori stazioni di prova private. Il decreto intende quindi disciplinare in modo organico autorizzazione e controlli.

Definizioni rilevanti

Ai fini dell’atto, per Accordo ATP si intende l’accordo internazionale sui trasporti delle derrate deteriorabili e sui mezzi speciali per tali trasporti. La stazione di prova ATP è definita come un laboratorio non dipendente dall’amministrazione statale, attrezzato per eseguire tutte le prove previste dall’allegato 1, appendice 2, dell’Accordo, tenendo conto delle condizioni ambientali nazionali. La Direzione generale per la motorizzazione è individuata come la struttura competente del MIT.

Requisiti per l’autorizzazione

L’autorizzazione all’esercizio è rilasciata al titolare dell’impresa, o alla società nei casi previsti, purché siano posseduti i requisiti soggettivi e organizzativi elencati nel decreto. In particolare sono richiesti:

  • cittadinanza italiana, di uno Stato UE con stabilimento in Italia, oppure di Stato extra UE in presenza di reciproca condizione di reciprocità;
  • maggiore età;
  • assenza di condanne per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, lett. c), inclusi alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, il patrimonio e la fede pubblica, nonché il reato di emissione di assegno senza provvista, salvo riabilitazione;
  • assenza di misure di sicurezza personali o di prevenzione;
  • assenza di interdizione, inabilitazione, fallimento o procedimenti in corso per dichiarazione di fallimento;
  • disponibilità di locali, strumentazione e attrezzature idonei.

Nel caso di società, i requisiti soggettivi devono essere posseduti, a seconda del tipo societario, da tutti i soci, dai soci accomandatari o dagli amministratori. Il requisito dei locali e delle attrezzature deve invece essere riferibile alla società.

Responsabile tecnico e accreditamento

Per ottenere l’autorizzazione, l’impresa deve dimostrare di avere in organico, o di potersi avvalere, di un responsabile tecnico con specifici requisiti professionali. Il responsabile tecnico deve essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati dal decreto, deve avere l’abilitazione professionale ed eventualmente l’iscrizione all’albo, se non dipendente dell’impresa, e deve aver svolto attività di direzione o progettazione nel settore delle carrozzerie isotermiche o presso una stazione di prova ATP per un periodo minimo di due o quattro anni, a seconda del titolo di studio. Sono ammesse esperienze equipollenti nel settore termo-refrigerazione.

L’impresa deve inoltre essere in possesso di certificazione in corso di validità rilasciata da Accredia in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

Requisiti dei locali, del tunnel e della strumentazione

La stazione di prova deve disporre di locali idonei e conformi alle norme di sicurezza sul lavoro e antincendio. Deve inoltre avere almeno un tunnel principale con dimensioni minime riferite all’area di prova, al netto dei vani tecnici, pari a:

  • larghezza almeno 4,6 m;
  • lunghezza almeno 21,0 m;
  • altezza almeno 4,7 m;
  • larghezza porta di accesso almeno 3,6 m;
  • altezza porta di accesso almeno 4,5 m.

Eventuali tunnel aggiuntivi possono avere dimensioni inferiori, ma non sotto i minimi specificati nell’art. 4, comma 2.

La stazione deve inoltre disporre almeno della strumentazione minima indicata nell’allegato 2 e di un’attrezzatura informatica hardware e software capace di acquisire, processare, elaborare e registrare in modo criptato i dati delle prove, nonché di produrre la verbalizzazione conforme all’Accordo ATP. L’attrezzatura deve essere compatibile con la piattaforma digitale del Ministero per consentire l’acquisizione dei dati.

Ogni elemento della strumentazione e delle attrezzature deve essere univocamente identificato ed elettronicamente registrato, con conservazione delle registrazioni significative per almeno dieci anni.

