Corte di giustizia, Sentenza C-21/24
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 settembre 2025. — CP contro Nissan Iberia SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil Zaragoza. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 101 TFUE – Principio di effettività – Azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea – Termine di prescrizione – Determinazione del dies a quo – Conoscenza delle informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno – Pubblicazione sul sito Internet di un’autorità nazionale garante della concorrenza della sua decisione che accerta una violazione delle regole di concorrenza – Effetto vincolante di una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza non ancora definitiva – Sospensione o interruzione del termine di prescrizione – Sospensione del procedimento dinanzi al giudice adito con un’azione per il risarcimento del danno – Direttiva 2014/104/UE – Articolo 10 – Applicazione ratione temporis. — Causa C-21/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che, nelle azioni risarcitorie antitrust fondate su una decisione di un’autorità nazionale di concorrenza, la prescrizione non può decorrere prima della definitività della decisione se il danneggiato deve potersi basare su un accertamento stabile della violazione. La soluzione si fonda sul principio di effettività dell’articolo 101 TFUE e, nel caso concreto, anche sull’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, applicabile ratione temporis. Ne deriva che la mera pubblicazione della decisione non definitiva sul sito dell’autorità non basta a far iniziare il termine.
Decorrenza della prescrizione nelle azioni follow-on per il risarcimento del danno da intese: il termine non può iniziare prima che la decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza sia divenuta definitiva, se solo allora il danneggiato può ragionevolmente conoscere le informazioni indispensabili per agire.
La questione giuridica
Se, in un’azione per il risarcimento del danno conseguente a una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza che accerta una violazione dell’articolo 101 TFUE, il termine di prescrizione possa decorrere già dalla pubblicazione della decisione non definitiva sul sito dell’autorità, oppure solo quando la decisione sia divenuta definitiva; e se l’articolo 101 TFUE, letto alla luce del principio di effettività, osti a una normativa nazionale interpretata nel primo senso. In via connessa, se l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 si applichi ratione temporis al caso di specie.
Principio di diritto
L’articolo 101 TFUE, letto alla luce del principio di effettività, e l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 ostano a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali, secondo cui nelle azioni follow-on per il risarcimento del danno il termine di prescrizione può iniziare a decorrere prima che la decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza che accerta la violazione sia divenuta definitiva. Il danneggiato non può essere considerato in possesso delle "informazioni indispensabili" per agire finché la decisione non sia definitiva e adeguatamente accessibile, perché solo allora può fondare effettivamente la propria domanda sulla constatazione dell’infrazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 16 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Direttiva 2014/104/UE
- Articolo 10 della direttiva 2014/104/UE
- Articolo 21 della direttiva 2014/104/UE
- Articolo 22 della direttiva 2014/104/UE
- Articolo 1902 del Código Civil
- Articolo 1968 del Código Civil
- Articolo 1973 del Código Civil
- Articolo 74 della Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia
- Articolo 75 della Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia
- Articolo 90, paragrafo 3, della Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Prescrizione nelle azioni follow-on antitrust e definitività della decisione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Zaragoza in una controversia tra un soggetto danneggiato e Nissan Iberia SA. Il tema centrale è la decorrenza del termine di prescrizione per un’azione di risarcimento del danno conseguente a una violazione dell’articolo 101 TFUE accertata dalla CNMC, con particolare attenzione al ruolo della pubblicazione della decisione amministrativa e alla sua successiva definitività in sede giurisdizionale.
Fatti e procedimento principale
La CNMC, con decisione del 23 luglio 2015, aveva constatato una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 1 della legge spagnola 15/2007, relativa a uno scambio di informazioni commercialmente sensibili tra varie imprese, tra cui Nissan. La decisione fu pubblicata in sintesi il 28 luglio 2015 e integralmente il 15 settembre 2015 sul sito della CNMC; fu poi impugnata e confermata per Nissan solo nel 2021 dal Tribunal Supremo.
CP ha agito nel marzo 2023 per ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito per l’acquisto di un veicolo il cui prezzo sarebbe stato influenzato dall’intesa. Nissan ha eccepito la prescrizione, sostenendo che il termine annuale previsto dal diritto spagnolo era iniziato a decorrere già nel 2015, con la pubblicazione della decisione della CNMC e la diffusione mediatica della vicenda.
Questioni poste dal giudice del rinvio
Il giudice spagnolo ha chiesto, in sostanza:
- se il diritto dell’Unione consenta di distinguere tra la mera possibilità di agire e un vero e proprio obbligo di proporre l’azione, facendo decorrere la prescrizione appena il danneggiato conosca gli elementi essenziali della pretesa;
- se, per intentare l’azione di risarcimento, occorra attendere che la sanzione amministrativa diventi definitiva in sede giurisdizionale;
- se la pubblicazione sul sito internet della CNMC possa essere equiparata alla pubblicazione delle decisioni della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 101 TFUE e il principio di effettività. Considera poi l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, relativo al vincolo per i giudici nazionali rispetto alle decisioni della Commissione, e soprattutto l’articolo 10 della direttiva 2014/104, che disciplina i termini di prescrizione delle azioni per il risarcimento del danno da violazioni del diritto della concorrenza.
