Cassazione Civile, Ordinanza n. 12677/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (costruttore)
La controversia
Due proprietari confinanti avevano convenuto una società costruttrice per ottenere la demolizione o l'arretramento di un edificio pluripiano realizzato a distanza inferiore a quella legale rispetto al loro fabbricato, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo insussistente la violazione delle norme sulle distanze. La Corte d'appello aveva invece accolto il gravame, ordinando l'arretramento del fabbricato, ritenendo applicabile l'art. 9, comma 1, n. 2, del d.m. 1444/1968 per la zona in questione e computando nel calcolo della distanza anche alcune passerelle/balconi di ampie dimensioni, considerate corpo di fabbrica. La società costruttrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: ha contestato l'applicazione dell'art. 9 del d.m. 1444/1968 e il computo dei balconi/passerelle come corpo di fabbrica; ha dedotto la violazione della disciplina sull'abbattimento delle barriere architettoniche per l'accesso ai servizi e alle unità al piano terra; ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo circa la natura delle strutture da demolire; ha infine invocato il principio di prevenzione e la violazione delle norme sulle distanze. I proprietari confinanti hanno resistito e proposto ricorso incidentale: inizialmente anche sulla domanda risarcitoria per la violazione delle distanze, poi rinunciata; con il secondo motivo hanno censurato l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado dopo la riforma in appello. In cassazione il primo ricorso è stato rigettato: i primi quattro motivi della società sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati, perché le censure miravano a rimettere in discussione accertamenti di fatto o introducevano questioni nuove non trattate nei gradi di merito; è stato ribadito che l'art. 9 del d.m. 1444/1968, quando il regolamento locale non prevede distanze maggiori, si inserisce automaticamente nei rapporti tra privati come criterio integrativo dell'art. 873 c.c. ed è inderogabile; inoltre, le sporgenze di dimensioni rilevanti e destinate ad ampliare la fruibilità del fabbricato possono essere computate nella distanza. Sul ricorso incidentale, la Corte ha accolto il secondo motivo: ha riconosciuto che la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado era stata ritualmente proposta e non era stata decisa dalla Corte d'appello; tuttavia, poiché la prova del pagamento non era sufficiente, ha cassato con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione limitatamente a tale punto e per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società costruttrice, ritenendo inammissibili o infondati i motivi relativi alla disciplina delle distanze, al computo dei balconi/passerelle, alla dedotta normativa sulle barriere architettoniche, all'omesso esame di fatti e al principio di prevenzione. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale dei proprietari confinanti per omessa pronuncia sulla richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, cassando sul punto la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per la società ricorrente principale, del pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 9 d.m. 1444/1968
Quando il regolamento locale non prevede distanze maggiori, la disciplina sulle distanze minime tra pareti finestrate e pareti antistanti si inserisce automaticamente nei rapporti tra privati; la distanza di 10 metri è inderogabile nelle zone territoriali omogenee indicate dalla norma.
art. 873 c.c.
È la norma codicistica di base in tema di distanze tra costruzioni, integrata automaticamente dalla disciplina urbanistica inderogabile del d.m. 1444/1968 quando il regolamento locale non stabilisca distanze più ampie.
art. 2 d.m. 1444/1968
Serve a qualificare la zona territoriale omogenea e quindi a individuare il regime delle distanze applicabile.
art. 2 bis d.l. n. 380/2001
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere la non immediata applicabilità della disciplina ministeriale nei rapporti tra privati, ma la Corte nega tale impostazione.
artt. 78 e 79 L. 380/2001
Richiamati come norme sulla realizzazione di interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma la questione è stata dichiarata nuova e comunque fattuale.
art. 3 d.m. 236/1989
Richiamato in relazione all'accessibilità per i portatori di disabilità; il motivo è stato dichiarato inammissibile per novità e perché implicava accertamenti di fatto.
artt. 872, comma 2, 873 c.c.
Richiamati dai ricorrenti incidentali nel motivo poi rinunciato sulla domanda risarcitoria da violazione delle distanze.
artt. 874, 875 e 877 c.c.
Richiamati nel motivo sul principio della prevenzione, ma la censura è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile.
art. 91 c.p.c.
Invocato nel ricorso incidentale per l'omessa decisione sulla domanda di restituzione; la Corte qualifica la doglianza come sostanzialmente omessa pronuncia, riconducibile all'art. 112 c.p.c.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta integra un error in procedendo denunciabile in cassazione.
art. 384, comma 2, c.p.c.
In caso di omessa pronuncia sulla restituzione di somme versate in esecuzione della sentenza riformata, la Corte può decidere nel merito se la prova del pagamento sia sufficiente; nel caso concreto ha ritenuto necessario il rinvio per difetto di prova.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Richiamato per il principio di autosufficienza: il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda la censura.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. quale presidio dell'onere di specificazione e deposito degli atti rilevanti.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Rilevante come parametro del vizio di violazione di legge, che non consente di rimettere in discussione l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi, che non può essere utilizzato per sollecitare un nuovo giudizio sul merito o per introdurre questioni nuove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente principale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di distanze tra fabbricati, la disciplina del d.m. 1444/1968 è inderogabile e si inserisce automaticamente nei rapporti tra privati quando il regolamento locale non preveda distanze maggiori; la norma urbanistica integra l'art. 873 c.c.
- Nel giudizio di cassazione, la violazione di legge non consente di contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito: è censurabile solo l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la valutazione delle risultanze istruttorie.
- Le sporgenze edilizie di dimensioni rilevanti, destinate ad ampliare la parte utilizzabile del fabbricato o a consentire il transito/permanenza di persone, possono essere considerate parte del corpo di fabbrica ai fini del computo delle distanze; restano escluse solo le mere sporgenze di modesta entità prive di autonoma incidenza volumetrica.
- Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni nuove che presuppongono accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito; chi le deduce deve indicare specificamente dove siano state già prospettate.
- L'omessa pronuncia su una domanda ritualmente introdotta integra un vizio processuale denunciabile in cassazione; se la domanda attiene alla restituzione di somme pagate in esecuzione di una sentenza riformata, la restituzione costituisce effetto legale della riforma, ma occorre comunque una prova sufficiente dell'avvenuto pagamento per la decisione nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12597/2026 del 05/05/2026
- ordinanza_civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12599/2026 del 05/05/2026
- ordinanza_civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12603/2026 del 05/05/2026
- ordinanza_civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12605/2026 del 05/05/2026
- ordinanza_civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12607/2026 del 05/05/2026
- ordinanza_civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12608/2026 del 05/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →