Sentenza del 16/05/2019 n. 13127 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 330 e 141 c.p.c., sostenendo che l'atto di appello dell'Ufficio contro la sentenza favorevole di primo grado non fosse stato notificato presso il domicilio eletto, cioè presso il difensore domiciliatario, ma direttamente a lui personalmente. Secondo il contribuente, tale irregolarità aveva determinato la nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza, poiché egli era rimasto contumace in secondo grado ed era venuto a conoscenza della decisione soltanto tramite la successiva cartella di pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo nulla la notificazione dell'appello eseguita alla parte personalmente anziché presso il procuratore costituito e domiciliatario nel giudizio di primo grado. Poiché la CTR non aveva disposto la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., sono stati dichiarati nulli l'intero giudizio di appello e la sentenza impugnata. La decisione è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese. Essendo ormai il contribuente venuto a conoscenza dell'impugnazione, non è stata ritenuta necessaria una nuova notificazione dell'appello, ma soltanto la riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 392 c.p.c.
Norme richiamate
Art. 330, comma 1, c.p.c.
La notificazione dell'impugnazione deve essere effettuata presso il procuratore costituito o, in determinati casi, nella residenza o nel domicilio eletto della parte.
Quando nel giudizio di primo grado la parte ha eletto domicilio presso il proprio difensore, l'atto di appello deve essere notificato presso tale domicilio e non direttamente alla parte, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge.
Art. 141 c.p.c.
La disposizione disciplina la notificazione presso il domicilio eletto e concorre a individuare il luogo corretto per la notificazione degli atti processuali.
Art. 291 c.p.c.
In caso di nullità della notificazione, il giudice deve disporne la rinnovazione, assegnando alla parte interessata un termine per provvedervi. Se tale rinnovazione non viene effettuata, il giudizio successivo può risultare nullo.
Art. 392 c.p.c.
Dopo la cassazione con rinvio, la prosecuzione del giudizio davanti al giudice di rinvio avviene mediante riassunzione nelle forme previste dalla norma.
Artt. 43 c.p.c. e 43 c.c.
Sono richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina processuale della notificazione e dell'impugnazione; la decisione si fonda principalmente sull'applicazione dell'art. 330 c.p.c.
Massime di principio
- Se una parte ha eletto domicilio presso il proprio difensore nel giudizio di primo grado, l'atto di appello deve normalmente essere notificato presso quel domicilio, non alla parte personalmente.
- La notificazione dell'impugnazione effettuata alla parte anziché al procuratore domiciliatario è normalmente affetta da nullità, anche se la parte riceve materialmente l'atto.
- La nullità della notificazione non comporta necessariamente l'estinzione del processo: il giudice deve consentirne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
- Se il giudice non dispone la rinnovazione e procede comunque nel giudizio di appello, possono essere dichiarati nulli sia il processo di secondo grado sia la sentenza conclusiva.
- Quando la parte ha comunque acquisito conoscenza dell'impugnazione, ad esempio tramite la notifica della cartella o di altro atto, la nuova notificazione può essere superflua; dopo la cassazione è sufficiente la riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio.
- La decisione sulla validità della notificazione richiede la verifica concreta dell'atto introduttivo, del domicilio eletto, del difensore costituito e delle modalità effettive di consegna.
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