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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04006/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, con recupero a tassazione di maggior IVA per costi ritenuti indeducibili perché riferiti a fatture oggettivamente inesistenti; da tale accertamento seguiva un autonomo atto di irrogazione di sanzioni, poi impugnato. Nei gradi di merito il contribuente risultava soccombente e proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e motivazione meramente apparente, per avere il giudice regionale richiamato l’avviso di accertamento; 2) violazione dell’art. 7 l. 212/2000 per motivazione acriticamente recepita dalla sentenza di appello, senza considerazione della documentazione prodotta; 3) violazione dei criteri sull’onere della prova in tema di operazioni inesistenti, assumendo che gli elementi posti a base dell’accertamento fossero solo presuntivi e non sufficienti. Nelle more, il contribuente proponeva anche istanza di definizione agevolata ex l. 197/2022 e impugnava il diniego, sostenendo di avere già aderito alla rottamazione quater per i carichi pendenti e di dover imputare a scomputo anche le rate ancora da versare, chiedendo altresì che l’errore fosse qualificato come scusabile e riconoscibile dall’Ufficio.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente l’impugnazione del diniego di definizione agevolata e l’ha rigettata. Ha interpretato l’art. 1, comma 197, l. 197/2022 nel senso che, ai fini dello scomputo, rilevano solo i versamenti effettivamente già eseguiti al momento della domanda di adesione, non anche gli importi che il contribuente si è solo impegnato a corrispondere in futuro nell’ambito di un piano rateale. Escluso l’accoglimento della definizione agevolata, la Corte ha poi rigettato anche il ricorso principale: i primi due motivi sono stati ritenuti infondati perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente, non essendo configurabile una nullità per motivazione per relationem nel caso concreto; il terzo motivo è stato respinto perché, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici e grava sul contribuente la prova rigorosa dell’effettività delle operazioni, prova non offerta in modo idoneo. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 197, L. 197/2022

    Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

    rilevano solo le somme effettivamente già corrisposte al momento della domanda di definizione; non sono computabili gli importi che il contribuente si è limitato a impegnarsi a versare in un piano rateale

  • art. 1, commi 231 e ss., L. 197/2022

    richiamata come disciplina della rottamazione quater, distinta dalla definizione della lite fiscale pendente

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro usato per censurare la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e per motivazione apparente

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per sostenere il vizio di omessa pronuncia/motivazione apparente

  • art. 39 d.P.R. n. 636/1972

    richiamato nel primo motivo di ricorso come parametro processuale

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel primo motivo di ricorso come parametro del processo tributario

  • art. 7 L. n. 212/2000

    richiamato sia per contestare la motivazione dell’avviso di accertamento sia per l’onere della prova in materia tributaria

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato nei motivi e chiarito nei limiti del nuovo sindacato sulla motivazione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione apparente o mancante determina nullità della sentenza

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 212/2000

    richiamato in tema di obiettiva incertezza normativa come causa di esenzione dalle sanzioni amministrative tributarie

  • art. 8, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in tema di obiettiva incertezza normativa e disapplicazione delle sanzioni

  • art. 53 Cost.

    evocato come parametro costituzionale a sostegno dell’interpretazione della disciplina di definizione agevolata

  • art. 97 Cost.

    evocato come parametro costituzionale a sostegno dell’interpretazione della disciplina di definizione agevolata

  • art. 3, comma 2, Cost.

    richiamato quale principio di eguaglianza sostanziale che sorregge l’interpretazione conforme a Costituzione

  • art. 12 delle preleggi

    indicato come criterio ermeneutico per interpretare il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 11

    menzionato nel dispositivo in relazione al contributo unificato, ma il testo fornito è troncato

Massime di principio

  • Nella definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, lo scomputo dagli importi dovuti riguarda solo i versamenti già effettivamente eseguiti alla data della domanda, non anche le somme semplicemente rateizzate o promesse.
  • Le procedure di definizione agevolata dei carichi e quelle della lite fiscale pendente restano autonome e non si interferiscono: i pagamenti riferiti a una procedura non possono essere automaticamente imputati all’altra se la legge non lo prevede.
  • La motivazione per relationem della sentenza è legittima solo se il giudice recepisce in modo autonomo e controllabile le ragioni richiamate; è nulla soltanto quando non consenta di individuare la ratio decidendi.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o delle prove sotto la veste del vizio di motivazione o violazione di legge: il controllo di legittimità resta limitato alla correttezza giuridica e alla coerenza logica della decisione.
  • In tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può provare la fittizietà anche per presunzioni semplici; il contribuente deve offrire prova rigorosa dell’effettiva esistenza delle operazioni.
  • L’esimente per obiettiva incertezza normativa in materia di sanzioni tributarie richiede un’incertezza oggettiva e inevitabile sulla norma, valutabile dal giudice, non il mero errore interpretativo soggettivo del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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