Sentenza del 17/07/2015 n. 4242 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Successione - Emendabilità della dichiarazione oltre il termine - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'imposta di successione relativa all'eredità della madre delle ricorrenti, deceduta l'11 agosto 1997. In una dichiarazione integrativa del 2010, presentata dopo il rinvenimento di un testamento olografo, le contribuenti avevano indicato un valore dell'asse ereditario pari a 271.708,71 euro. Successivamente, rilevato un errore materiale, avevano presentato una dichiarazione rettificativa riportandosi ai valori indicati nella dichiarazione originaria del 1998. L'Agenzia delle Entrate aveva invece liquidato una maggiore imposta, sostenendo la validità dei valori della dichiarazione integrativa. Le ricorrenti hanno contestato l'illegittimità della pretesa, la prescrizione, l'illogicità e l'insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha accolto l'appello. Ha riconosciuto che la dichiarazione di successione, in quanto dichiarazione di scienza, può essere rettificata anche dopo la scadenza del termine di presentazione e persino dopo la notificazione dell'avviso di liquidazione, quando la rettifica riguarda errori che determinano un'imposizione superiore a quella dovuta per legge. Poiché l'Ufficio non aveva dimostrato l'erroneità della dichiarazione rettificativa e non aveva adeguatamente motivato il maggior valore attribuito agli immobili, l'avviso di liquidazione è risultato illegittimo. È stata inoltre censurata la precedente quantificazione giudiziale di 170.000 euro, ritenuta priva di un adeguato iter logico e motivazionale. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. L'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 2.000 euro.
Norme richiamate
Art. 31 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
La dichiarazione di successione deve essere presentata entro sei mesi dall'apertura della successione. La dichiarazione può sempre essere modificata fino alla scadenza, con la presentazione di dichiarazioni sostitutive.
La norma disciplina il termine ordinario di presentazione e la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive o integrative, in particolare quando sopravvengano eventi che modificano la devoluzione dell'eredità. La sentenza, richiamando i principi elaborati dalla Cassazione, interpreta la disciplina nel senso che gli errori della dichiarazione possono comunque essere rettificati anche dopo la scadenza del termine, se la rettifica è fondata e serve a determinare correttamente l'imposta.
Art. 27 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
La disposizione è stata richiamata dall'Agenzia delle Entrate per sostenere la tempestività della liquidazione dell'imposta; la questione è rimasta assorbita dall'accoglimento dell'appello.
Principi costituzionali di capacità contributiva, buona amministrazione, collaborazione e buona fede
Non è ammissibile impedire al contribuente di dimostrare che i fatti dichiarati non giustificano il prelievo tributario o determinano un'imposta superiore a quella legalmente dovuta. L'Amministrazione deve prendere in considerazione una rettifica fondata, anche tardiva, ai fini della corretta liquidazione dell'imposta.
Cass. civ., Sez. V, sentenze n. 2366/2013, n. 12754/2011 e n. 6609/2011
La dichiarazione di successione è una dichiarazione di scienza, non una manifestazione negoziale irrevocabile. Pertanto è emendabile e retrattabile quando contenga errori dai quali derivi un carico fiscale maggiore rispetto a quello previsto dalla legge.
Massime di principio
- Una dichiarazione fiscale contenente errori può essere rettificata anche dopo la scadenza del termine ordinario e, secondo l'orientamento richiamato, anche dopo la notifica dell'avviso di liquidazione, purché la correzione sia documentata e fondata.
- L'Amministrazione finanziaria non può ignorare una rettifica solo perché tardiva: deve valutarla e determinare l'imposta sulla base della situazione effettiva e dei valori fiscalmente corretti.
- In materia di successione, i beni e i relativi valori devono essere riferiti al momento dell'apertura della successione, non a valori successivi non adeguatamente giustificati.
- Quando l'Ufficio attribuisce un valore maggiore ai beni ereditari, deve motivare in modo specifico le ragioni della maggiore valorizzazione; non è sufficiente richiamare genericamente valori successivi o presunti.
- Il giudice tributario non può sostituire al valore contestato una diversa quantificazione priva di motivazione e di un percorso logico verificabile.
- Il contribuente che chiede la rettifica deve fornire elementi idonei a dimostrare l'errore originario, la correttezza del nuovo dato e il collegamento tra la rettifica e l'imposta effettivamente dovuta.
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