Cassazione Penale, Ordinanza n. 34384/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità, ritenendo congrua la motivazione della Corte d’appello sul diniego delle attenuanti generiche. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Salerno del 20 febbraio 2026, contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione al reato di evasione. La Cassazione ha rilevato che la censura riproponeva in modo generico e meramente oppositivo questioni già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale. Quest’ultima aveva negato le attenuanti valorizzando la gravità dei fatti, il concreto allarme suscitato e la condotta successiva al reato; aveva inoltre considerato l’assenza di resipiscenza e la personalità refrattaria alle statuizioni dell’autorità giudiziaria, anche al di là della recidiva specifica e infraquinquennale.
Norme richiamate
il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cesarano Pietro, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile per genericità, risultando meramente oppositivo e reiterativo di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza
La disposizione individua il reato rispetto al quale erano richieste le attenuanti generiche; la decisione non affronta ulteriori questioni interpretative sulla fattispecie di evasione.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve esaminare singolarmente tutti gli elementi dedotti dalle parti o risultanti dagli atti: è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando gli altri disattesi o superati dalla valutazione complessiva.
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che si limiti a riproporre, in modo meramente oppositivo, censure già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando la gravità concreta dei fatti, l’allarme procurato, la condotta successiva al reato e l’assenza di resipiscenza; la motivazione può inoltre considerare la personalità dell’imputato e la sua refrattarietà alle statuizioni dell’autorità giudiziaria.
Come è indicizzato
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