Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34384/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità, ritenendo congrua la motivazione della Corte d’appello sul diniego delle attenuanti generiche. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Salerno del 20 febbraio 2026, contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione al reato di evasione. La Cassazione ha rilevato che la censura riproponeva in modo generico e meramente oppositivo questioni già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale. Quest’ultima aveva negato le attenuanti valorizzando la gravità dei fatti, il concreto allarme suscitato e la condotta successiva al reato; aveva inoltre considerato l’assenza di resipiscenza e la personalità refrattaria alle statuizioni dell’autorità giudiziaria, anche al di là della recidiva specifica e infraquinquennale.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cesarano Pietro, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile per genericità, risultando meramente oppositivo e reiterativo di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza

    La disposizione individua il reato rispetto al quale erano richieste le attenuanti generiche; la decisione non affronta ulteriori questioni interpretative sulla fattispecie di evasione.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve esaminare singolarmente tutti gli elementi dedotti dalle parti o risultanti dagli atti: è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando gli altri disattesi o superati dalla valutazione complessiva.
  • È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che si limiti a riproporre, in modo meramente oppositivo, censure già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando la gravità concreta dei fatti, l’allarme procurato, la condotta successiva al reato e l’assenza di resipiscenza; la motivazione può inoltre considerare la personalità dell’imputato e la sua refrattarietà alle statuizioni dell’autorità giudiziaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.