Parametri ambientali dei tunnel di prova

Nei tunnel di prova le apparecchiature di condizionamento devono essere in grado di mantenere i parametri ambientali richiesti dall’Accordo ATP indipendentemente dalle prove eseguite e dalle condizioni esterne. Il decreto richiama in particolare la necessità di controllare e misurare:

  • temperatura ambiente tra 5 °C e 32 °C;
  • velocità dell’aria intorno agli oggetti in prova inferiore a 2 m/s;
  • umidità relativa dell’aria, con misurazione del punto di rugiada.

Procedura di autorizzazione

L’istanza va presentata via PEC alla Direzione generale per la motorizzazione, secondo il fac-simile dell’allegato 1 e con la documentazione ivi prevista. Il procedimento deve concludersi entro 120 giorni; in difetto, la domanda si intende respinta. Le richieste di integrazione documentale o di chiarimenti interrompono il termine.

Verificata la completezza della documentazione, l’Ufficio competente richiede una visita ispettiva presso la sede della stazione richiedente. La visita è svolta da una commissione ispettiva composta da due funzionari del Dipartimento per la mobilità sostenibile, in possesso del diploma di laurea in ingegneria, nominati dal Direttore generale entro trenta giorni dalla richiesta.

Visita ispettiva e rilascio del provvedimento

La commissione comunica alla stazione richiedente giorno e ora della visita. La stazione deve mettere a disposizione un mezzo di trasporto e il relativo personale per le verifiche.

La visita comprende:

  • la verifica dell’adeguatezza di locali, strumentazioni e attrezzature rispetto all’art. 4 e alla documentazione prodotta;
  • l’esecuzione di almeno una prova ATP scelta dalla commissione tra quelle dell’allegato 1, appendice 2, dell’Accordo, con eventuale ripetizione della prova presso una stazione di prova dell’Amministrazione.

Gli oneri della visita e dell’eventuale ripetizione della prova sono a carico della stazione richiedente, ai sensi della legge n. 870/1986. La commissione redige la relazione entro trenta giorni dalla visita. Sulla base di tale relazione, l’Ufficio competente predispone il provvedimento di autorizzazione o diniego, adottato dal Direttore generale.

In caso di autorizzazione, è necessario l’attivazione del collegamento con la piattaforma digitale del Centro Elaborazione Dati dell’Amministrazione. L’autorizzazione è poi pubblicata sul sito del Ministero e comunicata al Segretariato ONU di Ginevra.

Obblighi successivi all’autorizzazione

Le stazioni autorizzate devono trasmettere semestralmente alla Direzione generale territoriale competente e alla Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3 - una relazione sull’attività svolta, corredata da un quadro statistico delle prove effettuate.

Con riferimento alla certificazione Accredia, la stazione deve comunicare:

  • ogni rinnovo, allegando la nuova certificazione;
  • ogni sospensione, revoca o mancato rinnovo.

In questi casi, la stazione deve sospendere l’attività di verbalizzazione.

Vigilanza, sospensione e revoca

Le Direzioni generali territoriali esercitano la vigilanza sul permanere dei requisiti e sul rispetto delle disposizioni applicabili, tramite gli Uffici della motorizzazione. I controlli possono essere documentali, anche da remoto, oppure ispettivi, con verbale finale.

Se viene accertata la perdita di uno o più requisiti necessari per l’autorizzazione, la Direzione generale territoriale invia una relazione documentata alla Direzione generale per la motorizzazione, che dispone la sospensione immediata dell’autorizzazione per un periodo da 2 a 5 anni, comunque fino a prova dell’eliminazione delle irregolarità.

Se sono riscontrate irregolarità nell’esercizio dell’attività, queste vengono contestate al titolare, che ha 10 giorni naturali e consecutivi per le controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento, la Direzione generale per la motorizzazione può disporre la sospensione da 1 a 5 anni, in relazione alla gravità. Se la stazione è destinataria per due volte in tre anni delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4, è disposta la revoca dell’autorizzazione. Dopo la revoca, una nuova istanza non può essere presentata prima di tre anni.

Ogni sospensione o revoca comporta la cancellazione, temporanea o definitiva, dall’elenco pubblicato sul sito ministeriale e la comunicazione al Segretariato ONU.

