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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14866/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale della libertà che, pur avendo annullato l'ordinanza del GIP del 30/07/2025 con riferimento a due capi (art. 73, c.4, DPR 309/1990, capi 25 e 30) relativi a reati in materia di stupefacenti, aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti del Prestia per il delitto associativo (art. 416-bis.1 c.p.) e per reati satelliti (estorsione, detenzione/porto di armi da guerra, ricettazione). Il difensore ha proposto cinque censure: insufficiente e contraddittoria motivazione sul ridimensionamento del quadro indiziario dopo l'annullamento dei capi di stupefacenti; mancata valutazione dell'adeguatezza di misure meno afflittive; assenza di attualizzazione del pericolo per la libertà; motivazione per relationem e carenza di esplicitazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria (attribuzione di nickname e pesatura di chat e chat multimediali senza riscontri diretti).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici, aspecifici e manifestamente infondati: il Tribunale della libertà aveva adeguatamente esaminato il quadro indiziario, aveva esplicitato gli elementi (chat, intercettazioni, videosorveglianza, contabilità comune, rapporti diretti con il promotore del sodalizio) che giustificano la partecipazione associativa e le esigenze cautelari e non ha espunto indizi rilevanti; inoltre il ricorrente non aveva posto al riesame opponibile alla Corte censure specifiche e puntuali tali da obbligare il giudice del riesame a motivare ulteriormente. La Corte ha confermato che, alla luce dell'aggravante 416-bis.1, opera una presunzione rafforzata circa l'esistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia carceraria che il ricorrente non ha superato. Perciò il provvedimento impugnato è stato confermato nella sua parte sostanziale; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; non è disposta la remissione in libertà.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 73, comma 4

    Richiamata come norma relativa ai reati di spaccio/stupefacenti: il Tribunale del riesame ha annullato l'applicazione della misura con riferimento ai due specifici capi valutandone la non concludenza rispetto a quei reati, senza però ritenere eliminati gli altri indizi utili a fondare la misura per l'associazione.

  • DPR 309/1990, art. 74, commi 1-4

    Riferimento ai reati collegati (concorso in traffici illeciti etc.) contestati come capi diversi da quelli annullati; la Corte ha ritenuto che tali contestazioni restino idonee, insieme agli altri elementi, a sostenere la gravità indiziaria rispetto alla partecipazione associativa.

  • Codice penale, art. 416-bis.1

    La Corte riconosce che la contestazione di associazione di tipo mafioso con l'aggravante stabilita dall'art. 416-bis.1 produce una doppia presunzione circa l'esistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere, presunzioni che il difensore deve specificamente e puntualmente contrastare.

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Richiamato in relazione ai criteri di valutazione degli indizi: la Corte ha rilevato che le doglianze difensive non hanno fornito una devoluzione fattuale sufficiente per consentire la revisione in cassazione della valutazione indiziaria operata dal giudice di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Norma sulle esigenze cautelari e la loro attualizzazione: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia motivato in termini attualizzati e concreti il pericolo per la libertà del Prestia, anche alla luce dei precedenti e dei fatti recenti.

  • Codice di procedura penale, art. 275, commi 3 e 3-bis

    Richiamati nella discussione sull'extrema ratio della custodia cautelare; la Corte ha osservato che il Tribunale del riesame ha comunque considerato l'idoneità di misure alternative e ritenuto la custodia necessaria alla luce del quadro di gravità indiziaria e dell'aggravante associativa.

  • Codice di procedura penale, art. 292

    Invocato rispetto al vizio di motivazione e alla necessità di valutazione degli elementi indiziari: la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse sufficientemente articolata e non affetta da contraddittorietà o omissioni rilevanti.

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 9

    Richiamato per la peculiarità del giudizio di riesame 'de libertate' e per i limiti dell'onere della difesa nel proporre motivi specifici nei confronti del riesame; la Corte ha sottolineato l'obbligo del ricorrente di devolvere fatti e censure al riesame per consentire il controllo in cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1

    Norma che definisce le censure ammissibili in cassazione: la Corte ha ritenuto le censure generiche e non conformi ai limiti di devoluzione previsti, dichiarando il ricorso inammissibile.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicata per l'imposizione delle spese e del versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente a titolo di equo ristoro per l'inammissibilità del ricorso.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173

    Richiamata per i limiti della motivazione e della esposizione dei motivi nel ricorso (sinteticità ai sensi dell'art. 173 disp. att.): la Corte ha trattato i motivi entro i limiti ammessi.

  • Codice di procedura penale, art. 192 (commi 2, 3-4) e art. 273 comma 1-bis

    Citate in relazione ai criteri di valutazione della prova indiziaria e alla necessità di esplicitare la connessione tra singoli indizi e persona dell'imputato; la Corte ha ritenuto sufficiente la disamina del giudice di merito e ha negato la possibilità di un diverso apprezzamento in sede di legittimità senza adeguata devoluzione.

Massime di principio

  • In giudizi 'de libertate' e nei riesami cautelari il difensore ha l'onere di devolvere al giudice del riesame censure specifiche, puntuali e basate su fatti e fonti di prova: censure generiche rischiano l'inammissibilità in cassazione.
  • Quando è contestata un'associazione aggravata (art. 416-bis.1 o simili), il giudice può ritenere sussistere una presunzione rafforzata circa l'esistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia; il difensore deve fornire elementi concreti e specifici per superare tale presunzione.
  • La rimozione di singoli capi (es. reati di stupefacenti) non comporta automaticamente l'annullamento dell'intero impianto indiziario: il giudice deve valutare se gli indizi residui restano idonei a sostenere la misura per altri reati contestati.
  • La motivazione per relationem è ammissibile nei punti non oggetto di specifica censura dal difensore: il Tribunale del riesame può richiamare e sintetizzare la motivazione originaria se la parte non ha devoluto questioni precise.
  • La mera prospettazione di una diversa valutazione degli indizi non è sufficiente in cassazione; è necessario documentare errori specifici di diritto o di logica o far emergere omissioni motivazionali rilevanti e concretamente riferite alla situazione personale dell'indagato.
  • Il decorso di alcuni mesi tra i fatti contestati e l'applicazione della misura non elimina automaticamente l'attualità delle esigenze cautelari; la rilevanza del cosiddetto 'tempo silente' va valutata caso per caso, considerata la gravità dei reati e la presenza di elementi che attenuino la pericolosità.

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