Cassazione Civile, Ordinanza n. 04006/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, con recupero a tassazione di maggior IVA per costi ritenuti indeducibili perché riferiti a fatture oggettivamente inesistenti; da tale accertamento seguiva un autonomo atto di irrogazione di sanzioni, poi impugnato. Nei gradi di merito il contribuente risultava soccombente e proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e motivazione meramente apparente, per avere il giudice regionale richiamato l’avviso di accertamento; 2) violazione dell’art. 7 l. 212/2000 per motivazione acriticamente recepita dalla sentenza di appello, senza considerazione della documentazione prodotta; 3) violazione dei criteri sull’onere della prova in tema di operazioni inesistenti, assumendo che gli elementi posti a base dell’accertamento fossero solo presuntivi e non sufficienti. Nelle more, il contribuente proponeva anche istanza di definizione agevolata ex l. 197/2022 e impugnava il diniego, sostenendo di avere già aderito alla rottamazione quater per i carichi pendenti e di dover imputare a scomputo anche le rate ancora da versare, chiedendo altresì che l’errore fosse qualificato come scusabile e riconoscibile dall’Ufficio.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente l’impugnazione del diniego di definizione agevolata e l’ha rigettata. Ha interpretato l’art. 1, comma 197, l. 197/2022 nel senso che, ai fini dello scomputo, rilevano solo i versamenti effettivamente già eseguiti al momento della domanda di adesione, non anche gli importi che il contribuente si è solo impegnato a corrispondere in futuro nell’ambito di un piano rateale. Escluso l’accoglimento della definizione agevolata, la Corte ha poi rigettato anche il ricorso principale: i primi due motivi sono stati ritenuti infondati perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente, non essendo configurabile una nullità per motivazione per relationem nel caso concreto; il terzo motivo è stato respinto perché, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici e grava sul contribuente la prova rigorosa dell’effettività delle operazioni, prova non offerta in modo idoneo. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, comma 197, L. 197/2022
Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.
rilevano solo le somme effettivamente già corrisposte al momento della domanda di definizione; non sono computabili gli importi che il contribuente si è limitato a impegnarsi a versare in un piano rateale
art. 1, commi 231 e ss., L. 197/2022
richiamata come disciplina della rottamazione quater, distinta dalla definizione della lite fiscale pendente
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro usato per censurare la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e per motivazione apparente
art. 112 c.p.c.
richiamato per sostenere il vizio di omessa pronuncia/motivazione apparente
art. 39 d.P.R. n. 636/1972
richiamato nel primo motivo di ricorso come parametro processuale
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel primo motivo di ricorso come parametro del processo tributario
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato sia per contestare la motivazione dell’avviso di accertamento sia per l’onere della prova in materia tributaria
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato nei motivi e chiarito nei limiti del nuovo sindacato sulla motivazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione apparente o mancante determina nullità della sentenza
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 212/2000
richiamato in tema di obiettiva incertezza normativa come causa di esenzione dalle sanzioni amministrative tributarie
art. 8, d.lgs. n. 546/1992
richiamato in tema di obiettiva incertezza normativa e disapplicazione delle sanzioni
art. 53 Cost.
evocato come parametro costituzionale a sostegno dell’interpretazione della disciplina di definizione agevolata
art. 97 Cost.
evocato come parametro costituzionale a sostegno dell’interpretazione della disciplina di definizione agevolata
art. 3, comma 2, Cost.
richiamato quale principio di eguaglianza sostanziale che sorregge l’interpretazione conforme a Costituzione
art. 12 delle preleggi
indicato come criterio ermeneutico per interpretare il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 11
menzionato nel dispositivo in relazione al contributo unificato, ma il testo fornito è troncato
Massime di principio
- Nella definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, lo scomputo dagli importi dovuti riguarda solo i versamenti già effettivamente eseguiti alla data della domanda, non anche le somme semplicemente rateizzate o promesse.
- Le procedure di definizione agevolata dei carichi e quelle della lite fiscale pendente restano autonome e non si interferiscono: i pagamenti riferiti a una procedura non possono essere automaticamente imputati all’altra se la legge non lo prevede.
- La motivazione per relationem della sentenza è legittima solo se il giudice recepisce in modo autonomo e controllabile le ragioni richiamate; è nulla soltanto quando non consenta di individuare la ratio decidendi.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o delle prove sotto la veste del vizio di motivazione o violazione di legge: il controllo di legittimità resta limitato alla correttezza giuridica e alla coerenza logica della decisione.
- In tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può provare la fittizietà anche per presunzioni semplici; il contribuente deve offrire prova rigorosa dell’effettiva esistenza delle operazioni.
- L’esimente per obiettiva incertezza normativa in materia di sanzioni tributarie richiede un’incertezza oggettiva e inevitabile sulla norma, valutabile dal giudice, non il mero errore interpretativo soggettivo del contribuente.
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