Regime transitorio per le stazioni già autorizzate

Le stazioni già autorizzate dai decreti ministeriali del 3 luglio 1980 e del 30 aprile 1987, oppure comunque operanti e comunicate al Segretariato ONU, devono dimostrare entro due anni dall’entrata in vigore del decreto il possesso dei requisiti degli artt. 3, 4 e 5, fatta eccezione per le dimensioni minime del tunnel principale.

Decorso inutilmente il termine biennale, l’attività è sospesa con provvedimento del Direttore generale per la motorizzazione. Dalla data di entrata in vigore del decreto, a tali stazioni si applicano comunque le regole su comunicazioni e controlli previste dagli artt. 9 e 10.

Allegati

L’allegato 1 contiene il fac-simile della domanda di riconoscimento come stazione di prova ATP privata, con l’elenco delle informazioni da indicare e dei documenti da allegare, tra cui atto costitutivo, statuto, certificazione camerale, manuale di qualità, nomina del responsabile tecnico, documentazione sulla strumentazione, planimetrie, dichiarazioni di conformità e certificazione Accredia.

L’allegato 2 elenca la strumentazione minima e le modalità d’impiego, includendo tra l’altro metro a nastro, calibro per spessori di isolamento, attrezzatura informatica per acquisizione criptata e verbalizzazione, sonde termometriche, termometro di precisione, anemometro, strumentazione per consumi elettrici e carburante, impianto di smaltimento gas di scarico, registro delle manutenzioni, collegamento informatico con il sistema del Ministero e conservazione decennale delle prove effettuate.

Disposizioni finali

Il decreto precisa che dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili. Il testo, con gli allegati, è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Punti principali

Oggetto e finalità

Il decreto stabilisce i requisiti e le procedure per autorizzare stazioni di prova ATP non dipendenti dall’amministrazione statale e per controllarne nel tempo il permanere dei requisiti e il regolare esercizio dell’attività.

Requisiti soggettivi e organizzativi

L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’impresa o alla società, purché ricorrano requisiti di cittadinanza, maggiore età, assenza di specifiche condanne penali, assenza di misure di sicurezza o prevenzione, assenza di interdizione/inabilitazione/fallimento e disponibilità di locali, strumentazione e attrezzature idonei. È inoltre richiesto un responsabile tecnico con titoli di studio e esperienza professionale specifici, nonché l’accreditamento Accredia secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

Requisiti strutturali e strumentali

Le stazioni devono disporre di locali idonei, di almeno un tunnel principale con dimensioni minime indicate dal decreto, di strumentazione minima elencata in allegato 2 e di un sistema informatico compatibile con la piattaforma del Ministero per l’acquisizione e la conservazione criptata dei dati di prova. Sono inoltre prescritti parametri ambientali controllabili e registrabili nei tunnel di prova.

Procedimento autorizzatorio e controlli successivi

L’istanza va presentata via PEC alla Direzione generale per la motorizzazione secondo il fac-simile allegato. Il procedimento deve concludersi entro 120 giorni, altrimenti la domanda si intende respinta. È prevista una visita ispettiva da parte di una commissione di due funzionari ingegneri, con oneri a carico del richiedente. L’autorizzazione è subordinata all’attivazione del collegamento informatico con il sistema del Ministero, viene pubblicata sul sito istituzionale e comunicata all’ONU. Dopo il rilascio, la stazione deve inviare relazioni semestrali e subisce controlli territoriali, con possibili sospensioni e revoca in caso di perdita dei requisiti o irregolarità.

Regime transitorio per le stazioni già autorizzate

Le stazioni già autorizzate con i decreti del 3 luglio 1980 e del 30 aprile 1987, o comunque operanti e comunicate all’ONU, devono adeguarsi ai requisiti del nuovo decreto entro due anni, salvo la sola deroga sulle dimensioni minime del tunnel principale. In caso di mancato adeguamento l’attività è sospesa.

Come è indicizzato

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