Rilevanti anche:
- l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, che richiede che il termine non inizi prima della cessazione della violazione e della conoscenza, o conoscibilità ragionevole, degli elementi essenziali dell’azione;
- l’articolo 22, paragrafo 1, della medesima direttiva, sulla non retroattività delle misure nazionali adottate per dare attuazione alle disposizioni sostanziali;
- la normativa spagnola sulla responsabilità civile e sulla prescrizione, in particolare gli articoli 1902, 1968 e 1973 del Código Civil e gli articoli 74 e 75 della Ley 15/2007.
Applicabilità temporale della direttiva 2014/104
La Corte verifica preliminarmente se l’articolo 10 della direttiva 2014/104 fosse applicabile ratione temporis. Ricorda che si tratta di una disposizione sostanziale e che, ai fini della sua applicazione, occorre stabilire se la situazione del procedimento principale fosse già “acquisita” alla scadenza del termine di recepimento, il 27 dicembre 2016.
Poiché la violazione era cessata nel 2013 ma, secondo la Corte, il termine di prescrizione non era ancora iniziato a decorrere alla data di scadenza del termine di recepimento, la situazione non era acquisita prima di tale data. Di conseguenza, l’articolo 10 della direttiva 2014/104 è applicabile al caso di specie.
Ragionamento della Corte sul dies a quo
La Corte richiama la propria giurisprudenza costante secondo cui l’esercizio del diritto al risarcimento per violazioni degli articoli 101 e 102 TFUE non deve essere reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile. In tale prospettiva, il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima che:
- la violazione sia cessata;
- il danneggiato abbia conoscenza, o possa ragionevolmente averne, dell’esistenza della violazione, del danno, del nesso causale e dell’identità dell’autore.
Nel caso di una follow-on damages action fondata su una decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza, la Corte precisa che il danneggiato non può ragionevolmente disporre delle informazioni indispensabili finché la decisione non sia definitiva, se solo la definitività consente al giudice civile di fondare la decisione risarcitoria su un accertamento vincolante della violazione.
La Corte osserva che, a differenza delle decisioni della Commissione europea soggette all’articolo 16 del regolamento n. 1/2003, una decisione nazionale impugnata non ha per il giudice civile lo stesso effetto vincolante. Pertanto, se la decisione della CNMC è contestata e il giudice del risarcimento non è vincolato dal suo contenuto fino alla definitività, il danneggiato non può essere considerato in grado di fondare effettivamente la propria azione su tale decisione prima che essa divenga definitiva.
Irrilevanza delle cause di sospensione, interruzione e sospensione del processo nel caso concreto
La Corte ritiene che l’interpretazione accolta non sia smentita dalle regole spagnole su sospensione o interruzione della prescrizione né dalla possibilità per il giudice civile di sospendere il processo. Nel fascicolo non emerge che la proposizione del ricorso contro la decisione della CNMC sospenda automaticamente la prescrizione fino alla definitività. Inoltre, le cause di interruzione indicate non dipendono dal contenzioso avverso la decisione antitrust e non assicurano, in modo sufficientemente effettivo, che il termine annuale non scada prima della definitività.
Quanto alla sospensione del processo, essa è solo eventuale e presuppone già la proposizione dell’azione risarcitoria; quindi non evita il rischio che il termine di prescrizione maturi prima che il danneggiato abbia un accertamento definitivo su cui fondare la domanda.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che l’articolo 101 TFUE, letto alla luce del principio di effettività, e l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 ostano a una normativa nazionale interpretata nel senso che il termine di prescrizione possa decorrere prima che la decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza sia divenuta definitiva.
Nel caso concreto, la Corte ritiene che CP non avesse ancora, al 27 dicembre 2016, tutte le informazioni indispensabili per proporre utilmente l’azione. Di conseguenza, il termine di prescrizione non era ancora iniziato a decorrere a quella data e l’azione proposta nel 2023 non appare prescritta, salvo verifica del giudice nazionale sulla data effettiva di pubblicazione della sentenza di definitività.
Rilievo pratico per le azioni di risarcimento del danno antitrust
La sentenza è rilevante perché rafforza la tutela delle follow-on damages actions: la conoscenza “sufficiente” per far decorrere la prescrizione non coincide con la mera notizia dell’esistenza di un provvedimento amministrativo, ma richiede un accertamento definitivo quando solo tale accertamento renda concretamente azionabile la pretesa risarcitoria. Per gli operatori, ciò incide sia sulla strategia di contenzioso sia sulla verifica della prescrizione nelle cause antitrust fondate su decisioni delle autorità nazionali.
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